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e) Legge provinciale 22 dicembre 2022, n. 151)
Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 al B.U. 22 dicembre 2022, n. 51.

Art. 2 (Modifiche concernenti l’assegnazione di terreno agevolato)

(1) Il comma 1 dell’articolo 81 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“1. Decorso il termine per l’edificazione indicato nel piano comunale per il territorio e il paesaggio senza che i proprietari delle aree destinate all'edilizia residenziale privata abbiano presentato al comune una domanda di titolo abilitativo per la costruzione, il comune procede all’esproprio delle aree non edificate. Il corrispettivo per tali aree è determinato in base agli stessi criteri adottati per la valutazione fatta durante la precedente procedura di esproprio, tenuto conto dello stato delle aree. Se più favorevole alla pubblica amministrazione, può essere corrisposto un corrispettivo pari all’ammontare dell’indennità di esproprio dovuta nella stessa zona per l’acquisizione di aree riservate all’edilizia abitativa agevolata, rivalutata secondo l’indice provinciale dei prezzi al consumo accertato dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) con riferimento al periodo compreso tra la data del pagamento dell’indennità di esproprio per le aree riservate all’edilizia agevolata e la data di determinazione della nuova indennità di esproprio.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 81 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“2. Le aree espropriate ai sensi del comma 1 devono essere interamente destinate all'edilizia abitativa agevolata. Il finanziamento dell'acquisizione delle aree avviene ai sensi dell'articolo 87.”

(3) Il comma 4 dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“4. I comuni stabiliscono, con regolamento, i termini e le modalità di presentazione delle domande di assegnazione delle cooperative edilizie e dei richiedenti singoli o di quelle riguardanti progetti abitativi per persone anziane, persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze, giovani, per soluzioni abitative multigenerazionali e il cohousing o progetti abitativi simili, nonché i criteri per la formazione della graduatoria e per la determinazione della superficie dell'area da assegnare. Nel regolamento i comuni determinano inoltre i criteri di precedenza delle domande presentate dalle cooperative edilizie rispetto a quelle riguardanti progetti abitativi per persone anziane, persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze, giovani, per soluzioni abitative multigenerazionali e il cohousing o progetti abitativi simili e rispetto alle domande dei richiedenti singoli. Nel regolamento i comuni possono prevedere che vengano riconosciuti due punti aggiuntivi per la durata della residenza nel comune e che la graduatoria abbia una validità massima di tre anni.”

(4) Dopo il comma 4 dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

“4/bis. I comuni stabiliscono con regolamento le condizioni alle quali può essere ceduto il diritto di proprietà o il diritto di superficie dell’area riservata all’edilizia abitativa agevolata agli aventi diritto all’assegnazione.”

(5) La lettera a) del comma 5 dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituita:

“a) essere residenti nel comune o avere il posto di lavoro nel comune; i richiedenti coniugati o conviventi more uxorio ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, possono ottenere insieme l’assegnazione dell’area, anche se solo uno di essi è in possesso del requisito della residenza o del posto di lavoro nel comune;”

(6) Il comma 5 del presente articolo trova applicazione anche per le domande per l'assegnazione in proprietà di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata già presentate, per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, non sia presente provvedimento definitivo. Inoltre, il comma 5 del presente articolo trova applicazione anche per le domande per la concessione di contributi a fondo perduto per la costruzione di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario già presentate per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, il procedimento per conseguire l'assegnazione in proprietà di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sia già stato concluso e non sia presente un provvedimento definitivo.

(7) Il comma 7/ter dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“7/ter In deroga al comma 5, lettera a), il comune competente può assegnare delle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata anche a richiedenti residenti in un altro comune della provincia. È necessario a tal fine l’assenso dei comuni interessati.”

(8) Il comma 10 dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“10. Nelle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata possono essere realizzate esclusivamente abitazioni aventi le caratteristiche stabilite all’articolo 41. È fatta eccezione per le case albergo per lavoratori e studenti, le abitazioni protette e per i progetti abitativi per persone anziane, persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze, giovani, nonché per soluzioni abitative multigenerazionali e il cohousing o progetti abitativi simili.”

(9) Nel comma 11 dell’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “nonché i loro coniugi non legalmente separati” sono sostituite dalle parole: “nonché i loro coniugi non legalmente separati oppure i loro conviventi more uxorio”.

(10) Il comma 1 dell’articolo 83 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“1. La delibera di assegnazione di cui all'articolo 82 costituisce titolo per l'intavolazione nel libro fondiario del diritto di proprietà o del diritto di superficie a favore dell'assegnatario, per l'annotazione del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62, per l’annotazione del vincolo di cui all’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nonché per l’iscrizione di diritti di servitù definiti nel piano di attuazione. La stessa delibera deve indicare:

  1. in conformità al piano di attuazione, la superficie dell'area assegnata, la cubatura prevista e il numero delle abitazioni da realizzare;
  2. in conformità al piano di attuazione, le caratteristiche delle abitazioni da realizzare;
  3. i termini per la presentazione del progetto, di inizio e di ultimazione dei lavori;
  4. i casi in cui l'inosservanza degli obblighi previsti dalla legge o dalla delibera di assegnazione comporti la revoca dell'assegnazione;
  5. i vincoli da annotare;
  6. il corrispettivo per la cessione dell'area, per gli oneri di urbanizzazione della stessa e per le spese di progettazione;
  7. un richiamo all'obbligo dell'assegnatario di presentare al comune, entro un anno dalla segnalazione certificata di agibilità, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di effettiva stabile occupazione dell'alloggio costruito sull'area assegnata.”

(11) Alla fine del comma 2 dell’articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: “L'alienazione, la locazione o l’aggravio con diritti reali di godimento non sono comunque consentiti prima che sia trascorso almeno un anno dalla data di presentazione della dichiarazione di stabile ed effettiva occupazione.”

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