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e) Legge provinciale 22 dicembre 2022, n. 151)
Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 al B.U. 22 dicembre 2022, n. 51.

Art. 1 (Modifiche concernenti i contributi ai comuni)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis Qualora l’acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata avvenga mediante contratto di compravendita ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, la Provincia dispone in favore del comune la concessione di un finanziamento corrispondente al prezzo di acquisto in base al rispettivo contratto preliminare di compravendita registrato. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere rimborsato dal comune stesso. Qualora le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata vengano acquisite a favore dell'IPES, il finanziamento è concesso a fondo perduto per l'intero importo del prezzo di acquisto. L'Ufficio Estimo della Provincia determina la congruità del prezzo di acquisto.”

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5/bis Se al momento di individuazione della zona le aree riservate all’edilizia abitativa agevolata erano già di proprietà del Comune, gli assegnatari delle aree riservate all’edilizia abitativa agevolata hanno diritto alla cessione delle aree a un prezzo corrispondente al 50 per cento dell'indennità di esproprio, da determinarsi ai sensi dell'articolo 7/quinquies della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. In base alle delibere di assegnazione, al comune è concesso un contributo nella misura del rimanente 50 per cento dell'indennità di esproprio. L'Ufficio Estimo della Provincia determina la congruità dell’indennità di esproprio. In tal caso non spetta l’aumento del 10 per cento dell’indennità di cui all’articolo 6, comma 2, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.”

(3) Il comma 7 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“7. I comuni o i loro consorzi assegnano le aree acquisite secondo le disposizioni della presente legge, ponendo a carico dell'assegnatario un onere pari all'importo da rimborsare alla Provincia per l'acquisto delle aree, fatto salvo quanto previsto dal comma 5/bis del presente articolo. Se per la zona mista interessata dall’assegnazione sussistono contemporaneamente le seguenti tre condizioni, il prezzo di assegnazione corrisponde al doppio dell'importo da rimborsare:

  1. gli assegnatari corrispondono ai precedenti proprietari delle aree o ai loro parenti e affini di primo grado;
  2. gli strumenti di pianificazione urbanistica riservono più del 60 per cento dell’area ovvero della volumetria all’edilizia abitativa agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato;
  3. con il 40 per cento dell’area ovvero della volumetria della zona mista sarebbe stato possibile, per il precedente proprietario, realizzare un alloggio di almeno 495 metri cubi.”

(4) Dopo il comma 7 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

“7/bis Le possibili maggiori entrate del comune o del suo consorzio in base a quanto disposto dal comma 7 del presente articolo, devono essere restituite alla Provincia entro 120 giorni dalla cessione delle aree agli assegnatari. In questo caso non sono dovuti gli interessi legali.”

(5) Il comma 9 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“9. Per l'urbanizzazione primaria delle aree per l'edilizia abitativa agevolata nonché per le altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi è concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 60 per cento della spesa riconosciuta per i lavori. Sono escluse le misure di prevenzione di calamità naturali, che possono essere finanziate ai sensi dell’articolo 89. Su richiesta del comune può essere concesso un anticipo nella misura del 60 per cento della spesa preventivata nella domanda di contributo e conforme ai lavori previsti dal presente comma. Il contributo definitivo spettante viene determinato in base al rendiconto finale e non può superare il 60 per cento della spesa riconosciuta per i lavori. Dal contributo definitivo viene detratto l’anticipo eventualmente già concesso. Qualora, sulla base del rendiconto finale, dovesse essere necessario restituire una parte dell’anticipo, non sono dovuti gli interessi legali. Il rendiconto finale deve essere presentato entro cinque anni dalla data di concessione dell’anticipo, altrimenti il contributo è revocato. Su richiesta motivata del comune, il termine per la presentazione del rendiconto finale può essere prorogato di al massimo tre anni.”

(6) Il primo periodo del comma 14 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è sostituito dai seguenti periodi: “Il comune deve restituire alla Provincia il finanziamento concesso entro 120 giorni dalla cessione delle aree agli assegnatari. Il suddetto finanziamento deve comunque essere restituito entro quattro anni dalla sua concessione, anche se le aree non sono ancora state assegnate.”

(7) Il quarto periodo del comma 14 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Su richiesta del comune il termine per la restituzione degli anticipi può essere prorogato al massimo di ulteriori cinque anni se il comune ne dà adeguata motivazione o se si tratta di interventi di interesse sovracomunale.”

