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Corte costituzionale - Sentenza N. 292 del 25.07.2001
Giudizio di conto sulla gestione contabile dei consigli regionale e provinciali

Sentenza (12 luglio) 25 luglio, n. 292; Pres. Ruperto – Red. Onida
 
Ritenuto in fatto: 1. Con due ricorsi, di analogo contenuto, entrambi notificati il 13 ottobre 2000 e depositatinella cancelleria della Corte il successivo 26 ottobre, la RegioneTrentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento hanno sollevato conflitto diattribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione aparalleli decreti della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per ilTrentino-Alto Adige con sede in Trento (decreto n. 127/2000 e decreto n. 130/2000emessi il 9 agosto 2000), che – su richiesta del Procuratore regionale – hannofissato all'agente contabile, rispettivamente, del Consiglio regionale e delConsiglio provinciale (la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto) un termine entroil quale depositare i conti giudiziali relativi alle gestioni per gli anni1996-1998, così instaurando il giudizio di conto ai sensi dell'art. 45 del regiodecreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Regione e la Provincia autonoma chiedonodichiararsi che non spetta alla Corte dei conti richiedere, fissando il relativotermine, il deposito dei conti giudiziali del Consiglio della Regione Trentino-AltoAdige e del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, con particolareriferimento a quelli relativi alla gestione per gli anni 1996-1998, instando per ilconseguente annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei decreti impugnati.
Nel descrivere la vicenda che ha dato luogo al sorgere del conflitto, le ricorrentipremettono che da anni non venivano richiesti ai consigli regionale e provinciale iconti concernenti le relative gestioni e che quindi gli atti impugnati sarebberoinnovativi rispetto al diritto e alla prassi fino ad allora seguiti dalla Corte dei conti.
A sostegno dell'ammissibilità del conflitto, nei ricorsi si richiama l'orientamentodella Corte costituzionale secondo cui è idoneo a produrre un conflitto diattribuzione tra Stato e Regioni qualsiasi atto o comportamento significante,imputabile allo Stato o alla Regione, purché sia dotato di efficacia o rilevanzaesterna e sia diretto in modo chiaro ed inequivoco ad esprimere la pretesa diesercitare una determinata competenza, il cui svolgimento possa determinareun'invasione attuale della sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazionealtrettanto attuale della possibilità di esercizio della medesima. E la lesione deipoteri spettanti ai rappresentanti di un ente fornito di autonomiacostituzionalmente protetta offenderebbe anche l'autonomia dell'ente medesimo,facendo così insorgere per esso l'interesse a tutelare con il conflitto le proprieattribuzioni.
Nella specie si sostiene che i decreti impugnati avrebbero travalicato i confiniassegnati dall'ordinamento alla giurisdizione della Corte dei conti. In particolarel'iniziativa assunta dal Procuratore regionale della Corte dei conti, confermatadalla sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige, darebbe luogo adun errore sui confini stessi della giurisdizione spettante alla Corte dei conti neiconfronti dei consigli regionale e provinciale, e non sul concreto esercizio diessa, e realizzerebbe un tipo di comportamento lesivo degli artt. 5, 116, 122,quarto comma, della Costituzione e degli artt. 4, 28, 31, primo comma, (nonché, perquanto riguarda la Provincia, 8, 9 e 49), 83 e 84 dello statuto speciale, approvatocon d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in relazione anche a quanto previsto dal d.P.R.15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni e integrazioni, concernente normedi attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzionedelle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per ilpersonale ad esse addetto. Sarebbero altresì violati l'art. 44 del regio decreto 12luglio 1934, n. 1214, e l'art. 39 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.
La tesi dalla quale muovono le ricorrenti è che il giudizio di conto non sarebbecircoscritto al controllo della regolarità dei conti del tesoriere e al profiloesecutivo della gestione, ma investirebbe la gestione, comprensiva degli atti diindirizzo, di programmazione, di impegno politico-amministrativo e finanziario; esarebbe rivolto a verificare il positivo perseguimento degli obiettivi posti dallenorme dell'agire amministrativo, l'efficacia dell'azione amministrativa,l'economicità dei risultati conseguiti nel rapporto costi-ricavi-benefici, la stessaefficienza delle strutture e delle procedure dell'amministrazione. Come tale, ilgiudizio di conto non potrebbe aver luogo nei riguardi dell'attività di gestione deifondi assegnati al Consiglio regionale e al Consiglio provinciale per le esigenzefunzionali degli stessi, ma si potrebbe riferire soltanto alla gestione dicompetenza della Giunta regionale e provinciale.
