(1) Salvo quanto previsto al comma 2, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 13, comma 7, quantificati in 5.000,00 euro per l’anno 2022, in 5.000,00 euro per l’anno 2023 e in 5.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
(3) Gli oneri derivanti dall’articolo 14 sono a carico del bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano; al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall’articolo 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.