(1) Nel comma 1 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 35, le parole: “su richiesta dell’Ufficio provinciale Entrate” sono sostituite dalle parole: “su richiesta dell’ufficio provinciale competente in materia di impianti a fune”.
(2) Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’allegato D del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 35, sono così sostituite:
“a) 2.624,65 euro per funivie bifune, funicolari, funivie monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli e impianti assimilabili. Per le linee di prima categoria il contributo corrisponde al 25% del suddetto importo;
b) 1.312,33 euro per funivie monofune ad attacchi fissi e impianti assimilabili;
c) 875,35 euro per sciovie, slittinovie e impianti assimilabili.”
(3) La modifica di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Art. 2
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.