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Delibera 5 luglio 2022, n. 479
Approvazione dei criteri di agevolazione a favore delle produzioni cinematografiche e televisive

Allegato A

Criteri di applicazione per il sostegno alle produzioni cinematografiche e televisive

CAPO I
Principi generali

Articolo 1
Ambiti di applicazione e regime di aiuti

1. I presenti criteri di applicazione disciplinano, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, le modalità e le procedure per la concessione di contributi per le produzioni cinematografiche e audiovisive per il sostegno culturale ed economico dell’Alto Adige, in attuazione dell’articolo 1 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, e successive modifiche, di seguito in breve “legge”.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, i contributi sono concessi in conformità alla “Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive” (2013/C 332/01), approvata dalla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 332 del 15 novembre 2013.

3. I contributi sono inoltre concessi in applicazione delle seguenti normative dell’Unione europea, statali e provinciali:

a) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito ”regolamento GBER”; in particolare l’articolo 54 del regolamento GBER risulta pertinente;

b) la pubblicazione delle concessioni avviene ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, atto collegato all’allegato III del regolamento GBER;

c) decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, che prevede disposizioni sull’armonizzazione dei sistemi contabili e dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

d) decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”.

e) legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”, e successive modifiche;

f) deliberazione della Giunta provinciale n. 1179 del 30 dicembre 2019 “Trasferimento attività nel settore del "sostegno di produzioni cinematografiche e televisive", all'ente strumentale IDM Südtirol-Alto Adige ai sensi del comma 1/bis della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1”.

4. Non sono ammesse a contributo:

a) imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione UE che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

b) imprese in difficoltà, come definite dall’articolo 2, punto 18), del regolamento GBER.

5. Non sono altresì ammessi a contributo i canali televisivi e le piattaforme di video on demand.

Articolo 2
Finalità delle misure di sostegno

1. Il sostegno alle produzioni cinematografiche e televisive mira

a) al rafforzamento quantitativo e qualitativo nonché all’ulteriore sviluppo dell’industria cinematografica e creativa in Alto Adige;

b) a favorire la diversità culturale e potenziare il settore audiovisivo in Europa;

c) allo sviluppo e alla salvaguardia del patrimonio culturale e della localizzazione mediatica Alto Adige in Italia e in Europa e, di conseguenza, anche all’ulteriore integrazione di una regione caratterizzata da forti peculiarità culturali;

d) a incrementare e affinare la qualità, la forza innovativa e la capacità competitiva delle produzioni cinematografiche e televisive nonché la loro diffusione;

e) a favorire lo sviluppo sostenibile della diversità culturale con particolare attenzione alla produzione televisiva e cinematografica in Alto Adige, anche in riferimento ad attività formative e di qualificazione nonché all’occupazione;

f) a rafforzare il ruolo dell’Alto Adige come location per produzioni cinematografiche e televisive e promuovere il relativo settore locale.

Articolo 3
Tipologie di sostegno

1. Il sostegno è previsto per:

a) produzione di cui al capo III;

b) sviluppo di progetto e preproduzione di cui al capo IV.

Articolo 4
Criteri di selezione

1. Possono accedere al sostegno lungometraggi cinematografici, film per la TV e serie o film in più episodi, conformi alle finalità del sostegno di cui all’articolo 2, che rispondano ad uno o più dei seguenti requisiti:

a) durante l’elaborazione del progetto producano degli effetti positivi sull’economia culturale e sull’offerta formativa dell’Alto Adige;

b) contribuiscano al rafforzamento del polo culturale e mediatico Alto Adige e/o alla visibilità della “Destinazione Alto Adige”.

