(1) Per potenziare la partecipazione sociale delle persone anziane, che include la loro partecipazione attiva alla vita politica, economica e culturale, si prevedono le misure di cui al presente articolo.
(2) Ogni Comune istituisce una Consulta per le persone anziane. Il modello di regolamento delle Consulte è approvato dalla Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei Comuni. La Consulta ha i seguenti compiti:
- interlocutore per gli organi politici del Comune su questioni che riguardano le persone anziane;
- facilitare la collaborazione tra persone anziane e Comune;
- rappresentare e sostenere le istanze e gli interessi delle persone anziane nel territorio comunale e sensibilizzare la comunità locale sulle tematiche della terza età e dell’invecchiamento attivo;
- collaborare con il Comune per l’attuazione a livello locale delle misure previste dalla presente legge.
(3) Ai fini di una maggiore valorizzazione e partecipazione delle persone anziane ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera h), vengono sviluppate forme di cooperazione tra la Consulta per le persone anziane e il Consiglio comunale.
(4) La Provincia, i Comuni e le Comunità comprensoriali sostengono progetti e misure innovativi miranti al rafforzamento della partecipazione delle persone anziane alla vita politica, sociale, economica, culturale e associativa, nonché al volontariato.
(5) La Provincia promuove, insieme agli istituti di formazione, alle università e alle scuole, offerte formative specifiche per persone anziane, che siano adeguate alle loro esigenze e orientate alla domanda, nonché la formazione e l’aggiornamento professionale di tutte le persone coinvolte attivamente nel settore della terza età.
(6) La Provincia promuove progetti intergenerazionali che mirano a conservare e trasmettere alle nuove generazioni esperienze, ricordi personali e collettivi nonché testimonianze storiche e culturali.
(7) La Provincia promuove l’offerta di attività ed iniziative per le persone anziane nei settori della cultura, del tempo libero e dello sport.
(8) La Provincia promuove, insieme ai Comuni, ai comitati di educazione, ai servizi sociali e agli altri attori attivi nel settore, la pari possibilità di accesso alle diverse offerte da parte delle persone anziane in situazione di disagio economico.
(9) La Provincia sostiene misure nei settori della ricerca, dell’informazione, della formazione e dell’aggiornamento, per avvicinare le persone anziane all’utilizzo di media e dispositivi digitali che facilitino la comunicazione e la vita quotidiana.