Sentenza del 8 maggio 2007, n. 168; Pres. Demattio, Est. Del Gaudio
L'art. 21 co. 1, secondo periodo, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo modificato dall'art. 1 co. 1 della L. 21 luglio 2000 n. 205, non configura un vero e proprio onere di impugnativa mediante motivi aggiunti, in quanto risulterebbe ingiustamente limitativo delle esigenze di tutela giurisdizionale costituzionalmente garantite (art. 24 e 113 Cost.), risolvendosi in un aggravamento degli oneri processuali ricadenti sul ricorrente. La norma va pertanto intesa nel senso che l'interessato ha la possibilità di scegliere, ove ne ricorrano i presupposti, tra il ricorso autonomo e la forma dei motivi aggiunti.
Nei settori c.d. sensibili (come, nella specie, l'acquisto di hardware e software di sistema per il funzionamento didattico nelle scuole) la dimidiazione dei termini processuali prevista dall'art. 23 bis co. 2 L. n. 1034/1971, non si applica ai motivi aggiunti, poiché, altrimenti, si sarebbero venuti a creare in tali settori due diversi regimi, con la conseguente necessità di applicare il termine ordinario per il ricorso autonomo ed il termine dimezzato per il ricorso per motivi aggiunti ( cfr. C.S. sez. VI 11 aprile 2006 n. 2014).
Le regole procedimentali stabilite nel bando di gara per l'aggiudicazione di un contratto della pubblica amministrazione vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione stessa, nel senso che essa deve limitarsi alla loro applicazione, senza che residui in capo all'organo competente alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione.
Si può ammettere, in via di massima, che, in sede di esame delle domande di partecipazione alla gara, l'amministrazione possa decidere, avvalendosi dei poteri di autotutela, di annullare le clausole del bando delle quali nel frattempo sia stata accertata l'illegittimità, e che la commissione di valutazione tecnica, purché prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, possa stabilire dei sottocriteri di valutazione.
Costituisce una illegittima disapplicazione del bando di gara la determinazione della commissione tecnica di tramutare un requisito minimo di partecipazione in un criterio di valutazione, senza precisare il metodo seguito nell'attribuzione dei relativi punteggi e senza predeterminare i relativi criteri di valutazione.
La domanda di risarcimento danni per mancata aggiudicazione dell'appalto, ove l'importo non sia esattamente determinabile, può essere accolta sotto il titolo (minore) di perdita della possibilità di conseguire il risultato utile invocato con l'annullamento dell'attività illegittima dell'amministrazione (c.d. perdita di chance). In tal caso il danno va liquidato ai sensi dell'art. 1226 c.c., assumendo, come parametro di valutazione, il danno complessivamente considerato per la mancata aggiudicazione, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di probabilità teorica di conseguirla. Il risarcimento per equivalente della chance va pertanto quantificato con la tecnica della determinazione dell'utile che sarebbe stato possibile conseguire in caso di vittoria, scontato percentualmente in base al numero dei partecipanti alla gara.