c) siano adatti ad una distribuzione/un impiego sovraregionale e/o internazionale (media e/o festival);

d) contribuiscano alla cultura cinematografica europea; i parametri che determinano la qualità artistica e culturale delle opere audiovisive sono tra l’altro l’importanza contenutistica, storica, contemporanea, creativa, sociale o civile del soggetto, l’elaborazione narrativa e linguistica della sceneggiatura o del trattamento e dei dialoghi, la prevista realizzazione artistica e visiva delle opere così come la competenza degli artisti coinvolti nel film, con particolare riferimento ad ambiti quali regia, recitazione, fotografia, montaggio, scenografia e colonna sonora;

e) mirino a promuovere le pari opportunità nell’industria cinematografica, impegnandosi a garantire un equilibrato rapporto nella presenza di uomini e donne tra i professionisti coinvolti, in particolare nelle posizioni dirigenziali in ambiti quali produzione, sceneggiatura, regia, recitazione, fotografia, montaggio, scenografia e colonna sonora;

f) si impegnino a rispettare i parametri del “Green Shooting” di cui all’Allegato A, nel caso in cui il produttore/la produttrice abbia dichiarato nella domanda di contributo di volere ottenere il certificato “Green Shooting”.

CAPO II
Presentazione della domanda e condizioni generali di ammissibilità

Articolo 5
Domanda di contributo

1. Le domande possono essere presentate in qualunque momento alla Provincia o all’ente strumentale da essa incaricato.

2. La domanda di contributo deve essere presentata tramite il portale online della Provincia o dell’ente strumentale. Le domande vanno presentate in maniera completa. Le domande incomplete saranno archiviate se il/la richiedente, nonostante la sollecitazione, non provvede al loro completamento entro la data prefissata.

3. La domanda di contributo deve pervenire prima del primo giorno di riprese. L’avvio di un progetto prima della concessione del contributo avviene a rischio del/della richiedente. La presentazione della domanda non dà automaticamente diritto al contributo.

4. Almeno 10 giorni lavorativi prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda deve essere sostenuto un colloquio di consulenza con un/una referente del fondo.

5. La Provincia o l’ente strumentale da essa incaricato fissa ogni anno anticipatamente al massimo tre termini per la valutazione delle domande pervenute fino a quel momento. Tali termini vengono pubblicati sul rispettivo sito web.

Articolo 6
Concessione del contributo e gruppo di esperti

1. La decisione in merito alla concessione di contributi a sostegno di produzioni cinematografiche e televisive viene adottata dall’assessore/assessora provinciale competente o dal direttore/dalla direttrice dell’ente strumentale incaricato tenendo conto del parere di un gruppo di esperti selezionato, che può variare di volta in volta. Le domande vengono evase dalla Provincia o dall’ente strumentale e preparate per essere sottoposte al vaglio degli esperti. Il gruppo di esperti esamina e valuta il valore culturale, contenutistico ed economico dei progetti presentati, tenendo conto delle finalità delle misure di sostegno e dei criteri di selezione di cui agli articoli 2 e 4.

2. I membri del gruppo di esperti sono nominati dalla Provincia o dall’ente strumentale incaricato, su proposta del/della responsabile di reparto del fondo provinciale per l’audiovisivo.

3. Il gruppo di esperti è costituito da un minimo di sei a un massimo di quattordici esperti indipendenti del settore e composto, laddove possibile, da un pari numero di donne e uomini, nonché da almeno una persona in rappresentanza della Provincia o dell’ente strumentale incaricato. Gli esperti del settore vantano un’esperienza professionale pluriennale nell’industria cinematografica e rappresentano possibilmente tutti gli ambiti pertinenti ai fini della valutazione di progetti cinematografici (sceneggiatura/treatment, produzione, distribuzione) e di mercati chiave per il fondo cinematografico. Gli esperti dispongono di una buona padronanza della lingua inglese. In ogni caso il gruppo deve essere composto da rappresentanti delle Ripartizioni provinciali Cultura italiana e Cultura tedesca, delle istituzioni di formazione cinematografica dell’Alto Adige e delle organizzazioni culturali dell’Alto Adige operanti nel settore del cinema.

4. I membri del gruppo di esperti non possono partecipare a sedute dedicate in cui vengano trattate domande relative a progetti cinematografici presentati da essi stessi o in cui siano stati o siano tuttora direttamente o indirettamente coinvolti.

