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Delibera 15 novembre 2022, n. 842
Criteri per la concessione di agevolazioni per infrastrutture primarie nel territorio rurale e di montagna relativi alla costruzione, ampliamento, sistemazione e risanamento della viabilità rurale e di accesso ai masi

Allegato A)

Criteri per la concessione di agevolazioni per infrastrutture primarie nel territorio rurale e di montagna relativi alla costruzione, ampliamento, sistemazione e risanamento della viabilità rurale e di accesso ai masi

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di agevolazioni per interventi volti a migliorare le condizioni di vita ed economiche nel territorio rurale e di montagna, in attuazione dell’articolo 49, comma 4, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.

Art. 2
Beneficiari

1. Beneficiari sono:

a) comuni, comunità comprensoriali, amministrazioni separate dei beni di uso civico e consorzi di bonifica;

b) interessenze e consorzi di miglioramento fondiario;

c) imprese agricole.

Art. 3
Interventi agevolabili

1. Le agevolazioni possono essere concesse per i seguenti interventi:

a) costruzione, ampliamento, sistemazione e risanamento della viabilità rurale e di accesso ai masi.

Art. 4
Presentazione delle domande

1. Le domande di agevolazione per gli interventi di cui all’articolo 3 possono essere presentate dal 1° gennaio fino al 31 marzo di ogni anno, e comunque prima di iniziare i lavori. Le domande vanno presentate all’Ufficio provinciale Economia montana.

2. L’inizio dei lavori può aver luogo solo dopo che il contributo è stato concesso da parte del Direttore/della Direttrice della Ripartizione provinciale Foreste. Il mancato rispetto di tale prescrizione comporta la decadenza dall’agevolazione.

3. Alla domanda sono da allegare i seguenti documenti:

a) copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente o rappresentante legale;

b) copia del titolo abilitativo rilasciato dal comune territorialmente competente;

c) progetto dell’opera da realizzare con il relativo preventivo di spesa, redatti e firmati da un libero/una libera professionista iscritto/iscritta nel relativo albo;

d) copia dell’atto costitutivo e dello statuto, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata;

e) copia del provvedimento di autorizzazione alla presentazione della domanda, qualora questa sia presentata da persone giuridiche private o pubbliche;

f) cronoprogramma delle spese o distinta della scadenza delle spese.

4. Deve essere allegato l’atto di sottomissione controfirmato dai rispettivi proprietari ovvero dal/dalla rappresentante legale della persona giuridica, sempre che non sussista un diritto di passaggio risultante dall’estratto tavolare del libro fondiario.

5. In caso di domanda incompleta, il richiedente viene sollecitato per iscritto a presentare entro 30 giorni i documenti o dati mancanti. Le domande non perfezionate entro i termini previsti sono archiviate d’ufficio.

6. Non sono agevolabili le domande riguardanti interventi i cui costi ammessi, comprensivi delle spese tecniche, siano inferiori a 10.000,00 euro.

Art. 5
Determinazione e concessione delle agevolazioni

1. Sono concessi i seguenti contributi e finanziamenti:

a) per la costruzione, l’ampliamento, la sistemazione e il risanamento della viabilità rurale ai sensi della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, e successive modifiche, vengono concessi ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) finanziamenti fino al 80 % delle spese riconosciute;

b) per la costruzione, l’ampliamento, la sistemazione e il risanamento di strade private di accesso ai masi in zone stabilmente abitate vengono concessi ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c), contributi nella misura massima del 50% delle spese riconosciute.

2. Per la parte dell’agevolazione che riguarda le spese tecniche, le spese riconosciute sono calcolate ai sensi dell’elenco prezzi unitari in vigore.

3. I tecnici dell’Ufficio provinciale Economia montana eseguono una verifica tecnica per accertare se i lavori per i quali viene chiesta un’agevolazione rientrino tra quelli agevolabili ai sensi dei presenti criteri. A tal fine lo stesso Ufficio si può avvalere della collaborazione delle stazioni forestali territorialmente competenti.

4. Nei comuni con una lunghezza della rete viaria rurale superiore ai 100 km verranno finanziati al massimo 3 progetti per anno.

Nei comuni con una lunghezza della rete viaria rurale compresa fra 30 km e 100 km verranno finanziati al massimo 2 progetti per anno.

