(1) Per favorire una vita lavorativa sana e soddisfacente, nonché una maggiore partecipazione sociale delle persone anziane, nell’ambito del lavoro e del volontariato si prevedono le misure di cui al presente articolo.
(2) La Provincia promuove, in conformità con le vigenti normative statali ed europee e in collaborazione con le parti sociali, iniziative atte a favorire una maggiore umanizzazione del mondo del lavoro e dell’occupazione, tenendo maggiormente conto delle esigenze delle lavoratrici anziane e dei lavoratori anziani. La Provincia sostiene in particolare le misure a carattere preventivo nonché quelle miranti a creare condizioni di lavoro adeguate alle persone anziane.
(3) In applicazione delle norme sulla promozione della cooperazione, la Provincia può promuovere le cooperative che svolgono attività di qualificazione, riqualificazione e integrazione lavorativa di persone che, a causa della loro età, hanno difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro.
(4) La Provincia sostiene iniziative aventi lo scopo di sensibilizzare le persone anziane al volontariato e promuove gli enti e le organizzazioni senza scopo di lucro in cui le persone anziane prestano attività di volontariato.
(5) La Provincia, in collaborazione con i Comuni, le Comunità comprensoriali e le organizzazioni professionali di categoria sostiene progetti intergenerazionali che mirano a trasmettere esperienze, attitudini manuali e conoscenze delle persone anziane a giovani e neoassunti/neoassunte.
(6) La Provincia sostiene l’attività dei club per anziani/anziane, quali luoghi di incontro, di intrattenimento e di supporto per le persone anziane.