(1) I servizi e le offerte nell’ambito dell’accompagnamento, dell’assistenza e della cura sono erogati, ai sensi delle relative disposizioni di settore, con modalità orientate al fabbisogno e volte a garantire la vicinanza alle esigenze dei cittadini/delle cittadine.
(2) In ottemperanza ai principi e alle priorità di cui all’articolo 3, la Provincia promuove la collaborazione e il lavoro di rete tra servizi pubblici, servizi privati e famiglie per garantire alle persone anziane accompagnamento, assistenza e cura adeguati. La Provincia persegue altresì il coordinamento dei diversi servizi e lo sviluppo degli stessi in base all’evoluzione del fabbisogno. Il Piano sociale provinciale di cui all’articolo 2 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, costituisce la base programmatoria dell’offerta di accompagnamento, assistenza e cura.