Si argomenta nei ricorsi che l'estensione della giurisdizione della Corte dei continon può essere illimitata, in quanto l'ambito di essa risulta delimitato da altrivalori protetti a livello costituzionale. Limitazioni e deroghe possono essere cioèdesunte in via interpretativa da altre norme di rango costituzionale diversedall'art. 103 della Costituzione: e al riguardo le ricorrenti, sebbene ammettano chela posizione dei consigli regionali e provinciali non sia identica a quella delleCamere (nei cui confronti si ritiene escluso il giudizio di conto), affermano chesarebbe ben possibile, ed anzi doveroso, un parallelismo tra le guarentigieassicurate ai membri del Parlamento ex art. 68, primo comma, della Costituzione e ilregime di immunità dei consiglieri regionali individuato dall'art. 122, quartocomma, della Costituzione e, per il Trentino-Alto Adige, dall'art. 28 dello statutospeciale. La guarentigia della insindacabilità delle opinioni e dei voti espressidai consiglieri regionali e provinciali nell'esercizio delle loro funzioni, sisostiene, sarebbe da porsi in relazione con la particolare natura delle attribuzionidei consigli, che costituiscono esplicazione di autonomia costituzionalmentericonosciuta; e si estenderebbe non solo all'esercizio di funzioni legislative, diindirizzo politico e di controllo, ma anche a quelle di autoorganizzazione deiconsigli. A tale proposito si ricordano la legge 6 dicembre 1973, n. 853, chesancisce l'autonomia contabile e funzionale dei consigli delle Regioni a statutoordinario, e la sentenza di questa Corte n. 392 del 1999, la quale avrebbe esclusola possibilità per la Corte dei conti di ingerirsi nell'autoorganizzazione delConsiglio regionale.
Pertanto, gli atti di gestione dei fondi messi a disposizione per soddisfare leesigenze funzionali del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e del Consigliodella Provincia autonoma di Trento apparterrebbero alla categoria delle attivitàcoperte dalla insindacabilità.
I documenti contabili del Consiglio regionale e di quello provinciale sarebberosottratti al giudizio di conto anche in funzione di garanzia dell'autonomiacontabile ad essi costituzionalmente garantita. L'art. 83 dello statuto specialestabilisce che la Regione e la Provincia hanno un proprio bilancio e un proprioesercizio finanziario annuale. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 16marzo 1992, n. 268, alla Regione Trentino-Alto Adige e alla Provincia è attribuitaautonomia normativa in materia contabile, nel senso che ad esse spetta disciplinarecon norme di rango primario l'ordinamento della propria contabilità nell'ambitodella più generale competenza relativa all'ordinamento degli uffici che, ai sensidell'art. 4, numero 1, e dell'art. 8, numero 1, dello statuto, è riservataesclusivamente alla Regione e alla Provincia. Inoltre (art. 31, primo comma, dellostatuto) le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale e di quelloprovinciale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranzaassoluta. Le ricorrenti sottolineano che tale regolamento presenta un carattere deltutto peculiare rispetto ai regolamenti della Giunta e alle leggi regionali, inquanto costituisce l'unica fonte cui è rimessa la disciplina concreta delle funzioniattribuite ai consigli regionale e provinciale dallo statuto, rappresentandone lostrumento primario di svolgimento. Tale carattere ne consentirebbe l'assimilazioneai regolamenti parlamentari, fonti cui l'art. 64 della Costituzione riserva ladisciplina dell'organizzazione delle Camere al fine di garantirne l'autonomiapolitico-costituzionale. Significativa, in questo contesto, sarebbe la previsionedell'approvazione a maggioranza assoluta rispettivamente del regolamento interno delConsiglio della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma e delregolamento di ciascuna Camera.