(8) Nel comma 2 dell’articolo 89 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la parola: “o” è sostituita dalla parola: “e”.

Art. 2 (Modifiche concernenti l’assegnazione di terreno agevolato)

(1) Il comma 1 dell’articolo 81 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“1. Decorso il termine per l’edificazione indicato nel piano comunale per il territorio e il paesaggio senza che i proprietari delle aree destinate all'edilizia residenziale privata abbiano presentato al comune una domanda di titolo abilitativo per la costruzione, il comune procede all’esproprio delle aree non edificate. Il corrispettivo per tali aree è determinato in base agli stessi criteri adottati per la valutazione fatta durante la precedente procedura di esproprio, tenuto conto dello stato delle aree. Se più favorevole alla pubblica amministrazione, può essere corrisposto un corrispettivo pari all’ammontare dell’indennità di esproprio dovuta nella stessa zona per l’acquisizione di aree riservate all’edilizia abitativa agevolata, rivalutata secondo l’indice provinciale dei prezzi al consumo accertato dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) con riferimento al periodo compreso tra la data del pagamento dell’indennità di esproprio per le aree riservate all’edilizia agevolata e la data di determinazione della nuova indennità di esproprio.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 81 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“2. Le aree espropriate ai sensi del comma 1 devono essere interamente destinate all'edilizia abitativa agevolata. Il finanziamento dell'acquisizione delle aree avviene ai sensi dell'articolo 87.”

(3) Il comma 4 dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“4. I comuni stabiliscono, con regolamento, i termini e le modalità di presentazione delle domande di assegnazione delle cooperative edilizie e dei richiedenti singoli o di quelle riguardanti progetti abitativi per persone anziane, persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze, giovani, per soluzioni abitative multigenerazionali e il cohousing o progetti abitativi simili, nonché i criteri per la formazione della graduatoria e per la determinazione della superficie dell'area da assegnare. Nel regolamento i comuni determinano inoltre i criteri di precedenza delle domande presentate dalle cooperative edilizie rispetto a quelle riguardanti progetti abitativi per persone anziane, persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze, giovani, per soluzioni abitative multigenerazionali e il cohousing o progetti abitativi simili e rispetto alle domande dei richiedenti singoli. Nel regolamento i comuni possono prevedere che vengano riconosciuti due punti aggiuntivi per la durata della residenza nel comune e che la graduatoria abbia una validità massima di tre anni.”

(4) Dopo il comma 4 dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

“4/bis. I comuni stabiliscono con regolamento le condizioni alle quali può essere ceduto il diritto di proprietà o il diritto di superficie dell’area riservata all’edilizia abitativa agevolata agli aventi diritto all’assegnazione.”

(5) La lettera a) del comma 5 dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituita:

“a) essere residenti nel comune o avere il posto di lavoro nel comune; i richiedenti coniugati o conviventi more uxorio ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, possono ottenere insieme l’assegnazione dell’area, anche se solo uno di essi è in possesso del requisito della residenza o del posto di lavoro nel comune;”

(6) Il comma 5 del presente articolo trova applicazione anche per le domande per l'assegnazione in proprietà di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata già presentate, per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, non sia presente provvedimento definitivo. Inoltre, il comma 5 del presente articolo trova applicazione anche per le domande per la concessione di contributi a fondo perduto per la costruzione di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario già presentate per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, il procedimento per conseguire l'assegnazione in proprietà di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sia già stato concluso e non sia presente un provvedimento definitivo.

(7) Il comma 7/ter dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“7/ter In deroga al comma 5, lettera a), il comune competente può assegnare delle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata anche a richiedenti residenti in un altro comune della provincia. È necessario a tal fine l’assenso dei comuni interessati.”

(8) Il comma 10 dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“10. Nelle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata possono essere realizzate esclusivamente abitazioni aventi le caratteristiche stabilite all’articolo 41. È fatta eccezione per le case albergo per lavoratori e studenti, le abitazioni protette e per i progetti abitativi per persone anziane, persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze, giovani, nonché per soluzioni abitative multigenerazionali e il cohousing o progetti abitativi simili.”

(9) Nel comma 11 dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “nonché i loro coniugi non legalmente separati” sono sostituite dalle parole: “nonché i loro coniugi non legalmente separati oppure i loro conviventi more uxorio”.