5. Al fine di valutare le domande presentate, ogni membro del gruppo di esperti presenta, laddove possibile, una propria valutazione preliminare, anche in forma di breve commento, attraverso il portale online della Provincia o dell’ente strumentale incaricato. Le valutazioni preliminari degli esperti sono comunicate agli altri esperti nel corso della successiva seduta e fungono da base di discussione per le domande. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del gruppo di esperti. Il parere definitivo viene formulato a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione. Gli esperti che si astengono dalla votazione, che abbandonano la sala della riunione per ragioni di parzialità o che non partecipano per motivi di incompatibilità, sono considerati ai fini del computo del numero legale, ma non del numero dei votanti.

6. Al gruppo di esperti della Provincia o dell’ente strumentale incaricato vengono sottoposte unicamente le domande che soddisfano i requisiti di ammissibilità al contributo.

7. I contributi sono concessi tramite provvedimento dell’assessore/assessora provinciale competente o del direttore/della direttrice dell’ente strumentale incaricato. La Provincia o l'ente strumentale incaricato è responsabile della liquidazione di cui all’articolo 8, del controllo delle spese e del rispetto dell’effetto territoriale di cui all’articolo 18.

8. L’assessore/assessora provinciale competente o il direttore/la direttrice dell’ente strumentale incaricato comunica ai richiedenti la decisione sulla rispettiva domanda.

Articolo 7
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei contributi avviene fino alla concorrenza delle risorse all’uopo stanziate negli appositi capitoli di bilancio.

Articolo 8
Documentazione di spesa e liquidazione

1. La liquidazione dei contributi concessi avviene a rate in conformità alla dichiarazione d’impegno unilaterale firmata dal beneficiario/dalla beneficiaria. La stesura della dichiarazione d’impegno unilaterale richiede una valutazione economica e giuridica del progetto da parte di un revisore/una revisora indipendente a spese del/della richiedente. I costi di tale revisione potranno essere inseriti tra i costi ammissibili.

2. Sono condizioni generali per la liquidazione delle rate:

a) che il beneficiario/la beneficiaria del contributo abbia acquisito tutti i diritti necessari per la realizzazione del progetto (in particolare i diritti di riduzione cinematografica);

b) che sia garantito il finanziamento complessivo del progetto e che non abbia luogo un sovrafinanziamento;

c) che siano soddisfatte tutte le condizioni indicate nella dichiarazione d’impegno unilaterale.

3. La rata finale viene liquidata non appena sia stata completata, senza contestazioni, la verifica del finanziamento complessivo, dei costi complessivi della produzione, dell’utilizzo del contributo e della spesa effettuata in Alto Adige. I documenti di spesa sono sostituiti da un elenco riepilogativo delle spese sostenute. Inoltre, viene verificata, mediante controlli a campione, una quota non inferiore al 60 per cento delle spese sostenute in Alto Adige. La verifica viene effettuata dal revisore/dalla revisora indipendente di nomina provinciale o dell’ente strumentale incaricato. Il revisore/La revisora deve attenersi ai requisiti dei presenti criteri di applicazione e alle condizioni previste dalla dichiarazione d’impegno unilaterale.

4. I dettagli in merito alle modalità di liquidazione e i documenti relativi alle singole tipologie di sostegno sono disciplinati nell’allegato B.

5. Poiché la realizzazione dei progetti cinematografici e televisivi solitamente avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario/la beneficiaria deve presentare un cronoprogramma in conformità all’articolo 14, comma 1, lettera i), articolo 19 comma 5, lettera h) e all’articolo 20, comma 4, lettera e). Il versamento delle rate dev’essere richiesto in conformità al cronoprogramma. Il beneficiario/La beneficiaria deve rendicontare le relative spese sostenute entro la fine dell’anno successivo. Trascorso tale termine senza che il beneficiario/la beneficiaria, per propria colpa, abbia richiesto la rata e presentato la rendicontazione della spesa, l’assessore/assessore provinciale competente o il direttore/la direttrice dell’ente strumentale incaricato dispone la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni, il beneficiario/la beneficiaria può chiedere, prima della scadenza del suddetto termine, una proroga della scadenza rendicontativa. Trascorso inutilmente anche questo termine il vantaggio economico è automaticamente revocato.

