(1) Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:
“4. Il Consiglio, con votazioni separate e a maggioranza assoluta dei componenti, elegge tre vicepresidenti, appartenenti, rispettivamente, al gruppo linguistico tedesco, al gruppo linguistico italiano e al gruppo linguistico ladino. La/il vicepresidente appartenente al gruppo linguistico italiano è proposto dai componenti designati dal comune capoluogo o che rappresentano il comune capoluogo. Quantomeno una/un vicepresidente deve appartenere a un genere diverso da quello della/del presidente del Consiglio dei Comuni.”
(2) Il comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:
“7. Il Consiglio dei Comuni può svolgere le sedute anche in forma di tele- o videoconferenza ed effettuare votazioni elettroniche. Il regolamento del Consiglio dei Comuni contiene ulteriori disposizioni organizzative relative a tali forme di svolgimento delle sedute e delle votazioni e garantisce l’identificazione dei partecipanti e la partecipazione in tempo reale. Il regolamento assicura inoltre le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio, anche tramite l’uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso presso la Provincia e il Consiglio provinciale; esso disciplina le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio.”
(3) Alla fine del comma 8 dell’articolo 5 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è aggiunto il seguente periodo: „In ogni caso, la dotazione di personale deve essere adeguata alle competenze assegnate al Consiglio dalle leggi e al connesso fabbisogno di assistenza tecnica, giuridica e di supporto del Consiglio. Se l’assistenza tecnica, giuridica e il supporto del Consiglio sono assicurati dall’organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, il Consiglio provinciale corrisponderà a questo organismo un compenso annuo di euro 150.000,00 più IVA. Tale importo è soggetto all’aggiustamento dell’inflazione che si applica al momento della conclusione della rispettiva convenzione.“
(4) L’ultimo periodo del comma 9 dell’articolo 5 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito: “Detta funzionaria o detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del/della presidente del Consiglio e trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti effettuati a carico delle aperture di credito, insieme alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio amministrazione del Consiglio provinciale per il riscontro amministrativo-contabile.”