(10) Il comma 1 dell’articolo 83 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“1. La delibera di assegnazione di cui all'articolo 82 costituisce titolo per l'intavolazione nel libro fondiario del diritto di proprietà o del diritto di superficie a favore dell'assegnatario, per l'annotazione del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62, per l’annotazione del vincolo di cui all’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nonché per l’iscrizione di diritti di servitù definiti nel piano di attuazione. La stessa delibera deve indicare:

  1. in conformità al piano di attuazione, la superficie dell'area assegnata, la cubatura prevista e il numero delle abitazioni da realizzare;
  2. in conformità al piano di attuazione, le caratteristiche delle abitazioni da realizzare;
  3. i termini per la presentazione del progetto, di inizio e di ultimazione dei lavori;
  4. i casi in cui l'inosservanza degli obblighi previsti dalla legge o dalla delibera di assegnazione comporti la revoca dell'assegnazione;
  5. i vincoli da annotare;
  6. il corrispettivo per la cessione dell'area, per gli oneri di urbanizzazione della stessa e per le spese di progettazione;
  7. un richiamo all'obbligo dell'assegnatario di presentare al comune, entro un anno dalla segnalazione certificata di agibilità, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di effettiva stabile occupazione dell'alloggio costruito sull'area assegnata.”

(11) Alla fine del comma 2 dell’articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: “L'alienazione, la locazione o l’aggravio con diritti reali di godimento non sono comunque consentiti prima che sia trascorso almeno un anno dalla data di presentazione della dichiarazione di stabile ed effettiva occupazione.”

Art. 3 (Modifiche concernenti il vincolo sociale)

(1) Il comma 2 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Qualora il vincolo sociale decennale non sia già annotato tavolarmente in base alla delibera del comune di assegnazione di terreno agevolato, l'annotazione tavolare del vincolo viene effettuata in base al contratto di mutuo ipotecario o in base ad un atto unilaterale d'obbligo autenticato da un notaio.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“3. Il vincolo decorre dalla data della sua annotazione tavolare.”

(3) Dopo il comma 4 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“4/bis I terreni pertinenziali e le altre entità condominiali possono, previo nulla osta del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, essere gravati con servitù prediali, escluso il trasferimento a qualsiasi titolo di cubatura libera, ai sensi del titolo VI del libro III del Codice civile.”

(4) Dopo il comma 6 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“7. Le contravvenzioni di cui al presente articolo sono sanzionabili dopo la scadenza del vincolo sociale solo se contestate durante la durata del vincolo medesimo.”

(5) Il comma 1 dell’articolo 68 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Qualora si tratti di un'abitazione non realizzata su terreno edificabile agevolato, il vincolo di cui all’articolo 62, comma 1, decade dopo 10 anni dalla data dell’annotazione tavolare. La cancellazione del vincolo può essere richiesta al termine della durata del vincolo. In caso di rinuncia all’agevolazione edilizia, di alienazione autorizzata con trasferimento dell’agevolazione o di iscrizione erronea, il direttore della Ripartizione provinciale competente in materia di edilizia abitativa rilascia il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo.”

(6) Dopo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “Il vincolo previsto decorre dalla data della sua annotazione tavolare.”

(7) La lettera c) del comma 3 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) l'abitazione convenzionata nel primo e secondo decennio della durata del vincolo può essere alienata a parenti in linea retta del beneficiario. È possibile alienare la piena proprietà o solo la nuda proprietà con la riserva del diritto di usufrutto a favore del richiedente, anche con contemporanea intavolazione di usufrutto successivo a favore del coniuge o della persona convivente more uxorio. Per l’alienazione della piena proprietà è necessaria l’autorizzazione del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa.”

(8) Dopo il comma 15 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 16 e 17:

“16. Il vincolo decade dopo 20 anni dalla data della sua annotazione tavolare. La cancellazione del vincolo può essere richiesta al termine della durata del vincolo.

17. Le contravvenzioni indicate nella convenzione o nell'atto unilaterale d’obbligo sono sanzionabili solo se contestate durante la durata del vincolo medesimo.”

(9) Dopo il comma 5 dell’articolo 85 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“6. Le contravvenzioni previste dal presente articolo sono sanzionabili dopo la scadenza del vincolo sociale solo se contestate durante la durata del vincolo medesimo.”

