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e) Legge provinciale 31 agosto 2022, n. 111)
Modifiche della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, “Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni”

1)
Pubblicato nel supplemento 2 del B.U. 8 settembre 2022, n. 36.

Art. 1 (Composizione, elezione e nomina dei componenti)

(1) L’articolo 2 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 2 (Composizione, elezione e nomina dei componenti)

1. La composizione del Consiglio, composto da 17 componenti, si adegua, conformemente alle seguenti disposizioni, alla consistenza dei gruppi linguistici in Alto Adige e rispetta i principi della rappresentanza dei comuni di minori dimensioni e delle comunità comprensoriali e la rappresentanza dei generi. Ogni genere è rappresentato da almeno un terzo, cioè da almeno sei componenti, a meno che meno di dieci persone del rispettivo genere ricoprano la carica di sindaco in provincia di Bolzano. In quest’ultimo caso, ogni genere deve essere rappresentato da almeno quattro componenti.

2. Possono far parte del Consiglio solo sindache, sindaci, vicesindache e vicesindaci di comuni altoatesini nonché nel caso del comune capoluogo anche componenti della giunta e del consiglio comunale. La funzione di componente del Consiglio è incompatibile con la carica di consigliere provinciale, di parlamentare e di parlamentare europeo.

3. Il Consiglio è composto da:

a) dalla sindaca/dal sindaco, dalla vicesindaca/dal vicesindaco del comune capoluogo e da un componente designato dalla giunta comunale del comune capoluogo. Devono essere rappresentati entrambi i generi e un componente deve appartenere al gruppo linguistico tedesco e due di essi al gruppo linguistico italiano;

b) dalla sindaca/dal sindaco dei comuni con più di 20.000 abitanti, escluso il comune capoluogo;

c) un componente appartenente al gruppo linguistico ladino designato dalle sindache/dai sindaci appartenenti al gruppo linguistico ladino;

d) un componente appartenente al gruppo linguistico italiano oppure, se richiesto per il rispetto della consistenza dei gruppi linguistici in Alto Adige, due componenti appartenenti al gruppo linguistico italiano designato/designati dalle sindache/dai sindaci appartenenti al gruppo linguistico italiano. Non partecipano comunque alla designazione le sindache/i sindaci dei comuni di cui alle lettere a) e b);

e) un componente appartenente al gruppo linguistico tedesco designato dalle sindache/dai sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.200 abitanti, diversi da quelli che hanno diritto di voto nelle designazioni di cui alle lettere c) e d);

f) sette componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco designati dalle sindache/dai sindaci dei gruppi di comuni ricadenti nel territorio delle comunità comprensoriali. Ciascun gruppo di comuni delle rispettive Comunità comprensoriali designa un componente. Non partecipano alla designazione le sindache/i sindaci dei comuni di cui alle lettere a) e b) e le sindache/i sindaci che hanno diritto di voto nelle designazioni di cui alle lettere c), d) ed e);

g) un componente oppure, se richiesto per il rispetto della consistenza dei gruppi linguistici in Alto Adige, due componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco, eletto/eletti dall’assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i comuni. Ciascun gruppo di comuni e ciascuna sindaca/ciascun sindaco possono proporre i componenti.

4. Le variazioni del rapporto numerico tra i generi e del gruppo linguistico di un componente di diritto durante il periodo di carica del Consiglio dei Comuni in seguito ad elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di singoli comuni non hanno ricadute sulla composizione del Consiglio dei Comuni.

5. L’adempimento degli obblighi relativi alla rappresentanza dei generi incombe ai gruppi di comuni di cui al comma 3, lettere c), d), e) ed f), con la più elevata percentuale del genere meno rappresentato fra le sindache/i sindaci in carica del rispettivo gruppo di comuni. Ciascun gruppo di comuni, obbligato ai sensi del presente comma ad effettuare la designazione di un componente appartenente al genere meno rappresentato, può proporre ad un altro gruppo di comuni, non soggetto a tale obbligo, che quest’ultimo si assuma l’adempimento di tale obbligo e concluda un corrispondente accordo. L’accordo si ha per concluso quando la proposta di accordo sia stata accettata dall’altro gruppo di comuni e quest’ultimo abbia provveduto alla designazione conformemente all’accordo; ne deve essere informato l’altro gruppo di comuni che successivamente provvede alla designazione del loro componente.

6. Per le designazioni a cura dei gruppi di comuni ai sensi del comma 3, lettere c), d), e) ed f), nonché per gli accordi di cui al comma 5 sono svolte delle assemblee anche in forma di tele- o videoconferenze e le votazioni possono aver luogo elettronicamente. Tali assemblee sono valide quando sia presente la maggioranza delle sindache/dei sindaci del rispettivo gruppo di comuni in carica il giorno dell’assemblea. Con la maggioranza assoluta delle sindache/dei sindaci del rispettivo gruppo di comuni è deliberata la designazione e la proposta ovvero la conclusione di un accordo ai sensi del comma 5 con votazione segreta. Non è ammessa l’astensione.