Premesso che il bilancio e la contabilità dei consigli regionale e provincialerappresentano i mezzi e gli strumenti giuridici indispensabili perché essi possanoeffettivamente esercitare in piena autonomia e senza indebite interferenze di altriorgani statali o regionali le proprie funzioni (legislative, di nomina e revocadella Giunta regionale e provinciale, di approvazione del bilancio), le ricorrentisostengono che all'autonomia contabile, funzionale all'esercizio delle funzioniassegnate ai consigli regionale e provinciale, sarebbe da correlare la nonsottoponibilità della relativa gestione alla giurisdizione della Corte dei conti.
A sostegno di questa conclusione la Regione indica ulteriori ragioni.
Ai sensi dell'art. l del decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385, che sostituiscel'art. 7 del d.P.R. n. 305 del 1988, il controllo di legittimità sugli atti dellaRegione e della Provincia si esercita esclusivamente sui regolamenti per laesecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale e dal Consiglio provincialenonché sui regolamenti inerenti alle materie che sono devolute alla potestàregolamentare delle Province. Tra essi non potrebbe ricomprendersi il regolamentointerno dei Consigli regionale e provinciale, che costituisce la fonte di carattereprimario di disciplina del bilancio e del conto consuntivo dei consigli stessi.
In secondo luogo, il controllo sulla gestione esercitato dalle sezioni di controllodella Corte dei conti di Trento ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14giugno 1999, n. 212, concerne solamente il perseguimento degli obiettivi stabilitidalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, inquanto applicabili, ed è dunque riferibile soltanto alla gestione del bilancio e delpatrimonio della Regione e della Provincia. Come tale, esso riguarda solamente gliatti della Giunta regionale e provinciale, allo scopo di verificare la loroconformità alle disposizioni legislative vigenti. Il progetto di bilancio, leeventuali variazioni e il conto consuntivo del Consiglio regionale e del Consiglioprovinciale sono, invece, approvati dall'Ufficio di Presidenza con una deliberazioneche sarebbe esplicazione di un potere di autoorganizzazione (art. 84 dello statutoregionale). L'approvazione dei bilanci e dei rendiconti, nel cui ambito vannoinseriti anche i fondi messi a disposizione del Consiglio, avviene dunque con attolegislativo del Consiglio stesso, che costituirebbe l'unica forma di controllo, dinatura politica, sulla gestione contabile consiliare.
2.  In entrambi i giudizi si è costituito, con memorie di identico contenuto, ilPresidente del Consiglio dei ministri, concludendo perché i ricorsi siano dichiarati in parte inammissibili e comunque siano respinti nel merito, con rigettodell'istanza di sospensione.
Quanto all'ammissibilità, l'Avvocatura osserva che taluni dei parametri invocati neiricorsi sono solo menzionati, senza poi farne seguire doglianze ad essispecificamente riferite.
Nel merito, il resistente esclude la rilevanza delle norme sull'insindacabilità; ericorda la sentenza n. 110 del 1970 di questa Corte, con cui è stata affermata lasottoposizione degli agenti contabili del Consiglio della Regione Sardegna algiudizio di conto.
Quanto, infine, all'istanza di sospensione, l'Avvocatura ritiene che nessunpregiudizio può derivare alle ricorrenti dall'ottemperanza al decreto della sezione giurisdizionale nelle more del processo costituzionale.
3. In prossimità dell'udienza, sia la Regione Trentino-Alto Adige che la Provinciaautonoma di Trento hanno depositato memorie, di identico contenuto, per ribadire leconclusioni di accoglimento dei conflitti sollevati.
In replica alle osservazioni della difesa erariale, si osserva che le assembleedella Regione e della Provincia autonoma sono organi politico-amministrativi cui variconosciuta una posizione di indipendenza connaturata alle loro attribuzioni.
