(1) La rubrica dell’articolo 3 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituita: “Elezione della/del presidente”.
(2) Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:
“1. La/il presidente del Consiglio è eletto dall’assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i comuni della Provincia lo stesso giorno delle elezioni dei componenti di cui al comma 3, lettera g), dopo la proclamazione definitiva dei risultati delle stesse.”
3. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:
“3. Si applicano i commi 10, 11 e 12 dell’articolo 2, in quanto compatibili.”