7. Entro 90 giorni dal primo turno generale per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia devono essere designati i componenti di cui al comma 3, lettere a), c), d), e) ed f). Qualora la designazione sia in contrasto con i commi precedenti, tale designazione è nulla e la designazione deve essere ripetuta nella stessa assemblea.

8. Le elezioni di cui al comma 3, lettera g), hanno luogo nell’ambito dell’assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i Comuni della Provincia, che può tenersi anche in forma di tele- o videoconferenza garantendone l’identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale e con eventuale espressione del voto in forma elettronica, entro quattro mesi dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia.

9. Qualora il risultato delle elezioni di cui al comma 3, lettera g), sia tale che la composizione del Consiglio non rispecchi la consistenza dei gruppi linguistici, tali elezioni sono nulle e si procede lo stesso giorno a nuove elezioni.

10. Le elezioni sono convocate dalla/dal presidente del Consiglio provinciale. Sono elettori le sindache/i sindaci in carica nel giorno di svolgimento delle elezioni. Le votazioni, che avvengono a scrutinio segreto, sono valide se partecipa all’assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i Comuni, complessivamente, almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ogni sindaca/sindaco può esprimere una preferenza, quando si elegge un componente, ovvero due preferenze, quando si eleggono due componenti. Sono eletti il candidato o i candidati che hanno ottenuto più voti di preferenza; in caso di parità è eletto il più anziano di età.

11. Il regolamento del Consiglio stabilisce le ulteriori norme necessarie per le elezioni e le designazioni, in particolare per quanto riguarda il luogo e gli orari, la convocazione e direzione delle assemblee dei gruppi di comuni, dell’assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i Comuni, delle operazioni, la presentazione di eventuali candidature ufficiali, lo scrutinio e la designazione, la proclamazione dei risultati e delle designazioni, la ripetizione di elezioni e di designazioni non valide, l’indizione di designazioni e elezioni suppletive. Il regolamento può prevedere che le designazioni suppletive e le elezioni suppletive si tengano una sola volta all’anno.

12. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto della/del presidente del Consiglio provinciale.”

Art. 2 (Elezione della/del presidente)

(1) La rubrica dell’articolo 3 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituita: “Elezione della/del presidente”.

(2) Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

“1. La/il presidente del Consiglio è eletto dall’assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i comuni della Provincia lo stesso giorno delle elezioni dei componenti di cui al comma 3, lettera g), dopo la proclamazione definitiva dei risultati delle stesse.”

3. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

“3. Si applicano i commi 10, 11 e 12 dell’articolo 2, in quanto compatibili.”

Art. 3 (Durata in carica, rinnovo e decadenza)

(1) Il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

„3. I componenti decadono qualora prima della fine del periodo della consiliatura comunale cessino per qualsiasi causa dalla carica di sindaca/sindaco, vicesindaca/vicesindaco, assessora/assessore del comune o consigliere comunale. Se si tratta di componenti designati dai comuni di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), c), d), e) e f), si provvede a nuove designazioni; se si tratta di componenti eletti, si procede, nella successiva assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i Comuni, a elezione suppletiva. Il nuovo componente del Consiglio deve appartenere allo stesso gruppo linguistico del componente cessato dalla carica, nonché allo stesso sesso, se ciò è necessario per il rispetto della rappresentanza minima di genere.”

Art. 4 (Organizzazione e funzionamento del Consiglio)

(1) Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

“4. Il Consiglio, con votazioni separate e a maggioranza assoluta dei componenti, elegge tre vicepresidenti, appartenenti, rispettivamente, al gruppo linguistico tedesco, al gruppo linguistico italiano e al gruppo linguistico ladino. La/il vicepresidente appartenente al gruppo linguistico italiano è proposto dai componenti designati dal comune capoluogo o che rappresentano il comune capoluogo. Quantomeno una/un vicepresidente deve appartenere a un genere diverso da quello della/del presidente del Consiglio dei Comuni.”

(2) Il comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

“7. Il Consiglio dei Comuni può svolgere le sedute anche in forma di tele- o videoconferenza ed effettuare votazioni elettroniche. Il regolamento del Consiglio dei Comuni contiene ulteriori disposizioni organizzative relative a tali forme di svolgimento delle sedute e delle votazioni e garantisce l’identificazione dei partecipanti e la partecipazione in tempo reale. Il regolamento assicura inoltre le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio, anche tramite l’uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso presso la Provincia e il Consiglio provinciale; esso disciplina le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio.”

(3) Alla fine del comma 8 dell’articolo 5 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è aggiunto il seguente periodo: „In ogni caso, la dotazione di personale deve essere adeguata alle competenze assegnate al Consiglio dalle leggi e al connesso fabbisogno di assistenza tecnica, giuridica e di supporto del Consiglio. Se l’assistenza tecnica, giuridica e il supporto del Consiglio sono assicurati dall’organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, il Consiglio provinciale corrisponderà a questo organismo un compenso annuo di euro 150.000,00 più IVA. Tale importo è soggetto all’aggiustamento dell’inflazione che si applica al momento della conclusione della rispettiva convenzione.“

(4) L’ultimo periodo del comma 9 dell’articolo 5 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito: “Detta funzionaria o detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del/della presidente del Consiglio e trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti effettuati a carico delle aperture di credito, insieme alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio amministrazione del Consiglio provinciale per il riscontro amministrativo-contabile.”

