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Delibera 25 ottobre 2022, n. 774
Agevolazioni a favore dei centri di assistenza tecnica alle imprese

ALLEGATO A

Agevolazioni a favore dei centri di assistenza tecnica alle imprese

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni in attuazione di quanto previsto dal comma 1/bis dell’articolo 23/quater della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”, e successive modifiche.

2. Qualora ammissibili, le agevolazioni in forma di contributi sono concesse quali aiuti in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Articolo 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri strutture che fungono da centri di assistenza tecnica alle imprese, per brevità di seguito CAT, costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e comunque che abbiano almeno 400 iscritti, dei settori artigianato, industria, commercio, servizi e turismo. Qualora i CAT siano costituiti in collaborazione con altri soggetti interessati, la partecipazione di questi ultimi deve essere inferiore al 50% del capitale sociale. I CAT possono essere costituiti all’interno delle associazioni di categoria o delle rispettive società di servizi, a condizione che siano dotati di autonomia operativa e che tengano una contabilità separata rispetto a quella del soggetto principale.

2. I CAT devono disporre di una struttura operativa stabilmente presente sul territorio provinciale identificabile attraverso un apposito marchio e una specifica denominazione, riportati nello Statuto.

3. I CAT forniscono assistenza tecnica, anche in favore di imprese non associate alle associazioni di categoria cui appartengono, nell’ambito delle seguenti materie:

a) formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;

b) gestione economica e finanziaria dell’impresa;

c) accesso ai finanziamenti anche dell’Unione europea;

d) sicurezza e tutela dei consumatori;

e) tutela dell’ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro;

f) in altre materie eventualmente previste dallo Statuto;

g) attività finalizzate alla certificazione di qualità delle aziende.

4. Rientrano tra i suddetti CAT anche i consorzi e le cooperative già esistenti e che soddisfano i requisiti e forniscono i servizi di cui al presente articolo.

Articolo 3
Spesa ammissibile

1. La spesa ammissibile è quella risultante dal bilancio del CAT relativo all’anno precedente a quello di presentazione della domanda, alla voce “Totale costi della produzione” nel relativo Conto economico. Nel caso di CAT costituiti all’interno delle associazioni di categoria o delle rispettive società di servizi, si fa riferimento all’analoga voce risultante dalla relativa contabilità.

2. Il limite minimo annuo della spesa ammissibile è di 30.000,00 euro.

Articolo 4
Ammontare dell’agevolazione

1. L’agevolazione è concessa in regime “de minimis”, nella misura massima del 15 percento della spesa ammessa di cui all’articolo 3.

2. L’agevolazione annuale non potrà comunque superare i 75.000,00 euro per CAT.

Articolo 5
Presentazione delle domande

1. Le domande sono da inoltrare alla competente struttura provinciale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le spese indicate nel bilancio o nella contabilità separata del CAT. In sede di prima applicazione il termine per la presentazione delle domande è il 15 novembre 2022. Le domande presentate dopo tale data sono archiviate d’ufficio.

2. Le domande devono essere redatte utilizzando l’apposita modulistica, predisposta dalla ripartizione provinciale competente, e trasmesse in formato PDF, in un'unica comunicazione PEC, alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio provinciale competente, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

3. La domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo. In alternativa la marca da bollo può essere pagata online (marca da bollo digitale @e.bollo) o tramite il modello di pagamento F23. In caso di firma mancante, la domanda non è valida.

4. Alla domanda di agevolazione va allegata la seguente documentazione in formato PDF:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, di conoscenza degli obblighi di cui all’articolo 10;

b) dichiarazione del legale rappresentante del CAT, attestante:

1. che per le medesime attività non sono state richieste ed ottenute altre agevolazioni da altri enti o istituzioni pubbliche;

2. che l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

3. che il richiedente è in possesso dei requisiti e svolge a favore delle imprese le attività di cui all’articolo 2 dei presenti criteri;

c) eventuali ulteriori documenti richiesti dall’ufficio provinciale competente.

Articolo 6
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio provinciale competente evade le domande in ordine cronologico di presentazione sulla base delle dichiarazioni fornite dai richiedenti.

Articolo 7
Concessione dell‘agevolazione

1. La concessione dell’agevolazione è disposta con decreto del direttore di ripartizione/della direttrice di ripartizione competente per materia.

Articolo 8
Liquidazione del contributo

1. La liquidazione dell’agevolazione spettante è disposta dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio provinciale competente sulla base di quanto dichiarato nella domanda.

Articolo 9
Clausola di salvaguardia

1. La concessione delle agevolazioni di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse stanziate sugli appositi capitoli di bilancio. Nel caso in cui i fondi stanziati siano insufficienti per soddisfare tutte le domande degli aventi diritto, le agevolazioni sono ridotte in proporzione o non concesse.

Articolo 10
Obblighi

1. I beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro, nonché le norme in materia di previdenza.

2. I beneficiari devono mettere a disposizione dell’ufficio competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell’agevolazione.

Articolo 11
Controlli e sanzioni

1. Per verificare la regolare attuazione delle iniziative ammesse ad agevolazione, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno l’8 per cento delle iniziative agevolate nonché su tutti quei casi che ritiene opportuno controllare.

2. L’individuazione dei casi da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio dall’elenco delle agevolazioni liquidate nell’anno di riferimento.

3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero che abbiano omesso di fornire informazioni dovute. Il controllo è teso inoltre a verificare che le iniziative agevolate siano finalizzate agli scopi per i quali l’agevolazione è stata concessa.

4. L’ufficio provinciale competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari il termine entro il quale saranno sottoposti al controllo. Detto termine non può superare i sei mesi dalla comunicazione di avvio del procedimento. Con tale comunicazione si invitano inoltre i beneficiari a produrre la documentazione richiesta per la verifica. Il controllo, se necessario, potrà avvenire anche mediante sopralluogo.

5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca, in tutto o in parte, dell’agevolazione e la restituzione del relativo importo, maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data della sua erogazione. L’intero procedimento di controllo e l’eventuale provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine fissato dall’ufficio.

Articolo 12
Applicazione

1. I presenti criteri si applicano alle domande presentate a partire dal giorno della loro approvazione e fino al 31 dicembre 2023.

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