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Delibera N. 1872 del 03.06.2008
Ente Gestione Teatro e Kurahus di Merano: Approvazione dello statuto nuovo

Allegato

Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano

Art. 1 - Costituzione e denominazione

La Provincia Autonoma di Bolzano, il Comune di Merano e l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, nella persona dei rispettivi rappresentanti legali, a ciò debitamente autorizzati con delibere:
della Giunta Provinciale n. 1354 dd. 22.3.93,
del Consiglio Comunale di Merano n. 57 dd. 4.2.93,
del Consiglio dell'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano n. 46 dd. 2.10.92,
costituiscono, per la gestione del Teatro comunale “Puccini” e del complesso immobiliare Kurhaus e relative pertinenze di Merano un'Associazione che assume la seguente denominazione “ENTE GESTIONE TEATRO E KURHAUS DI MERANO”, nel prosieguo denominata “Ente”.
 

Art. 2 - Sede

L'Ente ha la sua sede principale al Kurhaus ed  un ufficio distaccato al Teatro Puccini di Merano
.

Art. 3 - Scopo

L'Ente non ha scopo di lucro.
Esso ha il compito di provvedere alla gestione tecnica ed amministrativa dello stabile del Teatro Comunale e del complesso immobiliare del Kurhaus di Merano assicurando che gli stessi siano mantenuti sempre nelle migliori condizioni di agibilità, per essere adibiti rispettivamente alle attività e alle manifestazioni, che vi saranno organizzate.
 

Art. 4 - Rapporto tra

Comune (proprietario) ed Ente

1. Per consentire all'Ente di raggiungere il suo scopo, il Comune di Merano cede in comodato i locali del Teatro Comunale e del complesso immobiliare Kurhaus con l'impegno di restituzione da parte dell'Ente, qualora – per qualsiasi motivo – cessi l'attività ovvero venga a mancare o non sia più realizzabile il fine istituzionale. Da parte sua l'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano mette a disposizione dell'Ente le attrezzature e gli arredi, da specificarsi in apposito inventario, facenti parte della dotazione ordinaria del Kurhaus.
2. L'Ente provvede alla custodia dei beni ed agli interventi di manutenzione ordinaria, necessari a conservare efficienti gli immobili stessi ed i relativi impianti, nonché alle previdenze assicurative concernenti danni a persone e cose. Qualora per dette misure l'Ente venga autorizzato dal Comune ad avvalersi dei servizi comunali, le relative spese saranno poste a carico dell'Ente e da questo sostenute con le quote fissate all'art. 16.
3. Eventuali spese relative all'acquisizione di attrezzature di uso corrente necessarie per le attività statutarie sono a carico del Bilancio dell'Ente. Dette attrezzature faranno parte della dotazione dell'Ente e sono iscritte, a seconda della loro assegnazione, nel registro di inventario rispettivamente del Teatro o del Kurhaus.
 

Art. 5 - Concessione in uso delle sale

1. L'Ente concede l'uso del Teatro e delle sale costituenti il complesso immobiliare del Kurhaus a terzi che intendono avvalersene per iniziative rispettando le norme dello Statuto.
L'Ente assicura tuttavia priorità a quelle iniziative organizzate da uno dei soci.
I locali del complesso immobiliare del Kurhaus possono essere utilizzati per manifestazioni e attività culturali, turistiche, sociali e commerciali.
2. Gli interventi di allestimento delle sale per spettacoli o per altre iniziative non devono alterare l'aspetto architettonico delle stesse.
3. La concessione in uso delle sale  è data – compatibilmente con gli impegni di programma – dal Presidente dell'Ente.
4. Contro una pronuncia negativa del Presidente, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso – entro tre giorni – al Consiglio di Amministrazione il quale decide in via definitiva nei termini di tempo utili per garantire le programmazioni richieste.
 

Art. 6 - Uso del Teatro

1. Si stabilisce espressamente che il Teatro può essere usato solo per attività di carattere artistico-culturale.
2. In considerazione degli scopi del Teatro in una società moderna, l'Ente favorisce nella concessione coloro che praticano abbonamenti.
 

Art. 7 - Personale

1. Per lo svolgimento dei compiti amministrativi, per la custodia degli immobili e per il funzionamento degli impianti l'Ente determina il fabbisogno del personale da impiegare. Detto personale, è messo a disposizione dell'Ente, previo benestare di quest'ultimo, da parte delle Amministrazioni associate, mediante trasferimenti in posizione di comando. Il costo dei servizi resi da quest'ultimo personale viene addebitato all'Ente.
2. Per le necessità attinenti al funzionamento delle strutture nonché al riordino ed alla conservazione del patrimonio l'Ente ha facoltà di affidare incarichi con contratti di “locatio operis” o di ricorrere a personale occasionale.
3. L'Ente è altresì autorizzato a stipulare qualsiasi contratto di lavoro e di assumere personale rispettando le norme vigenti in materia. In tal caso i posti della pianta organica sono riservati ai tre gruppi linguistici in proporzione alla loro consistenza nella Provincia Autonoma di Bolzano e rispettivamente nel Comune di Merano, rispettando il risultato dell'ultimo censimento generale della popolazione. Metà dei posti sono riservati secondo i dati riferiti alla Provincia Autonoma di Bolzano e l'altra metà secondo quelli riferiti al Comune di Merano.
4. Per urgenti ed improrogabili esigenze di servizio o di funzionalità delle strutture il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'assegnazione dei posti a candidati idonei, in deroga alla riserva proporzionale, fatto salvo il successivo conguaglio nell'ambito dei posti presi in considerazione ai fini del calcolo della proporzionale etnica.
 

