(1) Le finalità di cui all’articolo 2 e le priorità di cui all’articolo 3 sono attuate mediante un sistema di misure coordinate.
(2) La Provincia ha i seguenti compiti:
(3) I Comuni e le Comunità comprensoriali hanno i seguenti compiti:
(4) Per ottimizzare la collaborazione e costruire una rete stabile di relazioni, ogni Comune e ogni Comunità Comprensoriale nominano una persona di riferimento per il settore anziani. Per i Comuni questo ruolo può essere svolto anche da un membro della rispettiva Consulta per le persone anziane di cui all’articolo 8, comma 2.