(1) Le disposizioni della presente legge relative alla composizione, all’elezione e alla nomina dei componenti, all’elezione della/del presidente, alla durata in carica, al rinnovo, alla decadenza e all’elezione delle/dei vicepresidenti si applicano alla costituzione del Consiglio dei comuni successivamente al turno generale dell’anno 2025 per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia. Tutte le altre disposizioni si applicano a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.
(2) Fino all’insediamento del Consiglio costituito secondo le disposizioni della presente legge il Consiglio dei Comuni in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica. Esso è soggetto alle disposizioni precedentemente stabilite in materia di composizione, elezione e nomina dei componenti, elezione della/del presidente, durata in carica, rinnovo, decadenza ed elezione delle/dei vicepresidenti e provvede affinché il suo regolamento interno sia adeguato alle nuove disposizioni in tempo utile.
(3) Le convenzioni, che disciplinano la messa a disposizione di personale a sostegno delle attività del Consiglio dei Comuni e i relativi rapporti, anche finanziari, sono adeguati alle nuove disposizioni entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.