1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri strutture che fungono da centri di assistenza tecnica alle imprese, per brevità di seguito CAT, costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e comunque che abbiano almeno 400 iscritti, dei settori artigianato, industria, commercio, servizi e turismo. Qualora i CAT siano costituiti in collaborazione con altri soggetti interessati, la partecipazione di questi ultimi deve essere inferiore al 50% del capitale sociale. I CAT possono essere costituiti all’interno delle associazioni di categoria o delle rispettive società di servizi, a condizione che siano dotati di autonomia operativa e che tengano una contabilità separata rispetto a quella del soggetto principale.
2. I CAT devono disporre di una struttura operativa stabilmente presente sul territorio provinciale identificabile attraverso un apposito marchio e una specifica denominazione, riportati nello Statuto.
3. I CAT forniscono assistenza tecnica, anche in favore di imprese non associate alle associazioni di categoria cui appartengono, nell’ambito delle seguenti materie:
a) formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
b) gestione economica e finanziaria dell’impresa;
c) accesso ai finanziamenti anche dell’Unione europea;
d) sicurezza e tutela dei consumatori;
e) tutela dell’ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro;
f) in altre materie eventualmente previste dallo Statuto;
g) attività finalizzate alla certificazione di qualità delle aziende.
4. Rientrano tra i suddetti CAT anche i consorzi e le cooperative già esistenti e che soddisfano i requisiti e forniscono i servizi di cui al presente articolo.