L'autonomia contabile, funzionale ed organizzativa del Consiglio regionale e delConsiglio provinciale costituisce, si osserva nelle memorie, un principioirrinunciabile dell'ordinamento, la cui ratio risiede nella necessità di preservarel'organo da indebite pressioni esterne e di creare le condizioni per un suo agilefunzionamento. Tali consigli possono infatti essere dotati di servizi propri, dipersonale proprio, nonché di un proprio bilancio consiliare. Come la Corte ha giàaffermato nella sentenza n. 143 del 1968, "le somme impegnate in bilancio per lespese di funzionamento del Consiglio regionale, appena pervenutegli, possono esserespese dal suo Presidente senza altro controllo che quello, successivo, del medesimoConsiglio". In questa direzione si inserisce la legge n. 853 del 1973, la quale,proprio a salvaguardia dell'autonomia contabile e funzionale degli organi inquestione, ha istituito una rubrica negli stati di previsione di spesa delle Regionirecante il titolo "servizi degli organi statutari", intestata alla Presidenza delConsiglio regionale, nella quale vengono iscritti i fondi per le spese del Consiglioregionale medesimo, escludendo che gli atti amministrativi e di gestione dei fondisiano soggetti ai controlli ex art. 125 della Costituzione (cfr. sentenza n. 289 del1997).
L'autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali e l'insindacabilità delleopinioni espresse e dei voti dati nell'espletamento delle funzioni (anche diamministrazione attiva, quando assegnate in via immediata e diretta dalle leggidello Stato: cfr. sentenza n. 392 del 1999) dei consiglieri regionali e provincialisarebbero violate, si ribadisce nelle memorie, dalla pretesa di ottenere il depositodei conti consuntivi del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato documentazione nelgiudizio promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige iscritto al n. 49 delregistro conflitti del 1999 (in particolare, copia della sentenza n. 461 del 1999delle sezioni unite della Corte di cassazione).
Nel giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Trento iscritto al n. 50 delregistro conflitti del 1999 il Presidente del Consiglio ha depositato una memoriaintegrativa. Si osserva che il Consiglio provinciale di Trento è anche eprevalentemente un organo di amministrazione, posto che, oltre alle funzionilegislative, svolge in linea di principio anche le funzioni amministrativeattribuite ai consigli provinciali, sicché non sarebbe esatto raffigurarlo come unasorta di "mini-Parlamento". Richiamando la sentenza di questa Corte n. 66 del 1964,secondo cui le controversie relative ai rapporti di lavoro con i dipendenti deiconsigli regionali non sono sottratte alle normali giurisdizioni statali, la difesaerariale sostiene che l'esercizio da parte di un organo di funzioni legislative diper sé non comporterebbe l'estensione delle norme e dei principi postidall'ordinamento per i massimi organi costituzionali dello Stato e nonlegittimerebbe una "zona franca" sottratta al giudizio di conto. Inoltre, nelcondividere e nel far proprie le argomentazioni alla base della citata sentenza n.461 del 1999 delle sezioni unite della Corte di cassazione, l'Avvocatura dubitadell'esistenza di un reale interesse della Provincia ricorrente ad impedire losvolgimento di un'attività, quale quella della Corte dei conti nel giudizio diconto, che si svolge nell'interesse dell'ente, dell'organo e della collettivitàrappresentata e dalla quale possono venire indicazioni utili per il correttoesercizio delle pubbliche funzioni.
Alla memoria la difesa erariale allega una nota della Procura regionale presso lasezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige della Corte dei conti, sede diTrento (n. 5571 del 16 maggio 2001), dalla quale si desumerebbe che il tesoriere nonha ancora ottemperato ai decreti qui impugnati.
 
Considerato in diritto: 1. Con due ricorsi di contenuto analogo, la Regione Trentino-Alto Adige e laProvincia autonoma di Trento hanno sollevato conflitto di attribuzioni nei confrontidello Stato in relazione ai decreti con i quali la sezione giurisdizionale dellaCorte dei conti per il Trentino-Alto Adige, su richiesta del Procuratore regionaledella stessa Corte, ha prescritto all'istituto di credito che svolge le funzioni diagente contabile sia del Consiglio regionale, sia del Consiglio provinciale diTrento, un termine per la presentazione dei conti relativi alle proprie gestioni pergli anni 1996, 1997 e 1998.
