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e) Legge provinciale 31 agosto 2022, n. 111)
Modifiche della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, “Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni”

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1)
Pubblicato nel supplemento 2 del B.U. 8 settembre 2022, n. 36.

Art. 6 (Iniziativa legislativa e iniziativa referendaria)

(1) L'articolo 7 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7 (Iniziativa legislativa e iniziativa referendaria)

1. II Consiglio ha l'iniziativa legislativa per le leggi provinciali riguardanti materie di cui all'articolo 6, comma 1. L'iniziativa è deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Esso può avvalersi dell'assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della norma di copertura finanziaria del disegno di legge. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 16, comma 3, della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche.

2. II Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può chiedere il referendum popolare per l’abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante materie di cui all'articolo 6, comma 1, escluse le leggi provinciali aventi a oggetto tributi locali, la finanza locale o la manovra finanziaria provinciale. Si applicano le disposizioni di cui al Capo II della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche.

3. Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può promuovere il referendum propositivo nelle materie di cui all'articolo 6, comma 1. Esso può avvalersi dell'assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della copertura finanziaria del progetto di legge da sottoporre a referendum. Si applicano le disposizioni di cui al Capo Il della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche.

4. II Consiglio può chiedere il referendum consultivo secondo quanto disposto dalla legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche.”

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