1. Sono delegate ai Comuni le seguenti funzioni:
a) raccolta delle domande per l’abilitazione della “Carta sconto”;
b) verifica e certificazione del diritto in capo al/alla richiedente;
c) acquisizione dei dati personali dei cittadini e delle cittadine e dei loro veicoli e relativa archiviazione nell’apposita scheda mediante software dedicato;
d) immissione di variazioni e/o cancellazione di dati riguardanti cittadini/cittadine e veicoli;
e) abilitazione della “Carta sconto” e fornitura del codice personale (PIN) al/alla richiedente;
f) sospensione e annullamento della “Carta sconto”;
g) funzioni di controllo e vigilanza sulla corretta fruizione dei benefici in loco;
h) sorveglianza, controllo e sanzioni.
2. I Comuni comunicano alla Ripartizione provinciale Economia eventuali irregolarità rilevate, sia nei confronti dei beneficiari, che dei soggetti gestori degli impianti di distribuzione carburanti.
3. I Comuni interessati dalla riduzione del prezzo della benzina e del gasolio devono sottoscrivere il disciplinare per i Comuni di cui all’allegato B, contenente i termini, le condizioni e le modalità di fruizione del servizio.
4. La Provincia riconosce ai Comuni un importo determinato dal numero di tessere abilitate, corrispondente a 7,50 euro per tessera.