Art. 5 (Parere obbligatorio del Consiglio)

(1) L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito: „La/il presidente del Consiglio o una sua delegata/un suo delegato, qualora ne faccia richiesta, è sentita/sentito dalla commissione del Consiglio provinciale competente per la trattazione dei progetti di legge, dei disegni di legge e degli altri atti di cui al presente comma e ha il diritto di partecipare a tale riunione senza il diritto di intervenire anche dopo l’audizione.“

(2) Il penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

„Il termine può essere elevato su richiesta motivata della/del presidente del Consiglio ovvero ridotto per ragioni di urgenza prospettate dal Consiglio provinciale o dalla Giunta provinciale.”

Art. 6 (Iniziativa legislativa e iniziativa referendaria)

(1) L'articolo 7 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7 (Iniziativa legislativa e iniziativa referendaria)

1. II Consiglio ha l'iniziativa legislativa per le leggi provinciali riguardanti materie di cui all'articolo 6, comma 1. L'iniziativa è deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Esso può avvalersi dell'assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della norma di copertura finanziaria del disegno di legge. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 16, comma 3, della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche.

2. II Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può chiedere il referendum popolare per l’abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante materie di cui all'articolo 6, comma 1, escluse le leggi provinciali aventi a oggetto tributi locali, la finanza locale o la manovra finanziaria provinciale. Si applicano le disposizioni di cui al Capo II della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche.

3. Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può promuovere il referendum propositivo nelle materie di cui all'articolo 6, comma 1. Esso può avvalersi dell'assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della copertura finanziaria del progetto di legge da sottoporre a referendum. Si applicano le disposizioni di cui al Capo Il della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche.

4. II Consiglio può chiedere il referendum consultivo secondo quanto disposto dalla legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche.”

Art. 7 (Altre competenze del Consiglio)

(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è inserito il seguente comma:

„6. Il Consiglio prepara e sottopone ai comuni:

a) direttive di indirizzo e di coordinamento relative alla determinazione delle imposte comunali, delle tariffe comunali e delle altre entrate patrimoniali;

b) linee guida per l’attuazione uniforme delle disposizioni a livello provinciale;

c) discipline tipo per lo statuto, il regolamento interno del consiglio comunale, per regolamenti comunali, deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale, per convenzioni, nonché per altri provvedimenti;

d) comunicazioni e raccomandazioni su argomenti di interesse dei Comuni.

Art. 8 (Conferenza per i rapporti tra la Provincia e i comuni)

(1) Il comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

“2. La Conferenza è costituita con la partecipazione della/del presidente della Provincia, dei/delle componenti della Giunta provinciale e dei/delle componenti del Consiglio.”

(2) Il comma 5 dell’articolo 10 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

„5. Le intese sono sottoscritte dalla/dal presidente della Provincia e dalla/dal presidente del Consiglio. Le intese sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.“

(3) Il comma 6 dell’articolo 10 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

“6. Il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza prevede i casi nei quali le intese possono essere definite con procedura semplificata mediante sottoscrizione da parte della/del presidente della Provincia e della/del presidente del Consiglio, previa approvazione dello schema di intesa a maggioranza assoluta dei componenti rispettivamente della Giunta provinciale e del Consiglio.“

Art. 9 (Indennità e rimborsi spese)

(1) Il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:

“1. Alla/al Presidente del Consiglio dei comuni spetta un’indennità di carica corrispondente al 30 per cento degli emolumenti fissi mensili lordi spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai consiglieri/alle consigliere del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.”

Art. 10 (Disposizioni transitorie)

(1) Le disposizioni della presente legge relative alla composizione, all’elezione e alla nomina dei componenti, all’elezione della/del presidente, alla durata in carica, al rinnovo, alla decadenza e all’elezione delle/dei vicepresidenti si applicano alla costituzione del Consiglio dei comuni successivamente al turno generale dell’anno 2025 per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia. Tutte le altre disposizioni si applicano a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.

(2) Fino all’insediamento del Consiglio costituito secondo le disposizioni della presente legge il Consiglio dei Comuni in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica. Esso è soggetto alle disposizioni precedentemente stabilite in materia di composizione, elezione e nomina dei componenti, elezione della/del presidente, durata in carica, rinnovo, decadenza ed elezione delle/dei vicepresidenti e provvede affinché il suo regolamento interno sia adeguato alle nuove disposizioni in tempo utile.

(3) Le convenzioni, che disciplinano la messa a disposizione di personale a sostegno delle attività del Consiglio dei Comuni e i relativi rapporti, anche finanziari, sono adeguati alle nuove disposizioni entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 (Disposizione finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri aggiuntivi derivanti dalla presente legge, quantificati in 23.535,60 euro per l’anno 2022, in 56.485,42 euro per l’anno 2023 e in 56.485,42 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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