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Delibera 9 dicembre 2008, n. 4617
Determinazione dei presupposti per lo svolgimento dell'attività agrituristica (modificata con delibera n. 526 del 10.04.2012, delibera n. 222 del 31.03.2020 e delibera n. 261 del 16.03.2021)

Allegato

Presupposti per lo svolgimento dell’attività agrituristica

Le presenti disposizioni regolano le modalità per l’accertamento dei presupposti per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 3 della legge provinciale 19.09.2008 n. 7, di seguito denominata legge provinciale, da parte degli operatori agrituristici.

1) Connessione con l’attività agricola

Per la valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola di cui all’articolo 3, comma 1, della legge provinciale si applicano i seguenti criteri:

1.1 Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, della legge provinciale, l’imprenditore agricolo/l’imprenditrice agricola deve coltivare almeno 0,5 ettari di superficie frutti-viticola o 1,0 ettaro di superficie a prato, foraggiera avvicendata o a colture specializzate. La disponibilità di superfici non di proprietà dell’imprenditore agricolo/dell’imprenditrice agricola, del suo/della sua coniuge o convivente more uxorio o di familiari che collaborano in modo continuativo nell’impresa agricola deve essere dimostrata mediante un contratto di affitto valido.

1.2 Per aziende che coltivano esclusivamente superfici foraggiere è richiesto il possesso effettivo di almeno 0,5 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggiera. In ogni caso, l’impresa agricola deve avere complessivamente almeno 1,5 UBA ovvero, nello specifico, di bovini, ovini, caprini, suini o avicoli. Il bestiame deve essere tenuto presso la sede aziendale. Alle imprese agricole che nell’ambito dell’attività agrituristica o ai sensi di altre disposizioni offrono attività di ippoturismo o servizio di carrozze trainate da animali non è richiesto il possesso di almeno 1,5 UBA di bovini, ovini, caprini, suini o avicoli, se detengono almeno 5 cavalli o pony.

1.3 Fermi restando i presupposti minimi di cui ai punti 1.1 e 1.2, l’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività ricettiva e di somministrazione di pasti e bevande interessano, rispettivamente, un numero di letti ovvero di posti a sedere non superiore a 10.

1.4 Per le imprese agricole che superano il limite di cui al punto 1.3 il calcolo della prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica avviene nel modo seguente:

a) per le imprese che gestiscono un’attività ricettiva con più di 10 posti letto oppure un’attività di somministrazione di pasti e bevande con più di 10 posti a sedere le giornate lavorative annue riferite all’attività puramente agricola sono da calcolare in base alla tabella B. Se il valore soglia di cui alla tabella A viene raggiunto o superato l’attività agricola è prevalente. Se l’attività non viene svolta per l’intero arco dell’anno il valore soglia è da ridurre in proporzione;

b) in caso di svolgimento di attività agrituristiche non elencate nella tabella A, o qualora i valori soglia indicati non siano applicabili o raggiunti, l’esercente deve fornire prova adeguata della prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica, con riferimento al tempo di lavoro dedicatovi.

1.5 I valori di cui alle tabelle A e B sono applicabili esclusivamente per la valutazione del rapporto tra attività agrituristica e attività agricola ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale.

1.6 Le imprese agricole che alla decorrenza dell’efficacia delle presenti disposizioni sono iscritte negli elenchi comunali delle/degli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche devono adeguarsi entro due anni alle disposizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.

2) Party - service

2.1 I pasti e le bevande offerte nell’ambito di un party-service, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) della legge provinciale, sono:

a) prodotti agricoli di propria produzione o prodotti di aziende agricole della zona ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge provinciale;

b) prodotti tradizionali altoatesini indicati nell’elenco nazionale di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350;

c) altri pasti e bevande tipiche del luogo.

Devono essere rispettate le percentuali di provenienza dei prodotti di cui all’articolo 6, comma 1 della legge provinciale.

3) Formazione professionale

3.1 L’adeguata formazione professionale ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale, posseduta da parte del conduttore dell’azienda o da un familiare che collabora in modo continuativo nell’azienda risulta comprovata:

a) da un titolo di studio nell’ambito dell’agricoltura, scienze forestali, economia domestica, economia aziendale e turismo,

b) oppure con l’iscrizione nel Registro degli abilitati alla conduzione di pubblici esercizi ricettivi presso la Camera di commercio,

c) oppure dalla frequentazione con esito positivo di un apposito corso.

3.2 Il corso di cui alla lettera c) del precedente punto 3.1 comprende almeno 85 ore e consiste in una parte generale e una parte specifica. La parte generale comprende al massimo la metà delle ore complessive; la parte specifica deve riferirsi alle singole attività agrituristiche svolte. I corsi sono organizzati ed effettuati dalle scuole di formazione professionale agricola e di economia domestica o da organizzazioni di formazione professionale appositamente autorizzate da parte della Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica.

