(1) Il comma 2 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Qualora il vincolo sociale decennale non sia già annotato tavolarmente in base alla delibera del comune di assegnazione di terreno agevolato, l'annotazione tavolare del vincolo viene effettuata in base al contratto di mutuo ipotecario o in base ad un atto unilaterale d'obbligo autenticato da un notaio.”
(2) Il comma 3 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:
“3. Il vincolo decorre dalla data della sua annotazione tavolare.”
(3) Dopo il comma 4 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“4/bis I terreni pertinenziali e le altre entità condominiali possono, previo nulla osta del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, essere gravati con servitù prediali, escluso il trasferimento a qualsiasi titolo di cubatura libera, ai sensi del titolo VI del libro III del Codice civile.”
(4) Dopo il comma 6 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“7. Le contravvenzioni di cui al presente articolo sono sanzionabili dopo la scadenza del vincolo sociale solo se contestate durante la durata del vincolo medesimo.”
(5) Il comma 1 dell’articolo 68 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Qualora si tratti di un'abitazione non realizzata su terreno edificabile agevolato, il vincolo di cui all’articolo 62, comma 1, decade dopo 10 anni dalla data dell’annotazione tavolare. La cancellazione del vincolo può essere richiesta al termine della durata del vincolo. In caso di rinuncia all’agevolazione edilizia, di alienazione autorizzata con trasferimento dell’agevolazione o di iscrizione erronea, il direttore della Ripartizione provinciale competente in materia di edilizia abitativa rilascia il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo.”
(6) Dopo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “Il vincolo previsto decorre dalla data della sua annotazione tavolare.”
(7) La lettera c) del comma 3 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:
“c) l'abitazione convenzionata nel primo e secondo decennio della durata del vincolo può essere alienata a parenti in linea retta del beneficiario. È possibile alienare la piena proprietà o solo la nuda proprietà con la riserva del diritto di usufrutto a favore del richiedente, anche con contemporanea intavolazione di usufrutto successivo a favore del coniuge o della persona convivente more uxorio. Per l’alienazione della piena proprietà è necessaria l’autorizzazione del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa.”
(8) Dopo il comma 15 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 16 e 17:
“16. Il vincolo decade dopo 20 anni dalla data della sua annotazione tavolare. La cancellazione del vincolo può essere richiesta al termine della durata del vincolo.
17. Le contravvenzioni indicate nella convenzione o nell'atto unilaterale d’obbligo sono sanzionabili solo se contestate durante la durata del vincolo medesimo.”
(9) Dopo il comma 5 dell’articolo 85 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
“6. Le contravvenzioni previste dal presente articolo sono sanzionabili dopo la scadenza del vincolo sociale solo se contestate durante la durata del vincolo medesimo.”
(10) Il comma 5 dell’articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Il vincolo sociale decade dopo 20 anni dalla data della sua annotazione tavolare. La cancellazione del vincolo può essere richiesta al termine della durata del vincolo.”
(11) Dopo il comma 4 dell’articolo 142/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“5. Per i beneficiari che, prima dell'entrata in vigore del presente articolo, hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di notorietà di effettiva occupazione dell'abitazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il vincolo decorre dalla data della suddetta dichiarazione sostitutiva.”
(12) Dopo il comma 5 dell’articolo 142/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
“6. Nel caso in cui il beneficiario, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, abbia presentato la documentazione per l’erogazione dell’agevolazione edilizia alla Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, l’annotazione nel libro fondiario può avvenire in base ad un decreto del direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa.”
(13) Dopo l’articolo 143 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 143/bis (Norma transitoria dell’articolo 68)
1. La norma relativa alla scadenza del vincolo sociale di cui all’articolo 68, comma 1, si applica ai vincoli annotati nel libro fondiario a partire dall'entrata in vigore del presente articolo. Per i vincoli annotati precedentemente nel libro fondiario, il direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa emette, anziché il nulla osta alla cancellazione tavolare del vincolo, una attestazione della scadenza dello stesso.”
(14) Dopo il comma 5 dell‘articolo 144 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:
“6. La norma relativa alla scadenza del vincolo di cui all’articolo 71, comma 1, si applica ai vincoli annotati nel libro fondiario a partire dall'entrata in vigore del presente articolo. Per i vincoli annotati precedentemente nel libro fondiario il direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa rilascia l’attestazione di scadenza del termine.
7. Per i beneficiari che prima dell'entrata in vigore del presente articolo hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di notorietà di effettiva occupazione dell'abitazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il vincolo decorre dalla data della suddetta dichiarazione sostitutiva.”
(15) Dopo l’articolo 145 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:
“Art. 145/bis (Norma transitoria dell’articolo 86)
1. La norma relativa alla scadenza del vincolo sociale di cui all’articolo 86, comma 5, si applica ai vincoli annotati nel libro fondiario a partire dall'entrata in vigore del presente articolo. Per i vincoli annotati precedentemente nel libro fondiario il sindaco rilascia l’attestazione di scadenza del termine.”