(10) Il comma 5 dell’articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Il vincolo sociale decade dopo 20 anni dalla data della sua annotazione tavolare. La cancellazione del vincolo può essere richiesta al termine della durata del vincolo.”

(11) Dopo il comma 4 dell’articolo 142/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Per i beneficiari che, prima dell'entrata in vigore del presente articolo, hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di notorietà di effettiva occupazione dell'abitazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il vincolo decorre dalla data della suddetta dichiarazione sostitutiva.”

(12) Dopo il comma 5 dell’articolo 142/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“6. Nel caso in cui il beneficiario, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, abbia presentato la documentazione per l’erogazione dell’agevolazione edilizia alla Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, l’annotazione nel libro fondiario può avvenire in base ad un decreto del direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa.”

(13) Dopo l’articolo 143 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 143/bis (Norma transitoria dell’articolo 68)

1. La norma relativa alla scadenza del vincolo sociale di cui all’articolo 68, comma 1, si applica ai vincoli annotati nel libro fondiario a partire dall'entrata in vigore del presente articolo. Per i vincoli annotati precedentemente nel libro fondiario, il direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa emette, anziché il nulla osta alla cancellazione tavolare del vincolo, una attestazione della scadenza dello stesso.”

(14) Dopo il comma 5 dell‘articolo 144 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

“6. La norma relativa alla scadenza del vincolo di cui all’articolo 71, comma 1, si applica ai vincoli annotati nel libro fondiario a partire dall'entrata in vigore del presente articolo. Per i vincoli annotati precedentemente nel libro fondiario il direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa rilascia l’attestazione di scadenza del termine.

7. Per i beneficiari che prima dell'entrata in vigore del presente articolo hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di notorietà di effettiva occupazione dell'abitazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il vincolo decorre dalla data della suddetta dichiarazione sostitutiva.”

(15) Dopo l’articolo 145 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 145/bis (Norma transitoria dell’articolo 86)

1. La norma relativa alla scadenza del vincolo sociale di cui all’articolo 86, comma 5, si applica ai vincoli annotati nel libro fondiario a partire dall'entrata in vigore del presente articolo. Per i vincoli annotati precedentemente nel libro fondiario il sindaco rilascia l’attestazione di scadenza del termine.”

Art. 4 (Introduzione di misure di sostegno alla locazione di abitazioni)

(1) Dopo la lettera S) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“T) La concessione di contributi per l’istituzione e la gestione di fondi di garanzia ai sensi dell’articolo 131/ter.”

(2) Dopo l’art. 131/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“131/ter (Fondo di garanzia a tutela dei locatori)

1. Al fine di sostenere la locazione di immobili destinati ad abitazione principale di persone fisiche la Provincia autonoma di Bolzano può concedere contributi per spese correnti e per investimenti a favore di enti privati che istituiscono e gestiscono fondi di garanzia. I fondi di garanzia perseguono l’obiettivo di ridurre, entro importi massimi predeterminati e in presenza di determinate condizioni, i rischi di mancato pagamento in caso di locazione di immobili destinati ad abitazione principale di persone fisiche in base a un regolare contratto di locazione, se i conduttori non adempiono alle obbligazioni di pagamento e siano stati messi in mora

2. Al fondo di garanzia di cui al comma 1 devono partecipare le organizzazioni di rappresentanza della proprietà edilizia più rappresentative attive in Provincia di Bolzano.

3. Al fondo di garanzia possono accedere solamente i locatori di immobili che partecipano al finanziamento dello stesso. Le prestazioni del fondo sono riservate a persone fisiche.

4. L’accesso al fondo di garanzia da parte dei locatori tiene conto dell’integrale o parziale saldo degli importi dovuti da parte del conduttore, anche successivamente all’erogazione di eventuali importi da parte del fondo di garanzia.

5. Una parte delle risorse del fondo di garanzia può essere destinata per indennizzare i locatori nel caso di danni all’immobile a conclusione del rapporto di locazione

6. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, lo statuto e il regolamento del fondo di garanzia devono essere preventivamente approvati dalla Giunta provinciale. Il regolamento disciplina l’attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 5 di questo articolo.

7. La Giunta provinciale determina i criteri per la concessione e il pagamento dei contributi di cui al comma 1.”

Art. 5 (Adeguamenti tecnici)

(1) Nella rubrica dell’articolo 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “esecuzione della divisione materiale alle aree nelle zone di espansione” sono sostituite dalle parole: “suddivisione delle aree nelle zone miste”.

