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f) Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2022, n. 261)
Modifiche al regolamento concernente le procedure amministrative relative alle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa regionale e modifiche connesse

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1)
Pubblicato nel B.U. 20 ottobre 2022, n. 42.

Art. 4

(1) Dopo il capo IV del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18, è inserito il seguente capo IV/bis:

“Capo IV/bis

Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti (legge regionale 20 novembre 2020, n. 4)

Art. 8/bis

Contributo a sostegno della previdenza complementare degli artisti

1. La domanda di contributo di cui all’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4, a integrazione dei versamenti previdenziali effettuati in una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche, è presentata entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti.

2. Alla domanda di contributo di cui al comma 1 va allegato l’estratto conto del fondo pensione complementare riferito al 31 dicembre dell’anno in cui sono stati effettuati i versamenti previdenziali per la cui integrazione si richiede il contributo.

3. L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione posticipata per ogni anno solare. 

4. Ai fini del contributo di cui al comma 1, al momento della presentazione della domanda la persona richiedente deve aver maturato almeno due anni di residenza in regione ed essere residente in provincia di Bolzano.

5. Ai fini del contributo di cui al comma 1 il requisito dell’attività artistica svolta in via esclusiva o quanto meno prevalente previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4, si ritiene soddisfatto se al momento della presentazione della domanda la persona richiedente il contributo risulta iscritta nel registro provinciale delle artiste e degli artisti di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e successive modifiche.

6. Il contributo di cui al comma 1 spetta se il reddito complessivo lordo soggetto ad IRPEF della persona richiedente, conseguito nell’anno antecedente a quello di presentazione della domanda, non supera il limite massimo di 35.000,00 euro.

7. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 avviene nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4. In caso di insufficienza delle risorse assegnate, per l’accesso all’intervento sono stabiliti i seguenti criteri di priorità, riportati in ordine di precedenza:

a) età della persona richiedente: va data priorità alla persona richiedente anagraficamente più anziana;

b) reddito della persona richiedente: a parità di età, va data priorità alla persona richiedente che nell’anno antecedente a quello di presentazione della domanda risulta aver conseguito un reddito complessivo lordo soggetto ad IRPEF inferiore;

c) ammontare del contributo versato nel fondo pensione complementare: a parità dei criteri di priorità di cui alle lettere a) e b), va data priorità alla persona richiedente che risulta aver versato l’importo più elevato in uno o più fondi pensione complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche.

8. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1.”

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