Articolo 9
Tipologia dell’agevolazione

1. L’agevolazione avviene sotto forma di contributo a fondo perduto e presuppone un fabbisogno finanziario pari almeno all’importo dell’ammontare del contributo richiesto.

Articolo 10
Cumulo di agevolazioni

1. I contributi per il sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive sono cumulabili con agevolazioni erogate da altri enti erogatori di contributi.

2. L’intensità degli aiuti non può superare il 50 per cento del costo totale di produzione.

3. Per produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro dell’UE e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro, l’intensità degli aiuti può ammontare fino al 60 per cento del costo totale di produzione.

4. Ai sensi della Comunicazione sul cinema della Commissione Europea non sono soggette a queste limitazioni le “opere audiovisive difficili”, come cortometraggi, film opera prima e opera seconda di un/una regista, documentari o film low cost o altre opere difficili dal punto di vista commerciale nonché le coproduzioni cui partecipano paesi della lista della Commissione per l’aiuto allo sviluppo dell’OCSE. In questo contesto, possono essere inoltre considerati opere audiovisive difficili i film la cui unica versione originale è girata nella lingua ufficiale di uno Stato membro che abbia un territorio, una popolazione o un’area linguistica limitati.

5. In caso di superamento dell’intensità massima di aiuto, il contributo concesso sarà ridotto retroattivamente da parte della Provincia o dell’ente strumentale incaricato in proporzione alla percentuale di superamento dei massimali stessi.

Articolo 11
Riferimento all’agevolazione

1. Nei titoli di testa o di coda dei lungometraggi cinematografici, film per la TV e serie o film in più episodi sovvenzionati si dovrà fare riferimento, in modo adeguato e tipico per questo settore, alla partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti strumentali della stessa. Il riferimento deve avvenire mediante apposizione del logo del marchio ombrello Alto Adige, dello stemma provinciale ufficiale e/o del logo dell’ente strumentale incaricato.

2. Inoltre, ogni qualvolta vengano menzionati i partner finanziatori del progetto sovvenzionato in pubblicazioni, materiali promozionali e in altre comunicazioni, si dovrà fare riferimento alla partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano o degli enti strumentali incaricati.

3. La proiezione in prima visione dei progetti per i quali la quota di contributo erogata dall’Alto Adige a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive sia maggiore rispetto a quelle erogate da altri enti finanziatori, deve avere luogo in Alto Adige. Sono espressamente escluse da questa disposizione le presentazioni in occasione di festival.

CAPO III
Sostegno alla produzione

Articolo 12
Progetti ammessi all’agevolazione

1. Possono essere concessi contributi per la produzione di lungometraggi cinematografici, film per la TV e serie o film in più episodi. Possono presentare domanda di contributo le imprese di produzione televisiva e cinematografica, indipendentemente dal Paese ove sono costituite o in cui operano tramite una filiale. Le imprese di produzione cinematografica e televisiva devono disporre di risorse economiche sufficienti e garantire che la produzione sia di alta qualità.

2. Vengono agevolati esclusivamente film documentari con una durata minima di 30 minuti, film televisivi e serie tv della durata minima di 45 minuti nonché lungometraggi cinematografici. Il lungometraggio per il cinema deve avere una durata di proiezione di almeno 80 minuti, 60 minuti nel caso di documentari e di film per bambini e ragazzi. Inoltre, possono beneficiare del contributo cortometraggi e serie short-form di durata complessiva non superiore ai 52 minuti.

3 Quando si tratta di progetti di rilevanza strategica per lo sviluppo dell’Alto Adige quale location per produzioni filmiche, possono essere ammesse deroghe alla regolamentazione sui minutaggi.

4. Non sono ammessi a contributo spot pubblicitari, video musicali, trasmissioni di attualità, trasmissioni sportive, spettacoli televisivi, reality tv e format docutainment.

6. Nel caso di progetti cinematografici o televisivi realizzati come progetti finali nell’ambito di corsi formativi presso istituzioni di formazione altoatesine, possono presentare domanda di concessione di contributo le rispettive istituzioni di formazione.

