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1. Le mediche/I medici, le mediche veterinarie/i medici veterinari, le odontoiatre e gli odontoiatri, le biologhe e i biologi, le chimiche e i chimici, le farmaciste e i farmacisti, le fisiche e i fisici e le psicologhe e gli psicologi, regolarmente iscritte/i al secondo anno di un corso di formazione specialistica presso un’università italiana, sono ammesse/i alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, se in possesso dell’attestato di bilinguismo almeno di livello “B2” del “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” e possono essere assunti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche, previo esaurimento della relativa graduatoria delle idonee e degli idonei in possesso dell’attestato di bilinguismo “C1” del “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”.Al momento del conseguimento del relativo titolo di formazione (medica) specialistica, per l’inquadramento a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 1, comma 547 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e successive modifiche, dovranno essere in possesso dell’attestato di bilinguismo “C1” del “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”; in mancanza dell’attestato perderanno il diritto alla conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro indeterminato e saranno cancellati dalla rispettiva graduatoria concorsuale.