Art. 8 - Organi dell'Ente

Organi dell'Ente sono:

a) il Consiglio di Amministrazione

b) il Presidente

c) il Collegio dei Revisori

 

Art. 9 - Il Consiglio d'Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalle tre Amministrazioni associate nell'Ente in numero di 7 e precisamente:

a) n. 3 dalla Giunta Provinciale, dei quali 2 appartenenti al gruppo linguistico tedesco e 1 al gruppo linguistico italiano;

b) n. 2 dal Consiglio Comunale di Merano, dei quali 1 appartenente al gruppo linguistico italiano e 1 al gruppo linguistico tedesco;

c) n. 2 dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano, dei quali 1 appartenente al gruppo linguistico italiano e 1 al gruppo linguistico tedesco.

2. Il Consiglio d'Amministrazione è riunito in sessione ordinaria ogni tre mesi e può altresì essere riunito in ulteriore sessione straordinaria su iniziativa del Presidente oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta 3 membri ovvero la richiesta provenga da uno degli associati.
3. Per le riunioni del Consiglio d'Amministrazione l'avviso di convocazione deve essere inviato a cura del Presidente ai singoli membri almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi d'urgenza, deve esser recapitato almeno 24 ore prima.
4. La comunicazione può avvenire tramite posta, fax o e-mail, nonché tramite altre forme deliberate all'unanimità da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. L'avviso deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare.
6. Le sedute del Consiglio d'Amministrazione sono valide quando interviene la maggioranza dei membri che lo compongono e delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
7. Il Consiglio d'Amministrazione rimane in carica per la durata di cinque anni.
 

Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione

1. Al Consiglio d'Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione e la gestione dell'Ente.
2. Per conseguire le finalità dell'Ente il Consiglio di Amministrazione in particolare;

a) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo dell'Ente;

b) stabilisce – con carattere di generalità – modalità e tariffe per la concessione dell'uso del Teatro e delle sale costituenti il complesso immobiliare del Kurhaus;

c) nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Provinciale fissa l'ammontare dell'indennità di carica da corrispondere al Presidente, e in misura ridotta, al Vice-Presidente, nonché ai membri del collegio dei revisori;

d) nomina il Segretario e determina il fabbisogno del personale da impiegare;

e) fissa l'ammontare del gettone di presenza per i consiglieri, nella misura prevista per i consiglieri comunali di Merano, nonché le modalità per il rimborso delle spese di trasferta;

f) propone le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Ente, da sottoporsi agli organi deliberanti degli associati;

g) delibera l'ammissione di nuovi soci, di soggetti pubblici o privati che successivamente alla costituzione intendano aderire all'Ente. Per l'ammissione di nuovi soci è necessario il preventivo benestare di tutti i soci. I nuovi soci devono condividere le finalità dell'Ente.

h) delibera su ogni altro oggetto d'interesse dell'Ente;

3. E' facoltà del Consiglio d'Amministrazione di delegare al Presidente l'adozione su oggetti d'interesse dell'Ente, con esclusione delle attribuzioni dalla lett. a) alla lett. g) elencate al precedente II comma, riservate alla competenza esclusiva del Consiglio.
 

Art. 11 - Presidenza dell'Ente

Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Ente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi.
 

Art. 12 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente:

a) convoca per iscritto il Consiglio di Amministrazione, ne presiede le adunanze e firma, in unione al Segretario, tutte le delibere e tutti i verbali;

b) rappresenta l'Ente nei rapporti con i terzi e nelle azioni davanti alle autorità amministrative e giudiziarie, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

c) stipula e firma i contratti, la corrispondenza e tutti gli atti dell'Ente;

d) decide sulle domande di concessione in uso del Teatro e delle sale del complesso immobiliare del Kurhaus in conformità ai principi stabiliti negli articoli 5 e 6, alle condizioni generali ed alle tariffe fissate dal Consiglio di Amministrazione e determina il calendario delle manifestazioni tenendo conto delle richieste che pervengono;

e) è responsabile – unitamente al Segretario – della regolare e puntuale attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

f) sovrintende al buon andamento amministrativo e tecnico dell'Ente nel suo complesso.

2. In assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente. Questi svolge altresì le funzioni che gli sono delegate dal Presidente.
 