7. Nei limiti di cui all’articolo 10, commi 2, 3 e 4, film per la TV e progetti per piattaforme di video on demand possono essere ammessi all’agevolazione se i costi e la qualità della produzione sono superiori alla media o se vi è un importante collegamento culturale con l’Alto Adige o se il progetto è di particolare interesse per lo sviluppo dell’Alto Adige quale location per produzioni filmiche. La suddivisione contrattuale dei diritti tra il produttore/la produttrice e il distributore/la distributrice deve corrispondere in modo ponderato alla partecipazione al progetto. L’agevolazione erogata dal fondo cinematografico e televisivo dell’Alto Adige è da considerare apporto del produttore/della produttrice. In genere non sono ammesse produzioni commissionate e finanziate completamente dall’emittente o dalla piattaforma. L’ammontare dell’agevolazione da parte della Provincia o dell’ente strumentale incaricato non può superare il 30 per cento del costo complessivo di produzione. Un ammontare considerevole dei costi dovrebbe essere coperto dall’emittente televisiva o dalla piattaforma di video on demand e un ammontare considerevole dei diritti dovrebbe restare al produttore/alla produttrice dopo una quantità prestabilita di messe in onda.

Articolo 13
Ammontare del contributo

1. L’ammontare del contributo erogato dal fondo per le produzioni cinematografiche e televisive è vincolato alla spesa di una quota dei costi di produzione del progetto in Alto Adige ai sensi dell’articolo 18 relativo all’effetto territoriale. Fatti salvi i limiti di cui all’articolo 10, è previsto un contributo massimo di 1.500.000,00 euro a progetto.

Articolo 14
Documentazione

1. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) una congrua descrizione del progetto (sinossi di massimo 2 pagine in formato DIN A4) in versione tedesca o italiana e relativa traduzione in inglese o in versione originale inglese;

b) il copione in versione tedesca o italiana e relativa traduzione in inglese o in versione originale inglese;

c) un elenco del cast e dello staff, indicando per ognuno domicilio e residenza fiscale;

d) l’attestazione dei diritti di utilizzazione del soggetto, del copione e del titolo;

e) un contratto di distribuzione valido per i film cinematografici o un contratto corrispondente con una emittente per progetti TV o una piattaforma di video-on-demand per opere audiovisive ad essa destinate, ove esistenti;

f) un preventivo dettagliato dei costi redatto secondo il metodo in uso nel settore, compresi i documenti giustificativi relativi alle voci principali elencate nel preventivo;

g) un piano finanziario completo e vincolante, nel quale le voci elencate siano possibilmente già confermate e in cui è attestato un buco (gap) di finanziamento (che implichi che ci sia spazio per l’ente erogatore di contributi);

h) una versione aggiornata del piano di riprese;

i) una versione aggiornata del piano di produzione;

j) un piano di distribuzione/sfruttamento commerciale del progetto in versione tedesca o italiana e relativa traduzione in inglese o in versione originale inglese.

2. Per la definizione del preventivo di cui al comma 1, lettera f), vengono presi in considerazione solo i costi relativi al progetto. Ai fini del calcolo dei costi di produzione non si tiene conto dell’imposta sul valore aggiunto. Bisogna fare riferimento sempre agli importi netti.

3. In relazione ai costi di realizzazione netti, per le produzioni televisive sono ammessi costi generali fino al 6 per cento (fino ad un massimo di 500.000,00 euro) e fino al 7,5 per cento di producer’s fee. Per i progetti cinematografici possono essere calcolati costi generali e relativi alla producer’s fee rispettivamente fino a un massimo di 7,5 per cento, nonché alla voce riserva per gli imprevisti fino al 5 per cento dei costi di realizzazione netti.

4. I costi di preparazione del progetto sono ammessi fino ad un ammontare massimo pari al 2,5 per cento dei costi di produzione. Nel caso di film per i quali, per ragioni motivate, è necessario uno sviluppo che implica un’alta intensità di costi, questi possono essere riconosciuti su richiesta motivata scritta nella misura massima del 10 per cento.

5. I calcolo dei costi del personale deve avvenire secondo il metodo in uso nel settore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tariffe professionali, diritto del lavoro e retribuzioni minime.

