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Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero

Sentenza (11 maggio) 19 maggio 1988,  n. 564; Pres. Saja - Red. Cheli
 
Ritenuto in fatto: 1. Con due ricorsi di contenuto identico, notificati in data 16 giugno 1980, le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno sollevato conflitto di attribuzioni contro lo Stato in relazione al d.P.C.M. in data 11 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1980, recante « Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle Regioni nelle materie di competenza ».
Tale decreto — adottato ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 — formula indirizzi di carattere generale ed indirizzi integrativi per le attività promozionali all'estero relative a taluni settori di competenza regionale, precisando, tra l'altro, che le disposizioni espresse nel decreto stesso « si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, ai sensi degli statuti e delle rispettive norme di attuazione » (punto 1 h).
Ad avviso delle Province ricorrenti tale previsione — ove non dovesse essere ritenuta come semplicemente ricognitiva dei limiti già esistenti nello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e nelle relative norme di attuazione — si presenterebbe lesiva degli artt. 8, 9 e 16 stesso st., dal momento che « per quanto riguarda le attività promozionali all'estero di competenza provinciale né lo statuto del Trentino-Alto Adige ne le norme di attuazione prevedono in via generale limitazioni differenziate rispetto ai consueti limiti che l'attività legislativa ed amministrativa della Provincia incontra nel suo esplicarsi ». In altri termini, mancando nello statuto speciale «norme assimilabili all'art. 4 d.P.R. n. 616 del 1977 ovvero all'art. 3 l. n. 382 del 1975, nelle quali trova fonte legittimante il decreto che ha dato luogo al presente conflitto», il coordinamento, certamente opportuno, nei confronti delle iniziative promozionali all'estero attivate dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome non potrebbe essere operato con un decreto del Presidente del Consiglio, bensì soltanto attraverso le norme di attuazione degli Statuti speciali. Conferma di ciò potrebbe essere trovata nell'art. 5 del d.P.R, n. 278 del 1974 dove, nel mentre si riserva allo Stato l'attività di promozione all'estero a favore del turismo nazionale, si esclude da tale riserva « l'attività promozionale turistica all'estero per iniziative da realizzarsi nel territorio delle due Province, le quali a tal fine possono avvalersi dell'Ente nazionale italiano per il turismo ».
2. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere il rigetto dei due ricorsi.
La difesa statale rileva, in proposito, l'estraneità rispetto alla competenza delle Regioni e delle Province autonome non solo di quelle iniziative « che presuppongono nei soggetti una personalità di diritto internazionale », ma anche di quell'attività promozionale all'estero nelle materie di competenza che « ponendo problemi di relazioni internazionali, valutarie, di commercio internazionale e di bilancia dei pagamenti, coinvolge ed esige la cura di interessi di carattere unitario che esorbitano dalla limitata sfera degli interessi locali e vanno pertanto ricondotti nell'ambito delle competenze istituzionalmente deferite agli organi centrali ». L'Avvocatura dello Stato richiama, infine, il limite degli interessi nazionali « a salvaguardia dei quali compete sempre allo Stato l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare che lo svolgimento delle funzioni regionali avvenga in maniera armonicamente conforme agli interessi unitari della collettività nazionale ».
3. In prossimità dell'udienza di discussione ciascuna delle Province ricorrenti ha prodotto una memoria, dove, anche alla luce dei più recenti indirizzi della giurisprudenza costituzionale in tema di indirizzo e coordinamento e di attività regionali « di mero rilievo internazionale », si insiste per l'accoglimento dei ricorsi.
 
Considerato in diritto: 1. I ricorsi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre ad essere formulati in modo testualmente identico, pongono la stessa questione: essi possono, pertanto, essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia.
2. Le Province di Trento e di Bolzano impugnano, con i conflitti di cui è causa, il d.P.C.M. 11 marzo 1980 recante « Disposizioni di indirizzo e di coordinamento per le attività promozionali all'estero delle Regioni nelle materie di competenza », muovendo dal presupposto della non applicabilità alle Regioni ed alle Province dotate di speciale autonomia dell'art. 4, comma 2, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dove si prevede che « le Regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento » previsti dall'art. 8 l. 22 luglio 1975 n. 382.
Sulla scorta di tale premessa il punto 1 h) del decreto impugnato, nel prevedere l'applicabilità delle disposizioni di indirizzo e coordinamento contenute nello stesso decreto anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, verrebbe a incorrere — ove fosse in grado di determinare limiti ulteriori rispetto a quelli già previsti negli statuti speciali e nelle relative norme di attuazione — in una violazione della sfera di competenza delle Province di Trento e Bolzano, con riferimento particolare agli artt. 8, 9 e 16 st. Trentino-Alto Adige.
3. I ricorsi sono infondati.
Dopo la proposizione dei conflitti di cui è causa la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr. la sent. n. 340 del 1983, punti 5 e 6. 1 motiv.) come la funzione di indirizzo e coordinamento costituisca « attuazione e sviluppo di un nucleo di fondamentali princìpi dell'ordinamento costituzionale, che valgono indistintamente per tutta la cerchia degli enti autonomi », rilevando altresì che — se si deve escludere che « la funzione in discorso serva ad introdurre nuovi limiti rispetto a quelli già stabiliti, nel vigente sistema costituzionale, in ordine alla sfera dell'autonomia regionale » — resta comunque fermo che « l'indirizzo e coordinamento posti in essere dallo Stato abbracciano tutto l'ambito dei poteri costituzionalmente garantiti alle Regioni e alle Province di Trento e Bolzano ». Tale funzione, in quanto giustificata dalla necessità di soddisfare le istanze unitarie dell'ordinamento, deve quindi poter operare, « senza che rilevi la distinzione fra statuto speciale e statuto ordinario, o tra tipi e gradi di competenza degli enti autonomi ».
Con riferimento particolare alla materia oggetto del decreto in contestazione si deve altresì ricordare che questa Corte, con una recente pronuncia, (n. 179 del 1987, punti 5 e 6 motiv.) mentre, da un lato, ha confermato la regola fondamentale che riferisce all'« esclusiva competenza degli organi centrali dello Stato il potere di determinare ed attuare gli indirizzi di politica estera, in senso lato », stante il carattere unitario e indivisibile della Repubblica, dall'altro, ha riconosciuto la possibilità che il legislatore ordinario possa introdurre deroghe a questa regola fondamentale, così come è stato fatto con l'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 616 del 1977, « secondo cui le Regioni possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza, previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento emanati da quest'ultimo ». Tale soluzione — riferita alle « attività di mero rilievo internazionale delle regioni », non suscettibili di essere ricondotte nell'ambito dei rapporti internazionali in senso proprio e d'impegnare la responsabilità internazionale dello Stato — è stata estesa, con la stessa sentenza, anche alle Regioni differenziate, ove nulla risulti disposto in proposito nei relativi statuti (punto 9 motiv.).
Alla luce degli orientamenti interpretativi ora ricordati non può, dunque, trovare accoglimento la pretesa delle Province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla non applicabilità nei propri confronti del decreto del Presidente del Consiglio di cui è causa.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato adottare, nei limiti; nelle forme e con le modalità di cui all'art. 3 l. 22 luglio 1975 n. 382, disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza.
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