(2) Nel comma 1 dell’articolo 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “aree che formano la zona di espansione” sono sostituite dalle parole: “aree nelle zone miste”.

(3) Nel comma 3 dell’articolo 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la parola: “intavolati” è sostituita dalle parole: “iscritti nel libro fondiario”.

(4) Nel comma 1 dell’articolo 80 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “della zona di espansione” sono sostituite dalle parole: “della zona mista” e le parole: “66, comma 5, della legge urbanistica provinciale” sono sostituite dalle parole: “74, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche,”.

(5) Nel comma 3 dell’articolo 81 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “programma pluriennale di attuazione” sono sostituite dalle parole: “piano comunale per il territorio e il paesaggio”.

(6) Nella lettera b) del comma 5 dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la parola: “quarta” è sostituita dalla parola: “quinta”.

(7) Nel comma 7 dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “in diritto di superficie” sono sostituite dalle parole: “la costituzione a loro favore del diritto di superficie” e le parole: “programma pluriennale di attuazione” sono sostituite dalle parole: “cronoprogramma per l’edificazione della zona indicato nel piano comunale per il territorio e il paesaggio”.

(8) Nel comma 8 dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “il rilascio della concessione edilizia” sono sostituite dalle parole: “i titoli abilitativi per l’attività edilizia”.

(9) Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 85 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “dal rilascio del certificato di abitabilità” sono sostituite dalle parole: “dalla segnalazione certificata di agibilità”.

(10) Nel testo tedesco del comma 7 dell’articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “auf der Grundlage einer einseitigen Verpflichtungserklärung zu übernehmen” sono sostituite dalle parole: “mit einer einseitigen Verpflichtungserklärung einzugehen”.

(11) Il comma 11 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“11. L’assessore provinciale all’edilizia abitativa concede ai comuni oppure a società ed enti senza finalità di lucro un finanziamento per l’acquisto di aree edificate o edificabili situate nell’area insediabile, nelle zone miste, nei centri storici e nelle zone di riqualificazione urbanistica di cui agli articoli 24, 26 e 30 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, allo scopo di recuperare a fini abitativi il patrimonio immobiliare esistente o di utilizzare diritti edificatori a fini abitativi. In deroga a quanto disposto dagli articoli 57, 58 e 59 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, tali aree sono destinate all’edilizia abitativa agevolata mediante variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o, qualora vi sia un piano di attuazione, un piano di recupero o un piano di riqualificazione urbanistica, mediante variante al piano interessato. Le aree così destinate sono considerate, a tutti gli effetti della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nonché della presente legge, aree destinate all’edilizia abitativa agevolata e sono soggette al vincolo di cui all’articolo 86 in collegamento con quanto disposto all’articolo 62. Ad avvenuta variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o al piano di attuazione, piano di recupero o piano di riqualificazione urbanistica, una parte del finanziamento è trasformata in contributo a fondo perduto. Per le aree edificate da recuperare, il contributo a fondo perduto non può essere superiore al 50 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area; i criteri per la concessione del citato contributo sono stabiliti dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il comune sia già proprietario delle aree edificate o le abbia acquisite con mezzi diversi da quelli previsti dal presente articolo, è concesso al comune, ad avvenuta variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o al piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica, con cui l’area è destinata all’edilizia abitativa agevolata e in base alla deliberazione di assegnazione, un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area.”

(12) Nel comma 12 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. l a parola: “aree” è sostituita dalle parole: “aree situate nell’area insediabile,”;
  2. nel testo tedesco la parola: „Zweckbestimmung“ è sostituita dalla parola: “Nutzungswidmung”;
  3. le parole: “Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio” sono sostituite dalle parole: “Commissione comunale per il territorio e il paesaggio”;
  4. le parole: “la Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “il Consiglio comunale”;
  5. le parole: “la modifica del piano urbanistico comunale” sono sostituite dalle parole: “la variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio”.

(13) Nel comma 13 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la parola: “aree” è sostituita dalle parole: “aree situate nell’area insediabile”, e le parole: “Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio” sono sostituite dalle parole: “Commissione comunale per il territorio e il paesaggio”.

(14) Nel comma 1 dell’articolo 88 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “e) del comma 1 dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale” sono sostituite dalle parole: “f) del comma 1 dell’articolo 62 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche”.