6. Nel calcolo dei costi di produzione sono ammesse le prestazioni proprie del/della richiedente relative al progetto, nonché dei coproduttori coinvolti nel progetto (produttore esecutivo, regia, recitazione, direzione della fotografia, contabilità). Qualora le prestazioni proprie siano erogate dal titolare, da un amministratore o da un socio dell’impresa di produzione, queste devono essere stimate a un prezzo inferiore del 25 per cento rispetto al prezzo di mercato. La somma delle prestazioni proprie e della producer’s fee non può superare il 20 per cento del budget complessivo. I costi relativi a mezzi e beni messi a disposizione dal produttore possono essere riconosciuti come prestazioni proprie solo se inferiori di almeno il 25 per cento rispetto al prezzo di mercato. Le prestazioni proprie possono essere conteggiate solo nella misura dell’importo indicato in preventivo.

7. I costi di produzione che verranno spesi in Alto Adige dovranno essere elencati distintamente. Nel preventivo dei costi andranno dettagliatamente documentati gli effetti territoriali che dovranno essere prodotti per altri enti finanziatori conformemente ai loro specifici criteri di applicazione.

8. Le prestazioni proprie e di terzi possono essere ammesse come costi anche se le parti interessate dichiarano di rinunciare provvisoriamente al compenso per la propria prestazione (differimento) o di erogare la prestazione gratuitamente (noleggio a titolo gratuito), per sostenere in tal modo la realizzazione del progetto audiovisivo. I differimenti e i noleggi a titolo gratuito devono essere riportati nel piano finanziario e attestati mediante una dichiarazione firmata di consenso delle parti che vi hanno provveduto. Le prestazioni proprie e di terzi oggetto di differimenti e noleggi a titolo gratuito possono essere conteggiate solo per l’importo indicato nel preventivo dei costi.

9. Qualora disponibili, alla domanda vanno allegati anche i contratti o le dichiarazioni d’intenti relativi alla distribuzione dei progetti audiovisivi da cui emergano i diritti di distribuzione di cui godrà il produttore/la produttrice.

Articolo 15
Obblighi e condizioni

1. La liquidazione del contributo avviene in parte in forma di anticipo secondo quanto stabilito all’Allegato B, e presuppone che il finanziamento complessivo del progetto sia documentato. I costi devono essere calcolati secondo il metodo in uso nel settore.

2. In caso di responsabilità non riconducibili al produttore e su richiesta motivata scritta, una parte del finanziamento può anche essere erogata prima della prova contrattuale di ogni singola voce di finanziamento.

3. A conclusione del progetto, o al più tardi all’atto della presentazione della documentazione di spesa, il beneficiario/la beneficiaria deve fornire alla Provincia o all’ente strumentale incaricato, a titolo gratuito, una copia digitale archiviabile e tecnicamente perfetta della produzione sovvenzionata nel formato di presentazione originale nonché una chiavetta USB e un link per scaricare il file per l’archiviazione e l’utilizzo parziale per attività promozionali della Provincia o dell’ente strumentale incaricato.

4. Inoltre il beneficiario/la beneficiaria deve fornire alla Provincia o all’ente strumentale incaricato, a titolo gratuito, il materiale pubblicitario necessario (ivi inclusi materiale del backstage, dieci diversi file immagine digitali con foto del set e fotogrammi, una locandina/cartellone e un trailer del film) per poter svolgere la propria attività promozionale. I costi per la realizzazione di tale materiale potranno essere inseriti tra i costi ammissibili.

5. Qualora entro dodici mesi dalla conferma di concessione del contributo, basata sulla decisione dell’assessore/assessora provinciale competente o del direttore/della direttrice dell’ente strumentale incaricato, non venga attestato l’intero finanziamento del progetto sovvenzionato oppure qualora entro 18 mesi dalla conferma di concessione del contributo non sia stata effettuata ancora alcuna giornata di ripresa, la conferma della concessione del contributo viene revocata per iscritto. In casi eccezionali può essere concessa una proroga su richiesta motivata scritta ai sensi dell’articolo 8, comma 5.

