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e) Legge provinciale 22 dicembre 2022, n. 151)
Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 al B.U. 22 dicembre 2022, n. 51.

Art. 5 (Adeguamenti tecnici)

(1) Nella rubrica dell’articolo 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “esecuzione della divisione materiale alle aree nelle zone di espansione” sono sostituite dalle parole: “suddivisione delle aree nelle zone miste”.

(2) Nel comma 1 dell’articolo 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “aree che formano la zona di espansione” sono sostituite dalle parole: “aree nelle zone miste”.

(3) Nel comma 3 dell’articolo 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la parola: “intavolati” è sostituita dalle parole: “iscritti nel libro fondiario”.

(4) Nel comma 1 dell’articolo 80 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “della zona di espansione” sono sostituite dalle parole: “della zona mista” e le parole: “66, comma 5, della legge urbanistica provinciale” sono sostituite dalle parole: “74, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche,”.

(5) Nel comma 3 dell’articolo 81 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “programma pluriennale di attuazione” sono sostituite dalle parole: “piano comunale per il territorio e il paesaggio”.

(6) Nella lettera b) del comma 5 dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la parola: “quarta” è sostituita dalla parola: “quinta”.

(7) Nel comma 7 dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “in diritto di superficie” sono sostituite dalle parole: “la costituzione a loro favore del diritto di superficie” e le parole: “programma pluriennale di attuazione” sono sostituite dalle parole: “cronoprogramma per l’edificazione della zona indicato nel piano comunale per il territorio e il paesaggio”.

(8) Nel comma 8 dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “il rilascio della concessione edilizia” sono sostituite dalle parole: “i titoli abilitativi per l’attività edilizia”.

(9) Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 85 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “dal rilascio del certificato di abitabilità” sono sostituite dalle parole: “dalla segnalazione certificata di agibilità”.

(10) Nel testo tedesco del comma 7 dell’articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “auf der Grundlage einer einseitigen Verpflichtungserklärung zu übernehmen” sono sostituite dalle parole: “mit einer einseitigen Verpflichtungserklärung einzugehen”.

(11) Il comma 11 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“11. L’assessore provinciale all’edilizia abitativa concede ai comuni oppure a società ed enti senza finalità di lucro un finanziamento per l’acquisto di aree edificate o edificabili situate nell’area insediabile, nelle zone miste, nei centri storici e nelle zone di riqualificazione urbanistica di cui agli articoli 24, 26 e 30 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, allo scopo di recuperare a fini abitativi il patrimonio immobiliare esistente o di utilizzare diritti edificatori a fini abitativi. In deroga a quanto disposto dagli articoli 57, 58 e 59 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, tali aree sono destinate all’edilizia abitativa agevolata mediante variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o, qualora vi sia un piano di attuazione, un piano di recupero o un piano di riqualificazione urbanistica, mediante variante al piano interessato. Le aree così destinate sono considerate, a tutti gli effetti della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nonché della presente legge, aree destinate all’edilizia abitativa agevolata e sono soggette al vincolo di cui all’articolo 86 in collegamento con quanto disposto all’articolo 62. Ad avvenuta variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o al piano di attuazione, piano di recupero o piano di riqualificazione urbanistica, una parte del finanziamento è trasformata in contributo a fondo perduto. Per le aree edificate da recuperare, il contributo a fondo perduto non può essere superiore al 50 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area; i criteri per la concessione del citato contributo sono stabiliti dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il comune sia già proprietario delle aree edificate o le abbia acquisite con mezzi diversi da quelli previsti dal presente articolo, è concesso al comune, ad avvenuta variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o al piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica, con cui l’area è destinata all’edilizia abitativa agevolata e in base alla deliberazione di assegnazione, un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area.”

(12) Nel comma 12 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. l a parola: “aree” è sostituita dalle parole: “aree situate nell’area insediabile,”;
  2. nel testo tedesco la parola: „Zweckbestimmung“ è sostituita dalla parola: “Nutzungswidmung”;
  3. le parole: “Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio” sono sostituite dalle parole: “Commissione comunale per il territorio e il paesaggio”;
  4. le parole: “la Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “il Consiglio comunale”;
  5. le parole: “la modifica del piano urbanistico comunale” sono sostituite dalle parole: “la variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio”.

(13) Nel comma 13 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la parola: “aree” è sostituita dalle parole: “aree situate nell’area insediabile”, e le parole: “Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio” sono sostituite dalle parole: “Commissione comunale per il territorio e il paesaggio”.

(14) Nel comma 1 dell’articolo 88 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “e) del comma 1 dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale” sono sostituite dalle parole: “f) del comma 1 dell’articolo 62 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche”.

(15) Al termine del comma 2 dell’articolo 88 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono aggiunte le parole: “di cui all’articolo 62.”

(16) Nella rubrica dell’articolo 89 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole “di espansione” sono sostituite dalla parola “miste”.

(17) Nel comma 1 dell’articolo 89 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “di espansione” sono sostituite dalla parola: “mista” e le parole: “65, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13” sono sostituite dalle parole: “18, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche”.

(18) Nella rubrica dell’articolo 131 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “di espansione” sono sostituite dalla parola: “miste”.

(19) Nel comma 1 dell’articolo 131 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “di espansione” sono sostituite dalla parola: “miste”, le parole: “66, comma 6, della legge urbanistica provinciale” sono sostituite dalle parole: “74, comma 4, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche” e le parole: “40, comma 2, lettere a) e b), della legge urbanistica provinciale” sono sostituite dalle parole: “57, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche”.

(20) Dopo l’articolo 149 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 149/bis (Norma transitoria relativa al piano comunale per il territorio e il paesaggio)

1. Fino all’approvazione del piano comunale per il territorio e il paesaggio previsto dall’articolo 52 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, tutti i riferimenti allo stesso si intendono come riferimenti al corrispondente strumento di pianificazione ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nella versione vigente prima della sua abrogazione.”

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