(1) Agli allegati di cui agli articoli 4 e 8 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
(2) Il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, è così sostituito:
“1. Alla copertura degli oneri per complessivi 658.832.718,80 euro a carico dell'esercizio finanziario 2022, 146.363.195,32 euro a carico dell'esercizio finanziario 2023, 728.266.287,27 euro a carico dell'esercizio finanziario 2024 derivanti dall’articolo 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.”