Articolo 16
Quota di partecipazione del produttore/della produttrice

1. Il produttore/La produttrice richiedente deve contribuire in proprio, con una congrua quota parte, al finanziamento del proprio progetto. La quota di risorse finanziarie proprie deve ammontare almeno al 5 per cento dei costi di produzione e le risorse finanziarie devono essere apportate in forma di disponibilità liquida (deposito bancario attestato mediante ricevuta bancaria oppure prestito bancario). Nel caso in cui le voci del piano finanziario dovessero essere superiori al fabbisogno finanziari, o la Provincia o l’ente strumentale incaricato può prevedere, previa richiesta motivata scritta, una riduzione fino allo zero per cento della quota di risorse finanziarie proprie oppure consentire di preventivare dei differimenti in sostituzione totale o parziale della quota stessa, a condizione che il finanziamento non risulti poi essere superiore ai costi di produzione. Per le coproduzioni, l’ammontare delle risorse finanziarie proprie (5 per cento in liquidità) viene calcolato in base alla quota delle rispettive parti. Per le coproduzioni televisive, l’ammontare delle risorse finanziarie proprie viene calcolato detraendo dai costi di produzione complessivi la quota di coproduzione (ma non la quota di licenza) dell’emittente televisiva. Se dal contratto tra produttore/la produttrice e l’emittente televisiva non si evince la quota di licenza, verrà presunto che questa ammonti al 50 per cento dell’apporto del coproduttore televisivo.

Articolo 17
Termini sospensivi/Lancio del film

1. Un film cinematografico italiano sovvenzionato deve rispettare i termini sospensivi vigenti per le relative forme di valorizzazione, che attualmente sono: la valorizzazione su supporto video e audio e la trasmissione televisiva criptata e non criptata per la ricezione sul territorio nazionale.

2. Il lancio cinematografico di tutti i film sovvenzionati nell’ambito del sostegno alle produzioni cinematografiche e televisive deve avvenire in un Paese dello Spazio economico europeo entro massimo 30 mesi dalla data della conferma della concessione di contributo.

Articolo 18
Effetto territoriale Alto Adige

1. Nell’ambito del sostegno alla produzione si dovrà attestare che, in relazione ai costi di produzione totali ammessi per la realizzazione del progetto, almeno il 150 per cento del contributo viene speso in Alto Adige. Come spese sostenute in Alto Adige possono essere riconosciute le spese relative ai progetti a favore di soggetti giuridici che:

a) siano nati in Alto Adige, oppure

b) siano diplomati presso la scuola di documentario “ZeLIG” (a partire dal corso di formazione 2007-2010), oppure

c) abbiano residenza o sede legale in Alto Adige, oppure

d) abbiano una sede operativa iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Bolzano e siano inseriti nella banca dati online dei professionisti e delle aziende altoatesine del settore audiovisivo della Provincia o dell’ente strumentale incaricato. Ai fini dell’iscrizione nella suddetta banca dati è richiesto il riconoscimento come effetto territoriale. A tal fine devono essere soddisfatte le condizioni di cui all’allegato C.

2. Possono essere concesse deroghe se:

a) si tratta di un progetto di particolare valore strategico per lo sviluppo dell‘Alto Adige quale location per produzioni filmiche;

b) questo risulta imprescindibile dal punto di vista contenutistico e tecnico o per evitare un dispendio sproporzionato di risorse;

c) si tratta di “opere audiovisive difficili” ai sensi dell’articolo 10, comma 4;

d) il progetto presenta un particolare riferimento culturale all’Alto Adige e/o le riprese sono realizzate prevalentemente in location altoatesine riconoscibili.

3. Se nel preventivo definitivo del progetto sovvenzionato, presentato a corredo della domanda o della dichiarazione d’impegno unilaterale, dovesse essere indicato un effetto territoriale maggiore, questo dovrà poi essere effettivamente raggiunto. Eventuali deroghe possono essere concesse, su richiesta motivata scritta, ai sensi del comma 2.

4. Fatta salva la disposizione in materia di effetto territoriale Alto Adige, va garantito che almeno il 20 per cento delle spese di produzione possa essere sostenuto in un altro Paese dello Spazio economico europeo, senza che l’aiuto concesso venga ridotto.

