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s''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 91)
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024

1)
Pubblicato nel numero straordinario 2 del B.U. 4 agosto 2022, n. 4.  Ripubblicato con avviso di rettifica nel supplemento n. 4 al B.U. 8  settembre 2022, n. 36.  (Risulta assente l'allegato 8, così come previsto alla lettera d) dell'art. 5).

Art. 1 (Modifiche alla legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15 (legge di stabilità 2022))

(1) Agli allegati di cui agli articoli 4 e 8 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. l’allegato A viene sostituito dall’allegato A1;
  2. l’allegato B viene integrato dall’allegato B1;
  3. l’allegato C viene sostituito dall’allegato C1;
  4. l’allegato E viene integrato dall’allegato E1.

(2) Il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, è così sostituito:

“1. Alla copertura degli oneri per complessivi 658.832.718,80 euro a carico dell'esercizio finanziario 2022, 146.363.195,32 euro a carico dell'esercizio finanziario 2023, 728.266.287,27 euro a carico dell'esercizio finanziario 2024 derivanti dall’articolo 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.”

Art. 2 (Stato di previsione dell’entrata)

(1) Allo stato di previsione dell’entrata di cui all’articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato A.

Art. 3 (Stato di previsione della spesa)

(1) Allo stato di previsione della spesa di cui all’articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato B.

Art. 4 (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022 - 2024)

(1) Per effetto delle variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa derivanti dalla presente legge agli allegati di cui all’articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. all’allegato C le variazioni di cui all’annesso allegato C;
  2. all’allegato D le variazioni di cui all’annesso allegato D;
  3. all’allegato E le variazioni di cui all’annesso allegato E;
  4. all’allegato F le variazioni di cui all’annesso allegato F;
  5. l’allegato G è sostituito dall’annesso allegato G;
  6. l’allegato H è sostituito dall’annesso allegato H;
  7. l’allegato M è sostituito dall’annesso allegato M;
  8. l’allegato N è sostituito dall’annesso allegato N;
  9. l’allegato O è sostituito dall’annesso allegato O;
  10. l’allegato Q è sostituito dall’annesso allegato Q;
  11. all’allegato P le variazioni di cui agli annessi allegati 4, 5, 10 e 11.

Art. 5 (Allegati all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 - 2024))

(1) Sono approvati i seguenti allegati:

  1. variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2022 - 2024 a seguito del rendiconto generale per l’esercizio 2021 (allegato SE);
  2. variazione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2022 - 2024 a seguito del rendiconto generale per l’esercizio 2021 (allegato SU);
  3. nota integrativa all’assestamento al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022 - 2024;
  4. allegato 8 – dati d‘interesse del Tesoriere.

Art. 6 (Equilibri generali di bilancio)

(1) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con l’approvazione della presente legge si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2, “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024 e altre disposizioni”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2, le parole: “pari a 2.250.000,00 euro per l’esercizio 2022, a 4.331.250,00 euro per l’esercizio 2023 ed a 4.106.250,00 euro per l’esercizio 2024” sono sostituite dalle parole: “pari a 2.812.500,00 euro per l’esercizio 2022, a 10.828.125,00 euro per l’esercizio 2023 ed a 10.265.625,00 euro per l’esercizio 2024”.

Art. 8 (Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) L’articolo 64/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 64/bis (Bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano)

1. I risultati complessivi della gestione della Provincia autonoma di Bolzano e dei propri enti strumentali e società controllate e partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

2. Il bilancio consolidato è approvato dalla Giunta provinciale, entro il 30 settembre di ogni anno, e presentato al Consiglio provinciale, per le conseguenti deliberazioni.”

Art. 9 (Modifiche della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2022”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, una spesa massima di 20.000.000,00 euro per l’anno 2022 relativa a premialità. Tali importi si riferiscono all’Amministrazione provinciale e all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano.”

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)

(1) Dopo il comma 11 dell'articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“12. I pareri dell’organismo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti di cui al comma 5, lettere b) e c), sono necessari anche per la procedura contrattuale riferita agli accordi integrativi provinciali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri e le pediatre di libera scelta e con i medici specialisti ambulatoriali.”

(2) Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 5/bis (Disposizioni relative alla certificazione della contrattazione collettiva provinciale)

1. La Provincia promuove l'approvazione di una specifica norma di attuazione dello Statuto speciale, al fine di introdurre in ambito provinciale una disciplina sulla verifica da parte della Corte dei conti dell'attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, prevista per lo Stato dall’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche.

2. Fino all’entrata in vigore della norma di attuazione la verifica prevista al comma 1 è assicurata dalla Provincia attraverso il parere motivato del Collegio dei revisori dei conti, di cui all’Art. 5, comma 5, lettera c), che a tal fine viene integrato con gli elementi di cui al comma 1, mentre la verifica del rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge è assicurata attraverso il parere motivato dell’organismo di valutazione, di cui all’articolo 5, comma 5, lettera b).”

(3) Nel comma 1 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, dopo le parole: “di 18.774 posti” sono inserite le seguenti parole: “e al 1° settembre 2022 nella misura di 18.888 posti”.

(4) Nel comma 2 dell’articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “ed il contingente di posti a esaurimento per la formazione professionale in lingua italiana nella misura di 16 unità a tempo pieno”.

(5) Alla copertura degli oneri obbligatori derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.870.000,00 euro per l’anno 2022, in 5.646.667,00 euro per l’anno 2023 e in 5.756.667,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1) Nel secondo periodo del comma 16 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, le parole: “un colloquio” sono sostituite dalle parole: “una prova scritta”.

(2) Nel terzo periodo del comma 16 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, le parole: “negli otto” sono sostituite dalle parole: “nei dieci” e le parole: “, a carattere statale, paritarie oppure nelle scuole professionali della provincia di Bolzano” sono sostituite dalle parole: “o a carattere statale”.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”)

(1) Il comma 4/quater dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

“4/quater Presupposto per l’applicazione delle aliquote ridotte previste dal comma 4 per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l’attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, è il raggiungimento di un effettivo grado di utilizzo di almeno il 20 per cento del grado massimo di utilizzazione. Il grado massimo di utilizzazione viene calcolato moltiplicando il numero massimo di posti letto comunicati dall’impresa ricettizia per 365 giorni, se l’attività viene esercitata per l’anno intero. Per le imprese ricettizie che hanno comunicato dei periodi di apertura più brevi, il grado massimo di utilizzazione è calcolato in proporzione. Lo stesso principio si applica anche se durante l’anno le imprese ricettizie comunicano l’inizio o il termine della loro attività, oppure l’aumento o la riduzione dei posti letto. L’effettivo grado di utilizzo viene determinato sulla base dei pernottamenti comunicati ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, per il periodo dal 1° settembre dell’anno precedente al 1° ottobre dell’anno di imposta. Per le imprese ricettizie che comunicano l’inizio della loro attività durante l’anno si applica, per i primi sei mesi, l’aliquota ridotta stabilita dal Comune ai sensi del comma 4, senza considerare il grado di utilizzo.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

“4. In prima applicazione del comma 6 dell’articolo 1, la Giunta provinciale approva la deliberazione entro il 30 settembre 2022.”

Art. 13 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ALLEGATO 81)

1)
Pubblicato nel numero straordinario 2 del B.U. 4 agosto 2022, n. 4.  Ripubblicato con avviso di rettifica nel supplemento n. 4 al B.U. 8  settembre 2022, n. 36.  (Risulta assente l'allegato 8, così come previsto alla lettera d) dell'art. 5).
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