Nei comuni con una lunghezza della rete viaria rurale compresa fra 10 km e 30 km verrà finanziato al massimo 1 progetto per anno.

Nei comuni con una lunghezza della rete viaria rurale inferiore ai 10 km verrà finanziato al massimo 1 progetto ogni 2 anni.

5. I costi massimi ammissibili per progetto corrispondono a 250.000,00 €.

6. Il comune competente definisce la priorità dei progetti che sono stati presentati in quell’anno all’Ufficio Economia Montana e comunica la stessa con delibera di giunta comunale entro il 30 giugno all’Ufficio.

7. L’ordine con cui verranno finanziati i progetti viene stabilito, considerando le priorità definite dai rispettivi comuni e dalla lunghezza della viabilità rurale nei singoli comuni.

8. La graduatoria effettiva del finanziamento viene approvata con decreto dell’assessore competente tenendo conto dell’effettiva disponibilità finanziaria e dell’urgenza.

9. L’approvazione e il finanziamento dei progetti sono disposti con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Foreste.

10. Le agevolazioni vengono concesse sino ad esaurimento dei fondi stanziati a tal fine. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, le relative domande di agevolazione dovranno essere archiviate d’ufficio.

Art. 6
Liquidazione delle agevolazioni

1. Dopo la denuncia di inizio lavori e sulla base del cronoprogramma delle spese o della distinta della scadenza delle spese, i beneficiari possono chiedere un anticipo nella misura massima del 50% dell’agevolazione approvata ovvero l’erogazione di saldi parziali in misura proporzionale ai lavori già eseguiti. Le contabilità parziali non possono essere in ogni caso di importo inferiore al 25% del totale della spesa ammessa ed ai beneficiari possono essere corrisposti saldi fino alla percentuale massima del 90% dell’agevolazione concessa.

2. La valutazione dello stato di avanzamento dei lavori e della realizzazione dell’opera ammessa ad agevolazione viene eseguita mediante il sistema a misura, valutando la corrispondenza dell’opera realizzata mediante verifica e misurazione della sua funzionalità e consistenza in base alla contabilità parziale o finale controfirmata dal tecnico incaricato.

3. L’agevolazione concessa per la realizzazione di un’opera viene erogata in misura proporzionale ai lavori effettivamente eseguiti ed accertati dal tecnico incaricato.

4. Le contabilità finali, debitamente firmate da tecnici abilitati iscritti ai rispettivi albi professionali, sono da considerarsi a tutti gli effetti documenti contabili.

5. La liquidazione del contributo avviene sulla base delle spese documentate tramite fatture quietanzate.

6. I funzionari e le funzionarie dell’Amministrazione provinciale provvedono ad esaminare, accertare e confermare che le spese ammesse sono state effettuate conformemente alla normativa vigente in questo settore, nonché ad eseguire controlli sulla conformità dei pagamenti effettuati e dei documenti contabili.

7. L’IVA riportata nelle contabilità parziali e finali, se non è detraibile e non rimborsabile, va considerata a tutti gli effetti come spesa a totale carico del beneficiario. Il beneficiario deve dichiarare la non detraibilità e non rimborsabilità dell’IVA, prima della liquidazione dell’agevolazione concessa.

8. La liquidazione del contributo concesso agli enti pubblici avviene sulla base della delibera di approvazione del rendiconto delle spese da parte dell’ente stesso. Inoltre, deve essere presentata una copia delle fatture e dei mandati di pagamento.

Art. 7
Controlli

1. L’Ufficio provinciale Economia montana effettua controlli amministrativi e sopralluoghi per verificare la regolare esecuzione dei lavori. Al fine di verificare la regolare esecuzione degli investimenti, vengono effettuati controlli ispettivi su tutte le iniziative agevolate.

Art. 8
Revoca

1. Qualora venga accertata la mancata, non conforme o parziale esecuzione dei lavori rispetto al progetto dell’opera ammessa ad agevolazione, l’agevolazione concessa viene revocata in tutto o in parte; in tal caso il beneficiario è tenuto a restituire le somme che gli sono state erogate, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data dell’erogazione.

Art. 9
Norme transitorie

1. Domande presentate e non ancora evase fino all’entrata in vigore della presente deliberazione, sono istruite e definite secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1328 del 17 novembre 2015.

 

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