(15) Al termine del comma 2 dell’articolo 88 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono aggiunte le parole: “di cui all’articolo 62.”

(16) Nella rubrica dell’articolo 89 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole “di espansione” sono sostituite dalla parola “miste”.

(17) Nel comma 1 dell’articolo 89 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “di espansione” sono sostituite dalla parola: “mista” e le parole: “65, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13” sono sostituite dalle parole: “18, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche”.

(18) Nella rubrica dell’articolo 131 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “di espansione” sono sostituite dalla parola: “miste”.

(19) Nel comma 1 dell’articolo 131 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “di espansione” sono sostituite dalla parola: “miste”, le parole: “66, comma 6, della legge urbanistica provinciale” sono sostituite dalle parole: “74, comma 4, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche” e le parole: “40, comma 2, lettere a) e b), della legge urbanistica provinciale” sono sostituite dalle parole: “57, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche”.

(20) Dopo l’articolo 149 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 149/bis (Norma transitoria relativa al piano comunale per il territorio e il paesaggio)

1. Fino all’approvazione del piano comunale per il territorio e il paesaggio previsto dall’articolo 52 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, tutti i riferimenti allo stesso si intendono come riferimenti al corrispondente strumento di pianificazione ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nella versione vigente prima della sua abrogazione.”

Art. 6 (Ulteriori modifiche)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

“1/bis Nel caso di un mutuo decennale senza interessi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera R), e dell’articolo 78/ter o della deliberazione della Giunta provinciale 10 giugno 2014, n. 691, il sussidio di emergenza consiste nella concessione di un massimo di ulteriori cinque anni per il rimborso delle rate, se si presume che con questo sussidio sia assicurata stabilmente alla famiglia la proprietà dell'alloggio.”

(2) Nel secondo periodo del comma 6 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la parola: “abitazione” è sostituita dalle parole: “abitazione popolare ai sensi dell’articolo 41”, e nell’ultimo periodo le parole: “110 m2” sono sostituite dalle parole: “quella di un’abitazione popolare ai sensi dell’articolo 41”.

(3) Dopo il comma 12 dell’articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“13. Il requisito di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo non è richiesto nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare indicati all'articolo 7/ter, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sia una persona con un’invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, una persona cieca civile o sorda, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria, o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

(4) Alla fine del comma 5 dell’articolo 47 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Per l’accesso alle agevolazioni edilizie per la costruzione e l’acquisto di alloggi per il fabbisogno abitativo primario sono richiesti 20 punti.”

(5) Dopo il comma 5 dell’articolo 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5/bis. La Giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può aumentare la percentuale di cui ai commi 2, 3 e 4 di un massimo di 5 punti percentuali, anche in misura differenziata a seconda del tipo di intervento agevolato.”

(6) Il comma 6 dell’articolo 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“6. Per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario del proprietario, la percentuale di cui ai commi 2, 3 e 4, tenuto conto di quanto disposto dal comma 5/bis, viene aumentata di 5 punti percentuali.”

(7) L’articolo 74 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 74 (Finanziamento del recupero di edifici con destinazione particolare)

1. È agevolato il recupero di edifici o parti di essi che già prima della presentazione della domanda erano destinati a case canoniche o a ospitare comunità religiose e che, anche dopo il recupero, conservano la stessa destinazione d’uso abitativo per le medesime comunità religiose.

2. È agevolato il recupero di edifici o parti di essi da parte di enti pubblici o di organizzazioni senza scopo di lucro, iscritte nel registro provinciale delle persone giuridiche, che si impegnano, tramite atto unilaterale d’obbligo, a destinare tali edifici a studentati, a case albergo per persone con contratto di lavoro o di apprendistato, a progetti abitativi per persone anziane, persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze, giovani, nonché per soluzioni abitative multigenerazionali e il cohousing o progetti abitativi simili.

3. Per i lavori di recupero su edifici o parti di essi che non siano stati oggetto di lavori analoghi negli ultimi 25 anni è concesso un contributo in conto capitale. Gli arredi sono esclusi dal contributo. È necessario comprovare la piena proprietà o il diritto di superficie per almeno 99 anni sull’immobile oggetto dell’agevolazione edilizia.