Secondo le ricorrenti – le quali muovono dalla premessa per cui il giudizio di contonon sarebbe circoscritto ai conti del tesoriere e al profilo esecutivo dellagestione, ma si estenderebbe alla gestione dei fondi in vista della verifica suirisultati e sull'efficacia dell'azione amministrativa – non spetterebbe alla Cortedei conti il potere di avviare d'ufficio e di espletare il giudizio di conto conriferimento ai conti relativi alla gestione dei fondi posti a disposizione degliorgani consiliari per la organizzazione e per lo svolgimento delle attività deiconsigli. Questi ultimi godrebbero della garanzia di una specifica autonomiacostituzionale, che risulterebbe lesa se fosse ammesso il controllo successivo sullagestione dei bilanci consiliari mediante il riscontro del conto dei rispettiviagenti contabili. L'esenzione di dette gestioni dal giudizio di conto discenderebbesia dall'autonomia funzionale e contabile dei consigli, riconosciuta per garantirel'assenza di indebite interferenze di altri organi statali o regionali nellefunzioni legislative e politiche dei consigli, sia specificamente dal riconoscimentocostituzionale, ad opera dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione e dell'art.28, secondo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,dell'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai consiglieri regionali eprovinciali nell'esercizio delle loro funzioni.
2. I due giudizi, data l'identità dell'oggetto, devono essere riuniti per esseredecisi con unica pronunzia.
3. I ricorsi sono infondati.
Nemmeno le ricorrenti contestano l'estensione del giudizio di conto e della relativadisciplina alle gestioni della Regione e delle Province autonome. Se, del resto, inassenza di una specifica legislazione si poteva dubitare di una siffatta estensionefondata esclusivamente sull'art. 103 della Costituzione (ancorché tali dubbi sianostati risolti da una risalente giurisprudenza di questa Corte: sentenze n. 110 del1970, n. 211 del 1972, n. 102 del 1977 e n. 129 del 1981), oggi il problema èsuperato dall'esistenza di specifiche norme di attuazione dello statuto speciale peril Trentino-Alto Adige, che esplicitamente fanno menzione dell'esercizio, da partedelle sezioni della Corte dei conti istituite nella Regione, non solo del controllosulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione e della Provincia (art.2, comma 1, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212), ma anche dell'attività giurisdizionale, inapplicazione delle leggi sull'ordinamento e sulle procedure della Corte dei contimedesima (art. 10-bis del d.P.R. n. 305 del 1988, aggiunto dall'art. 5 del d.lgs. n.212 del 1999).
4. Una volta affermata la piena estensione della giurisdizione contabile neiconfronti degli apparati regionali e provinciali, una esenzione da questa in favoredi specifici organi della Regione e delle Province, vale a dire dei consigli,costituirebbe una eccezione, la quale dovrebbe trovare fondamento in normecostituzionali o di attuazione statutaria, che invece non sussistono.
Non è possibile, come questa Corte ha già più volte affermato, considerare estesa aiconsigli regionali la deroga, rispetto alla generale sottoposizione allagiurisdizione contabile, che si è ritenuto operare, per ragioni storiche e disalvaguardia della piena autonomia costituzionale degli organi supremi, neiconfronti delle Camere parlamentari, della Presidenza della Repubblica e della Cortecostituzionale (sentenze n. 110 del 1970, n. 129 del 1981). Le assemblee elettivedelle Regioni non sono infatti parificabili alle assemblee parlamentari; i consigliregionali godono bensì, in base alla Costituzione (art. 122, quarto comma), ditalune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento,ma, al di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere assimilati adesso, quanto meno ai fini della estensione di una disciplina che si presenta essastessa come eccezionale e derogatoria (cfr. anche sentenza n. 81 del 1975).
Non è qui in discussione l'autonomia organizzativa e contabile di cui i consigligodono all'interno dell'ordinamento regionale, e che si manifesta nella loro potestàregolamentare interna, nella separazione dell'amministrazione dei consigli, affidataagli organi interni di questi, dall'amministrazione dipendente dall'esecutivoregionale, e nella potestà di utilizzare autonomamente, attraverso il bilancio delConsiglio, i mezzi finanziari messi a disposizione dal bilancio regionale. Ma tuttociò riguarda la posizione particolare del Consiglio all'interno dell'organizzazionedella Regione, e non può implicare di per sé che l'amministrazione consiliare sfuggaalla disciplina generale, prevista dalle leggi dello Stato, in ordine ai controlligiurisdizionali.
