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b) Decreto del Presidente della Provincia 9 gennaio 2023, n. 11)
Modifica del Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 13, “Uso dell’energia da fonti rinnovabili”

1)
Pubblicato nel B.U. 12 gennaio 2023, n. 2

Art. 1

(1) L’articolo 4 del Decreto del Presidente 8 aprile 2020, n. 13 è così sostituito:

„Art. 4  (Pannelli fotovoltaici e collettori solari)

1) Fatte salve le valutazioni e autorizzazioni previste per l’intervento e fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni dell’allegato A 6) e dell’allegato C 7) della legge, nonché le disposizioni di cui al presente articolo, i pannelli fotovoltaici e i collettori solari possono essere installati esclusivamente su edifici e tettoie. I pannelli fotovoltaici e i collettori solari devono essere installati integrati o in aderenza. La posa inclinata dei pannelli e dei collettori è ammessa soltanto sui tetti piani o su tetti con una pendenza massima di 15°.

2) Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d’uso dettate con riferimento ai beni paesaggistici di cui all’articolo 11 della legge. Gli interventi devono comunque essere conformi alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica.

3) Nei centri storici è richiesta una previa valutazione positiva da parte della commissione di cui all’articolo 68, comma 1, della legge. La commissione può prescrivere particolari condizioni.

4) Nei seguenti casi possono essere installati pannelli fotovoltaici e collettori solari termici, anche indipendentemente da edifici e tettoie, lungo le aree per la viabilità, con esclusione della viabilità rurale e delle strade di allacciamento alle malghe:

a) in combinazione con barriere antirumore,

b) sulle isole spartitraffico,

c) sulle coperture dei parcheggi.

Qualora prevista, va richiesta la valutazione positiva dell’ente responsabile per la gestione dell’area per la viabilità.

5) Nelle zone per attrezzature pubbliche, l’installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari termici può avvenire anche su superfici libere.

6) L'installazione di pannelli fotovoltaici e di collettori solari termici su particelle edificiali e fondiarie sottoposte a vincolo storico-artistico diretto e indiretto è possibile esclusivamente su pertinenze o spazi aperti con l'autorizzazione della Soprintendenza provinciale ai Beni culturali, purché non siano pregiudicati il valore e la visuale sugli edifici principali. Non è consentito apporli su chiese, cappelle, castelli e residenze.

7) Non è comunque consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici e collettori solari all’interno dei biotopi tutelati e dei monumenti naturali estesi, nonché su tutti i corpi idrici naturali o artificiali, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica o paesaggistica.”

Art. 2

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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