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k) Legge provinciale 6 ottobre 2022, n. 121)
Promozione e sostegno dell’invecchiamento attivo in Alto Adige

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1)
Pubblicato nel supplemento 3 del B.U. 13 ottobre 2022, n. 41.

Art. 4 (Compiti finalizzati alla promozione dell’invecchiamento attivo)

(1) Le finalità di cui all’articolo 2 e le priorità di cui all’articolo 3 sono attuate mediante un sistema di misure coordinate.

(2) La Provincia ha i seguenti compiti:

  1. informa, coordina, sensibilizza e fornisce consulenze sulle misure a favore dell’invecchiamento attivo;
  2. calcola ogni cinque anni l’indice di invecchiamento attivo (Active Aging Index - AAI) nel territorio provinciale, al fine di verificare l’efficacia delle misure attuate;
  3. sostiene misure che contribuiscono a rafforzare il riconoscimento del valore delle persone anziane, così come misure di sensibilizzazione contro le discriminazioni basate sull’età;
  4. sostiene progetti e iniziative che promuovono l’invecchiamento attivo, anche tramite i programmi del Fondo Sociale Europeo;
  5. promuove la creazione di un ambiente favorevole all’invecchiamento attivo;
  6. attraverso l’ufficio provinciale competente in materia di anziani/anziane, informa, fornisce consulenza, accompagna e crea rete tra gli attori pubblici e privati di cui all’articolo 3 e le strutture organizzative provinciali in relazione alle tematiche rilevanti per l’invecchiamento attivo. Esercita inoltre, attraverso l’ufficio provinciale competente, funzioni di stimolo e di indirizzo nei confronti dei suddetti attori per l’attuazione delle misure previste dalla presente legge;
  7. promuove l’offerta e la consulenza in materia di sessualità e di educazione sessuale;
  8. promuove iniziative di informazione e consulenza sulla violenza nella terza età.

(3) I Comuni e le Comunità comprensoriali hanno i seguenti compiti:

  1. promuovono il benessere delle persone anziane a livello locale, collaborano strettamente e in modo trasversale nei diversi settori di intervento, mettono in rete le competenze e si confrontano a intervalli regolari e comunque almeno una volta l’anno;
  2. rappresentano a livello locale il primo punto di contatto per le persone anziane nonché per tutti i soggetti interessati in materia di invecchiamento attivo e su tematiche rilevanti per le persone anziane;
  3. informano, sensibilizzano e forniscono consulenza sulle iniziative locali a sostegno delle persone anziane;
  4. coordinano gli interventi volti a migliorare la qualità di vita delle persone anziane a livello locale e promuovono la collaborazione tra gli attori locali, che operano con e per le persone anziane;
  5. sostengono iniziative, misure e progetti atti a promuovere l’invecchiamento attivo a livello locale;
  6. concordano la pianificazione e l’attuazione di interventi a misura di anziano/anziana e di interventi per l’invecchiamento attivo e stabiliscono quali di questi possono essere realizzati in modo ottimale a livello sovracomunale;
  7. mettono a disposizione le proprie strutture per la realizzazione di iniziative a sostegno delle persone anziane;
  8. svolgono gli ulteriori compiti e funzioni ad essi attribuiti dalla presente legge o da altre disposizioni nelle materie interessate dalla presente legge.

(4) Per ottimizzare la collaborazione e costruire una rete stabile di relazioni, ogni Comune e ogni Comunità Comprensoriale nominano una persona di riferimento per il settore anziani. Per i Comuni questo ruolo può essere svolto anche da un membro della rispettiva Consulta per le persone anziane di cui all’articolo 8, comma 2.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1972, n. 47
ActionActionb) Legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1977, n. 34
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 1979, n. 16
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1990, n. 5
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1992, n. 26
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 38 —
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 8 novembre 2011, n. 40
ActionActionk) Legge provinciale 6 ottobre 2022, n. 12
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionMISURE PER LA PROMOZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO
ActionActionArt. 4 (Compiti finalizzati alla promozione dell’invecchiamento attivo)
ActionActionArt. 5 (Empowerment precoce)
ActionActionArt. 6 (Spazi abitativi e di vita, mobilità)
ActionActionArt. 7 (Salute e benessere)
ActionActionArt. 8 (Partecipazione sociale, cultura e formazione)  
ActionActionArt. 9 (Lavoro e volontariato)
ActionActionArt. 10 (Accompagnamento, assistenza e cura)
ActionActionArt. 11 (Famiglia e anziani)
ActionActionArt. 12 (Sostegno economico in favore delle persone anziane)
ActionActionORGANI PER LA PROMOZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO
ActionActionDISPOSIZIONI FINALI
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
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ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
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ActionActionXXVII Fiere e mercati
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ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
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ActionActionSentenze della Corte costituzionale
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