Art. 13 – Il Segretario

Il Segretario:
a) è preposto all'espletamento dei compiti di carattere finanziario, patrimoniale e contabile necessari per il buon funzionamento dell'Ente;
b) provvede di concerto con il Presidente alle fasi preparatorie degli adempimenti posti a carico del Consiglio di Amministrazione;
c) assiste senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali; le delibere sono redatte bilingui;
d) custodisce gli atti e la corrispondenza dell'Ente;
e) amministra il personale;
f) esegue le disposizioni del Presidente.
 

Art. 14 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da quattro membri che sono nominati rispettivamente 2 dalla Provincia, 1 dal Comune di Merano e 1 dall'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano per tutto il quinquennio di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione. Dei revisori 2 devono appartenere al gruppo linguistico tedesco e 2 a quello italiano;
2. Il collegio dei Revisori dei conti elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi.
3.Il Collegio esercita funzioni di controllo sulla attività amministrativa dell'Ente, accompagnando il bilancio consuntivo con una sua relazione;
4. I revisori possono esercitare il loro mandato anche individualmente.
 

Art. 15 - Patrimonio dell'Ente

1. Il Comune di Merano, quale proprietario degli immobili, affida in comodato all'Ente, perché ne curi la gestione e vi possa svolgere l'attività di propria competenza, le seguenti strutture:

a) il Teatro Puccini di Merano con relativo arredamento e attrezzature;

b) tutti i locali del complesso immobiliare Kurhaus con le relative terrazze. Sono invece esclusi i locali indicati al punto successivo di questo articolo.

2. Sono esclusi dall'affidamento in gestione all'Ente i locali antistanti il Corso Libertà e la rampa alla Passeggiata Passirio adibiti a esercizi commerciali, i locali occupati dalla Azienda Autonoma di Soggiorno, ed il caffè-giardino su lato est del complesso.
3. Sono acquisiti a patrimonio dell'Ente, mediante imputazione a fondo di riserva, gli avanzi di gestione emergenti dal rendiconto finale regolarmente approvato. Il fondo di riserva così costituito potrà essere utilizzato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.
4. Oltre alle disponibilità sopra citate il patrimonio dell'Ente è formato anche da beni mobili ed immobili acquisiti direttamente dall'Ente investendo proprie disponibilità patrimoniali o in virtù di specifiche erogazioni dei soci ovvero di donazioni, lasciti, eredità.
 

Art. 16 - Entrate dell'Ente

1. Alle spese per il funzionamento dell'Ente, lo svolgimento della sua attività ed il conseguimento degli scopi si provvede con:

a) le quote di finanziamento versate annualmente dagli associati;

b) i proventi derivanti dalle concessioni delle sale;

c) i canoni pagati al Comune di Merano o rispettivamente all'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano dai locatari dei locali che, sebbene esclusi dalla gestione dell'Ente, fanno parte del complesso immobiliare del Kurhaus (negozi, bar, galleria d'arte e simili);

d) altre entrate eventuali.

2. La somma delle quote di partecipazione deliberate di anno in anno dagli Associati è diretta, con le altre entrate di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma, ad assicurare il pareggio delle spese iscritte nel bilancio di previsione dell'Ente.
3. Resta stabilito che l'ammontare complessivo delle quote annuali concesse dagli Associati è fra questi ripartito in ragione del

50% a carico della Provincia,

30% a carico del Comune di Merano,

20% a carico dell'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano.

4. Per la manutenzione straordinaria, per investimenti o altre necessità i soci possono concedere in modo autonomo anche contributi straordinari.
5. Le spese dell'Ente dovranno essere contenute entro i limiti del Bilancio di previsione e delle relative variazioni, non dovendo in alcun caso le eventuali passività incontrate dall'Ente far carico alle Amministrazioni associate. Queste non contraggono infatti alcuna responsabilità finanziaria fuori delle somme che abbiano regolarmente erogato a termini del presente articolo.
 

Art. 17

Esercizio finanziario e bilancio dell'Ente

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il successivo 31 dicembre.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno deve essere approvato il bilancio preventivo; entro il 30 marzo del nuovo esercizio deve essere approvato il conto consuntivo accompagnato da una relazione sull'andamento dell'attività svolta.
3. Il consuntivo accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori ed il bilancio preventivo devono essere trasmessi alle tre Amministrazioni associate rispettivamente entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre di ogni esercizio per l'approvazione delle rispettive quote associative.
 

Art. 18 - Scioglimento dell'Ente

1. In caso di scioglimento dell'Ente, promosso secondo i termini dell'art. 10 o degli associati anche singolarmente, tutte le eventuali residue attività di pertinenza dell'Ente medesimo saranno ripartite secondo le quote di ciascun associato, che le destinerà a scopi di carattere culturale ed artistico.
2. In caso di scioglimento dell'Ente le attrezzature acquistate dall'Ente passano nella proprietà del Comune di Merano. Il Comune con delega scritta può autorizzare anche l'Ente stesso a trasferire questo patrimonio a terzi, purché questo venga utilizzato per scopi simili.
3. Il recesso di uno dei membri dell'Ente potrà avvenire solo con un periodo di preavviso di anni uno, fermi restando gli impegni finanziari assunti.
 

Art. 19 - Disposizioni richiamate

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia.
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