3.3 Qualora il conduttore o un familiare che collabora nell’azienda sia in possesso di un titolo di studio diverso da quelli sopra elencati, è ammesso il riconoscimento per la parte generale del corso nella misura massima di 19 ore per le seguenti materie da parte della Ripartizione provinciale formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica:

- informatica,

- tutela del lavoro, sicurezza sul posto di lavoro e nell’azienda agricola, protezione antincendio.

3.4 In caso di voltura dell’iscrizione a favore dell’assuntore del maso in caso di successione o in via ereditaria, che sia un familiare che collabora nell’azienda in modo continuativo, l’adeguata formazione professionale di cui al precedente comma 1 deve essere comprovata entro due anni dalla data di assunzione dell’azienda. In caso contrario il sindaco dispone con propria ordinanza la cessazione dell’attività.

3.5 Per l’attività di fattoria didattica in ogni caso è richiesta la frequentazione con esito positivo di un corso specifico di almeno 80 ore.

3.6 Per l’attività di assistenza a persone in azienda, l’adeguata formazione professionale può, in alternativa a quanto specificato al precedente punto 3.1, lettera a), essere comprovata anche dal titolo di studio conseguito presso l’Istituto per i servizi sociali.

3.7 Per l’esercizio di attivitá di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c della legge provinciale n. 7 del 19.09.2008 possono essere riconosciuti quale adeguata formazione professionale anche altri corsi, come per esempio il corso di accompagnatore di media montagna.

Tabella A

„Urlaub auf dem Bauernhof“-Tätigkeiten

attività agrituristiche

Schwellenwerte in mindestens notwendigen Arbeitstagen für landwirtschaftliche Tätigkeiten

valori soglia in giornate lavorative minime necessarie per le attività agricole

Nur Ferienwohnungen bei mehr als 10 Betten

solo appartamenti per ferie con più di 10 posti letto

80

Ferienwohnungen und Zimmer mit Frühstück bei mehr als 10 Betten

appartamenti per ferie e camere con colazione con più di 10 posti letto

90

Nur Zimmer mit Frühstück mit mehr als 10 Betten

solo camere con colazione con più di 10 posti letto

100

Halbpension mit mehr als 10 Betten

mezza pensione con più di 10 posti letto

200

Vollpension mit mehr als 10 Betten

pensione completa con più di 10 posti letto

250

Verabreichung von Speisen und Getränken mit 11 - 30 Sitzplätzen

somministrazione di pasti e bevande  con 11 - 30 posti a sedere

180

Verabreichung von Speisen und Getränken mit 31 - 50 Sitzplätzen

somministrazione di pasti e bevande  con 31 - 50 posti a sedere

180+2 für jeden Sitzplatz über 30

180 + 2 per ogni posto a sedere oltre i 30

Verabreichung von Speisen und Getränken mit mehr als 50 Sitzplätzen

somministrazione di pasti e bevande con  più di 50 posti a sedere

220 + 1 für jeden Sitzplatz über 50

220 + 1 per ogni posto a sedere oltre i 50

Allegato C

Carta di qualità per l’attività delle “fattorie didattiche”

La presente Carta di qualità regola le modalità di accertamento dei requisiti per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, recante “Disciplina dell’agriturismo”, di seguito denominata legge provinciale, da parte delle imprenditrici e degli imprenditori agricoli che gestiscono „fattorie didattiche”.

Ai sensi della summenzionata legge provinciale le fattorie didattiche sono aziende che organizzano attività didattiche e degustazioni di prodotti agroalimentari sia di produzione propria che di altre aziende della zona, nonché attività di assistenza a persone anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio rurale e del suo patrimonio culturale.

Nella fattoria didattica le imprenditrici e gli imprenditori agricoli ospitano gruppi di visitatori - principalmente scolaresche di ogni ordine e grado – con cui svolgono attività didattiche e divulgative innanzitutto allo scopo di:

fare riscoprire il valore "culturale" dell'agricoltura e del mondo rurale, valorizzando la figura dell’agricoltore e la sua funzione educativa e divulgativa;

creare una rete di relazioni fra produttori e giovani consumatori, finalizzata a far conoscere i metodi di produzione agricola, i prodotti di qualità e uno stile di vita sano e naturale;

rafforzare i legami dei giovani con il territorio rurale e porre le basi per uno sviluppo sostenibile.

Le imprenditrici e gli imprenditori agricoli che intendono gestire delle fattorie didattiche sono tenuti a rispettare la Carta di qualità, in cui sono disciplinati i seguenti aspetti:

Requisiti aziendali

Requisiti di personale

Rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie

Offerta didattica

Degustazioni e merende

Formazione professionale e formazione continua

Piano di controllo

1. Requisiti aziendali

Le attività della fattoria didattica si possono svolgere su terreni dell'impresa agricola, nonché in edifici o parti di essi ubicati su tali terreni. I locali adibiti ad uso didattico, sia al chiuso che all’aperto, devono possedere idonei requisiti di stabilità, sicurezza e attrezzature ed essere dotati di servizi igienico-sanitari adeguati al tipo di attività svolta ed alla capacità ricettiva indicata nella comunicazione di inizio attività. I servizi igienico-sanitari si possono trovare anche nei locali privati dell’azienda agricola. Inoltre, per l'esercizio dell'attività devono essere previsti un adeguato numero di posti a sedere all’aperto e una sala di soggiorno.

