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Circolare 19 maggio 2000, n. 5
Assenze dal servizio - Applicazione del contratto collettivo intercompartimentale del 29.7.1999

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9. Conseguenze per attività lucrative non autorizzate

È da rilevare che lo svolgimento di attività lucrativa al di fuori dell'orario di lavoro senza autorizzazione della Ripartizione del Personale od in violazione dei relativi limiti stabiliti dall'art. 14 della L.P. n. 16 del 1995 comporta, come sanzione disciplinare, la riduzione dello stipendio ai sensi dell'art. 40, comma 2, lettera d), del C.C.I.. In tale caso il corrispettivo netto percepito per la relativa attività spetta alla Provincia. In caso di attività autorizzata i relativi proventi netti che superano il 30% dello stipendio annuale in godimento spettano alla Provincia. Il mancato versamento di tale proventi alla Provincia entro il termine stabilito comporta l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso, nel rispetto del procedimento disciplinare.