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Circolare 19 maggio 2000, n. 5
Assenze dal servizio - Applicazione del contratto collettivo intercompartimentale del 29.7.1999

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5. Lavoro straordinario, recupero e missione

5.1. Lavoro straordinario (art. 65): La prestazione di lavoro straordinario dev'essere autorizzata da competente superiore.

L'orario di lavoro prestato in missione viene di regola, riconosciuto in misura corrispondente all'orario di lavoro previsto per la relativa giornata. Pertanto, la missione di per sè non è già un lavoro straordinario. Eventuali ore di lavoro straordinario vanno evidenziate separatamente (art. 2 dell'allegato 1) e possono essere riconosciute come lavoro straordinario se e nella misura in cui l'effettiva prestazione di servizio supera l'ordinario monte ore della relativa giornata (di norma 7 ore e 36 minuti). Al diretto superiore permane sempre la facoltà di valutare autonomamente la situazione di fatto.

a) compenso per il lavoro straordinario durante l'orario di lavoro flessibile o fisso:

- per lavoro straordinario prestato tra le ore 20 e le ore 7, nonché in giorni non lavorativi spetta un compenso orario determinato col coefficiente 1,50;

- per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi tra le ore 20 e le ore 7 spetta un compenso orario determinato col coefficiente 1,55;

- per il rimanente lavoro straordinario tale compenso viene determinato col coefficiente 1,25.

In sede di richiesta di pagamento a mezzo del modulo PI/7/91 possono essere indicate solamente le ore nette (cioè le ore effettive). La maggiorazione stessa viene eseguita dall'ufficio stipendi.

b) recupero per lavoro straordinario prestato nell'ambito dell'orario flessibile o fisso:

- per ogni ora prestata tra le ore 20 e le ore 7, nonché nei giorni non lavorativi e festivi spetta l'esonero dal servizio ordinario corrispondente ad un'ora e quindici minuti;

- per le altre ore straordinarie (= tra le ore 7 e le ore 20 e dal saldo del lavoro flessibile non riportabile) spetta un esonero dal servizio ordinario pari ad 1 ora per ogni ora di lavoro straordinario.

c) lavoro straordinario e tempo parziale

- Le ore straordinarie prestate durante il tempo parziale non possono essere liquidate (art. 8 D.P.G.P. 27.11.1995, n. 57, ed art. 12 CCI del 1999). Esse possono essere compensate solo come recupero col rapporto 1 : 1.

d) indicazioni comuni:

- il saldo del lavoro flessibile riportato al mese successivo non è considerato lavoro straordinario;

- il lavoro straordinario prestato presso sedi non fornite di sistemi di rilevazione elettronica del servizio, va evidenziato sui fogli di presenza con l'indicazione del periodo, controfirmati giornalmente dal superiore;

- il recupero è da effettuarsi entro un anno dalla prestazione del lavoro straordinario (art. 16, comma 6 del CC 8.5.1997).

5.2. Missione e tempo di viaggio (art. 2 dell'allegato n. 1):

a) nel territorio provinciale:

L'effettivo tempo di viaggio dà luogo a lavoro straordinario qualora superi il valore teorico di lavoro giornaliero.

b) fuori provincia per le missioni giornaliere:

L'effettivo tempo di viaggio dà luogo a lavoro straordinario qualora superi il valore teorico di lavoro giornaliero.

c) fuori provincia per le missioni di durata di piú di un giorno:

L'effettivo tempo di viaggio che supera il valore teorico di lavoro giornaliero non dá luogo a lavoro straordinario.

d) autisti:

Per il personale, tra i cui compiti istituzionali rientra la conduzione di autoveicoli di servizio, l'effettivo tempo di viaggio che supera l'orario di lavoro giornaliero viene considerato lavoro straordinario.