2. Requisiti di personale

Durante l’intera visita alla fattoria didattica ciascun gruppo di ospiti è seguito da un operatore/un’operatrice con una formazione specifica. Le dimensioni dei gruppi sono commisurate al numero degli operatori o delle operatrici a disposizione nella fattoria didattica. Un operatore/un’operatrice di fattoria didattica può seguire fino ad un massimo di 30 persone.

3. Rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie

L’imprenditore agricolo/L’imprenditrice agricola che gestisce una fattoria didattica provvede affinché questa abbia un aspetto curato e ordinato, si adopera per rimuovere eventuali pericoli e sottoscrive una polizza di assicurazione di responsabilità civile contro terzi. Esso/Essa deve rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche, ed essere in possesso di un attestato di partecipazione a un corso in materia di primo soccorso. Inoltre è tenuto/tenuta a rispettare le norme igienico-sanitarie vigenti e ad adeguare di conseguenza il sistema di autocontrollo interno (HACCP) dell’azienda. È altresì tenuto/tenuta a chiedere a insegnanti o accompagnatori di comunicare - all’atto della prenotazione della visita - la presenza di partecipanti con patologie particolari, disabilità, asma, allergie a punture d’insetti, pollini, animali, alimenti ecc., in modo da tenerne conto nell’organizzazione della visita stessa o nella preparazione di spuntini o merende.

4. Offerta didattica

L’imprenditore agricolo/L’imprenditrice agricola che gestisce una fattoria didattica programma l’offerta didattica stabilendo gli argomenti da trattare e gli obiettivi. L’offerta didattica deve essere rispondente all’età delle alunne e degli alunni e tenere conto degli obiettivi didattici e dei programmi scolastici. Essa deve prevedere che sia riservato tempo a sufficienza per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche programmate e che alle persone partecipanti siano messi a disposizione l’attrezzatura e i materiali necessari.

Per prepararsi o approfondire i contenuti della visita alla fattoria didattica, insegnanti e accompagnatori possono utilizzare il cofanetto didattico “Il mio grande maso”, disponibile anche nella versione italiana. Ogni circolo didattico ha in dotazione questo cofanetto, che si può chiedere in prestito anche alla Scuola professionale per l’agricoltura e l’economia domestica Salern, al Laboratorio di didattica delle Facoltà di Scienze della Formazione di Bressanone e al Dipartimento Istruzione e Formazione tedesca, Area Innovazione e Consulenza, della Provincia autonoma di Bolzano.

5. Degustazioni e merende

Degustazioni, merende e spuntini devono rispondere a finalità educative e dare a bambini e bambine, nonché a ragazzi e ragazze l'opportunità di conoscere i prodotti agroalimentari locali e regionali. Si possono offrire solo prodotti agroalimentari di propria produzione o prodotti tradizionali altoatesini rientranti nell’elenco nazionale di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, come pure altre pietanze e bevande tipiche locali.

6. Formazione professionale e formazione continua

L’imprenditore agricolo/L’imprenditrice agricola che gestisce una fattoria didattica o, in sua vece, almeno un familiare che collabora in modo continuativo nell’azienda deve avere acquisito una formazione professionale specifica per ricevere e seguire le persone in visita e trasmettere loro contenuti didattici.

Ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale l’adeguata formazione professionale è attestata:

dalla frequenza proficua di un corso specifico di almeno 80 ore. I corsi sono organizzati e svolti dalle scuole professionali per l’agricoltura e l’economia domestica o da centri di formazione continua appositamente autorizzati dalla Ripartizione provinciale per la formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica. Questa può altresì riconoscere crediti formativi acquisiti.

Le imprenditrici e gli imprenditori agricoli che gestiscono fattorie didattiche o i loro familiari che collaborano in modo continuativo nell’azienda si impegnano inoltre a frequentare regolarmente corsi di aggiornamento in questo settore.

7. Piano di controllo

Per iscrivere la fattoria didattica nel relativo elenco comunale, l’imprenditrice agricola/l’imprenditore agricolo deve presentare - con la comunicazione di inizio attività - un piano di controllo completo. Tale piano di controllo è predisposto da una commissione tecnica provinciale e poi approvato con decreto del direttore/della direttrice dell'Ufficio provinciale Edilizia rurale. La commissione tecnica provinciale è nominata con decreto dell’assessore/assessora provinciale competente ed è composta da un esperto/un’esperta di sicurezza sul lavoro, un esperto/un’esperta di pedagogia e didattica e un esperto/un’esperta in materia igienico-sanitaria. Ogni tre anni la commissione tecnica verifica i requisiti della fattoria didattica in base al piano di controllo. Se la fattoria didattica non viene sottoposta a tale verifica periodica, la sua attività viene sospesa.

 

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