Gli articoli 12, 12-bis e 12-ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, inseriti dall’articolo 1, comma 10, della legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2, e modificati ed integrati dall’articolo 1 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1 e dall’articolo 4 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 14, prevedono la formazione di graduatorie provinciali e d’istituto per l’assunzione del personale docente.
Sulla base delle suddette norme la Giunta provinciale disciplina la formazione e l’utilizzo delle graduatorie provinciali e delle graduatorie d’istituto.
La deliberazione della Giunta provinciale del 16 novembre 2021, n. 961, disciplina le graduatorie provinciali e graduatorie d’istituto per l’assunzione del personale docente delle
scuole primarie e secondarie.
È necessario integrare alcune disposizioni della deliberazione della Giunta provinciale del 16 novembre 2021, n. 961, limitatamente alle scuole di lingua tedesca e ladina per i seguenti motivi:
1) L’articolo 26, comma 2, della legge provinciale del 14 dicembre 1998, n. 12, stabilisce che i titoli per l’accesso ai ruoli personale docente di sostegno linguistico per alunni ed alunne con background migratorio e le modalità per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento sono determinati dalla Giunta provinciale.
É opportuno consentire l’inserimento nelle graduatorie provinciali e nella II fascia delle graduatorie d’istituto per la classe di concorso A023/bis anche ai/alle docenti, che con il conseguimento della laurea o laurea magistrale in Scienze della formazione primaria sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e che in aggiunta hanno conseguito con successo la specializzazione di cui all’allegato B, nota 1 della deliberazione della Giunta provinciale 16 aprile 2019, n. 296.
2) Per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria conseguita con laurea in Scienze della formazione primaria, ai sensi dell’allegato B, A.4.4. della deliberazione della Giunta provinciale del 16 novembre 2021, n. 961, spetta una maggiorazione del punteggio. Per garantire la parità di trattamento, è opportuno concedere la maggiorazione di cui all’allegato B, A.4.4. anche per il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria in seguito al conseguimento di un titolo universitario, riconosciuta in base alla normativa comunitaria in materia.
3) Si ritiene utile che, come prova della competenza linguistica richiesta ai fini dell’inserimento negli elenchi per l’insegnamento di discipline non linguistiche mediante metodologia CLIL di cui all’articolo 26 comma 2 della deliberazione della Giunta provinciale 16 novembre 2021, n. 961, si possa prendere in considerazione non solo il possesso di una certificazione linguistica di livello C1 secondo QCER, ma anche una laurea, conseguita prevalentemente nella stessa lingua, nella quale viene impartito l’insegnamento di discipline non linguistiche mediante metodologia CLIL.
4) L’allegato B, C. 3.4.-bis della deliberazione del 16 novembre 2021, n. 961, prevede l’attribuzione di 1 punto per ogni certificato di corsi sui Disagi specifici di apprendimento rilasciato dalla direzione istruzione e formazione competente. È opportuno limitare il punteggio ad un massimo di 2 punti.
La Direzione Istruzione e Formazione tedesca e la Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina hanno sentito le Organizzazioni sindacali in data 27 ottobre 2022.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
d e l i b e r a
a maggioranza dei voti, con due astensioni e i restanti voti favorevoli, legalmente espressi:
Per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e d’istituto delle scuole di lingua tedesca e delle scuole ladine vale quanto segue:
1. A domanda, possono inserirsi nelle graduatorie provinciali e nella II fascia delle graduatorie d’istituto per la classe di concorso A023/bis “Sostegno linguistico in tedesco nelle scuole in lingua tedesca, e delle scuole delle località ladine, nonché in tedesco come seconda lingua nelle scuole in lingua italiana, per alunne e alunni con background migratorio”, i docenti in possesso dell’abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria a seguito del conseguimento di una laurea o laurea magistrale in Scienze della formazione primaria e della specializzazione prevista dall'allegato B, nota 1 della deliberazione della Giunta provinciale 16 aprile 2019, n. 296.
2. La maggiorazione del punteggio per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria conseguita con laurea in scienze della formazione primaria, ai sensi dell’allegato B, A.4.4. della deliberazione della Giunta provinciale del 16 novembre 2021, n. 961, spetta anche per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, riconosciuta in base alla normativa comunitaria in materia.
3. Ai fini dell'inserimento negli elenchi per l'insegnamento di discipline non linguistiche mediante metodologia CLIL di cui all'articolo 26 della deliberazione n. 961/2021, è considerata come prova della competenza linguistica richiesta ai sensi del comma 2 del suddetto articolo anche una laurea conseguita prevalentemente nella stessa lingua, nella quale viene impartito l’insegnamento di discipline non linguistiche mediante metodologia CLIL.
4. Per il possesso di certificati sui corsi di Disagi specifici di apprendimento di cui all’allegato B, C. 3.4.-bis della deliberazione del 16 novembre 2021, n. 961, viene attribuito un massimo di due punti.
5. Per i punti a 1 a 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della deliberazione della Giunta provinciale del 16 novembre 2021, n. 961.