5. La Regione ricorrente argomenta tale incompatibilità invocando la prerogativadella insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse dai componenti delconsiglio regionale e di quelli delle Province autonome nell'esercizio delle lorofunzioni, e la estensione di tale insindacabilità, come ritenuto da questa Corte,anche alle opinioni e ai voti espressi nell'esercizio della funzione diautoorganizzazione del Consiglio (sentenze n. 70 del 1985, n. 289 del 1997 e n. 392del 1999).
Ma, a togliere pregio a questo argomento, basta il decisivo rilievo che il giudiziodi conto si configura essenzialmente come una procedura giudiziale, a caratterenecessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico, e dunqueha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in gradodi rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta gravato daobbligazioni di restituzione (in ciò consiste la pronuncia di discarico). In quantotale, il giudizio di conto ha come destinatari non già gli ordinatori della spesa,bensì gli agenti contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese. Ora,nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dei consigli regionali, l'agentecontabile, che è di norma – come nel caso delle ricorrenti – un istituto di credito,è soggetto distinto dai componenti del Consiglio e dei suoi organi interni, eaffatto estraneo alle prerogative che assistono costoro. E altrettanto è a dirsi dialtri soggetti, come ad esempio taluni funzionari del Consiglio, che possono a lorovolta avere maneggio di denaro ed essere perciò soggetti al giudizio di conto. Dalpunto di vista oggettivo, poi, l'obbligo di resa del conto e le eventualiresponsabilità per mancata o irregolare resa del conto non concernononecessariamente attività deliberative, come talune di quelle compiute dagli organicui sono attribuite funzioni di ordinatori della spesa, ma semplici operazionifinanziarie e contabili che non si sostanziano nell'espressione di voti e diopinioni, e quindi, anche se facessero capo a componenti del Consiglio, nonricadrebbero nell'ambito della prerogativa di insindacabilità.
Che, poi, il giudizio di conto possa essere a sua volta occasione, per l'organo digiustizia contabile, per venire a conoscenza di atti o di procedimenti relativi alleentrate e alle spese dell'ente, in ordine ai quali possano essersi esplicatecompetenze deliberative dello stesso Consiglio o di organi interni di esso, e chenei giudizi di conto possano innestarsi, ovvero dalle risultanze di essi prenderespunto, eventuali giudizi di responsabilità amministrativa, è evenienza ulteriore edeventuale. Solo nel momento in cui dovessero attivarsi tali responsabilità in sedegiudiziale, si porrebbe il problema di distinguere fra atti che, per essere fruttodi voti ed opinioni espresse dai componenti del Consiglio nell'esercizio delle lorofunzioni, possano risultare coperti dalla insindacabilità, nei limiti oggettivi incui questa assiste le attività dei consigli regionali (cfr. ad es. sentenze n. 69del 1985, n. 289 del 1997 e n. 392 del 1999), ed atti (od omissioni) invece estraneia tale prerogativa e quindi suscettibili di dare luogo a chiamata in responsabilità.
Tutto ciò resta, comunque, estraneo al tema, cui unicamente ha riguardo il presentegiudizio, della spettanza alla Corte dei conti del potere di sottoporre gli agenticontabili dei consigli al giudizio di conto: spettanza che, in base alleconsiderazioni finora svolte, deve in definitiva affermarsi.
6. La presente pronuncia di merito assorbe la decisione sull'istanza disospensione degli atti impugnati.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara che spetta alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per ilTrentino-Alto Adige, prescrivere all'agente contabile del Consiglio della RegioneTrentino-Alto Adige e all'agente contabile del Consiglio della Provincia autonoma diTrento il termine per la presentazione dei conti relativi alla propria gestione, alfine della instaurazione dei relativi giudizi di conto. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,il 12 luglio 2001.Cesare RUPERTO, PresidenteValerio ONIDA, RedattoreDepositata in Cancelleria il 25 luglio 2001.