4. Gli immobili recuperati devono mantenere la stessa destinazione d’uso per 20 anni. Il proprietario stipula un apposito atto unilaterale d'obbligo con il direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa. Se il proprietario non adempie alle disposizioni dell’atto unilaterale d'obbligo stipulato, l’agevolazione edilizia è revocata. La revoca comporta la restituzione dell’importo dell’agevolazione, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.

5. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di accesso all’agevolazione e di erogazione della stessa e definisce i contenuti dell’atto unilaterale d’obbligo e le modalità di rinuncia all’agevolazione.”

(8) L’articolo 74/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è abrogato.

(9) L’articolo 87/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“Art. 87/bis (Individuazione di aree per l’edilizia sociale)

1. Al fine di garantire la realizzazione dei programmi di costruzione dell’Istituto per l’edilizia sociale, la Giunta provinciale chiede ai comuni in cui non sono ancora stati realizzati i programmi di costruzione, di comunicare la disponibilità di aree idonee alla realizzazione di tali programmi.

2. In caso di inerzia del comune e purché siano disponibili aree idonee, queste sono destinate d’ufficio all’edilizia agevolata dalla Giunta provinciale, mediante variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o al piano di attuazione. Il comune deve espropriare le aree così individuate a favore dell’Istituto per l’edilizia sociale.”

(10) Dopo il comma 1 dell’articolo 137/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono inseriti i seguenti commi 2 e 3:

“2. Qualora il comune abbia approvato un progetto relativo alla realizzazione dell’abitazione per il fabbisogno abitativo primario prima dell’entrata in vigore della modifica dell’articolo 40, comma 6, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, disposta con legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5, può essere presentata una domanda di agevolazione edilizia per la costruzione fino al rilascio della licenza d’uso ovvero alla segnalazione certificata per l’agibilità.

3. La modifica di cui all’articolo 40, comma 6, della presente legge, si applica anche alle domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, non sia presente un provvedimento di concessione o di esclusione definitivo.”

(11) Dopo l’articolo 145/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 145/ter (Norma transitoria all’articolo 87/bis)

1. Gli enti costituiti allo scopo di costruire o acquistare senza finalità di lucro abitazioni popolari da assegnare in locazione anche con patto di futura vendita, oppure in vendita, e che all'entrata in vigore del presente articolo siano proprietari di aree, individuate sulla base dei programmi di costruzione approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 90, possono richiedere, fino al 1° gennaio 2024, le agevolazioni di cui agli articoli 87/bis e 90, nella versione previgente all'entrata in vigore del presente articolo, in base ai criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1527 del 20 settembre 2010.”

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, “Edilizia residenziale pubblica e sociale” e modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)

(1) Nella lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, le parole: “dalla Giunta provinciale” sono soppresse.

(2) Nel testo italiano del comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, le parole: “distretti sanitari” sono sostituite dalle parole: “comprensori sanitari”.

(3) L’alinea del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, è così sostituito:

“1. Con regolamento di esecuzione, sentite le parti sociali e previo parere obbligatorio della commissione legislativa competente, sono stabiliti i requisiti e i criteri di preferenza per l’assegnazione di abitazioni in locazione a canone sociale e a canone sostenibile nonché per l’ammissione nelle case albergo in riferimento a quanto segue:”

(4) Il comma 6 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, è così sostituito:

“6. Le ispezioni e i controlli necessari ad accertare la sussistenza dei presupposti per la revoca sono effettuati dal personale dell'IPES. Le predette attività di ispezione e controllo possono essere effettuate, previa richiesta motivata, in cooperazione con i Corpi e servizi di polizia locale, nonché, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e previa stipulazione di appositi protocolli di collaborazione, con i competenti organi dello Stato.”

(5) Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, è così sostituito: “L’IPES esegue le ispezioni e i controlli necessari tramite proprio personale incaricato.”

(6) Le lettere k) e l) del comma 2 dell’articolo 23 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, sono soppresse.

(7) Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

„3. A decorrere dalla data di applicazione della relativa deliberazione della Giunta provinciale sono abrogati i seguenti articoli della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche:

  1. i commi 1, 2, 2/bis, 2/ter, 3, 4 e 5 dell’articolo 122;
  2. gli articoli da 123 a 127.”

Art. 8 (Copertura finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4 e 6, quantificati complessivamente in 0,00 euro per l'anno 2022, in 3.965.000,00 euro per l'anno 2023 e in 7.875.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede nel limite degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni nel bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 9 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

 

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