Articolo 19
Sostegno a cortometraggi e serie short-form

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1, 4, 10 e 18, anche i cortometraggi e le serie short-form possono essere sovvenzionati nell’ambito del sostegno alla produzione, fino all’importo complessivo di 200.000 euro all’anno. Sono ammessi progetti di durata complessiva non superiore ai 52 minuti, di elevata qualità sotto il profilo della produzione e l’aspetto creativo, e di importanza cruciale per il sostegno di giovani talenti locali e lo sviluppo dell’Alto Adige quale location per produzioni filmiche.

2. L’agevolazione della Provincia o dell’ente strumentale incaricato viene concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, non può superare i 30.000 euro per cortometraggio o serie short-form e può ammontare solo fino al 70 per cento dei costi complessivi del progetto calcolati.

3. La quota di risorse finanziarie a carico del/della richiedente è determinata in conformità all’articolo 16 e ai sensi della Comunicazione sul cinema della Commissione Europea. Deve essere raggiunto un effetto territoriale pari ad almeno il 60 per cento dell’ammontare del contributo richiesto. Ciò avverrà in particolare coinvolgendo i professionisti altoatesini nel team creativo (degli ambiti della produzione, sceneggiatura, regia, recitazione, fotografia, montaggio, scenografia e colonna sonora).

4. Il diritto al contributo è determinato in conformità all’articolo 12.

5. In deroga a quanto disposto dall’articolo 14, la domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) una congrua descrizione del progetto (sinossi di massimo 2 pagine in formato DIN A4) in versione tedesca o italiana e relativa traduzione in inglese o in versione originale inglese;

b) una sceneggiatura o un treatment o un concept analogo in versione tedesca o italiana e relativa traduzione in inglese o in versione originale inglese;

c) un elenco del cast e dello staff, indicando per ognuno domicilio e residenza fiscale;

d) l’attestazione dei diritti di utilizzazione del soggetto, del copione e del titolo;

e) un preventivo dettagliato redatto secondo il metodo in uso nel settore, compresi i documenti giustificativi relativi alle voci principali elencate in preventivo;

f) un piano finanziario completo e vincolante, nel quale tutte le voci elencate siano possibilmente già confermate e in cui è attestato un buco (gap) di finanziamento (che implichi che ci sia spazio per l’ente erogatore di contributi);

g) una versione aggiornata del piano di riprese;

h) una versione aggiornata del piano di produzione;

i) un piano di distribuzione/sfruttamento commerciale del progetto in versione tedesca o italiana e relativa traduzione in inglese o in versione originale inglese.

6. Nell’ambito del sostegno ai cortometraggi e alle serie short-form non vengono riconosciute né producer’s fee né riserve per imprevisti. Ulteriori dettagli sulla domanda di contributo sono riportati all’articolo 5.

7. La valutazione in merito alla concessione del contributo è effettuata dal gruppo di esperti di cui all’articolo 6.

CAPO IV
Sviluppo di progetto e pre-produzione

Articolo 20
Sostegno allo sviluppo di progetto e alla pre-produzione

1. Per lo sviluppo di un progetto e/o la pre-produzione di lungometraggi cinematografici, film per la TV e serie o film in più episodi può essere concesso un contributo (di seguito “sostegno allo sviluppo”). I criteri per accedere al contributo sono quelli indicati all’articolo 12.

2. Il sostegno allo sviluppo può essere richiesto per i progetti che presentino un particolare riferimento culturale all’Alto Adige e/o la cui realizzazione abbia un forte nesso con l’Alto Adige o che lascino prevedere che il film venga realizzato principalmente in Alto Adige. Il riferimento all’Alto Adige può essere determinato dal soggetto stesso, ma anche dai professionisti coinvolti, in particolare dal produttore/dalla produttrice, dall’autore/autrice o dal/dalla regista.

3. In linea di massima, non vi sono limitazioni per gli aiuti alla sceneggiatura e allo sviluppo. Tuttavia, se la sceneggiatura o il progetto elaborati portano alla realizzazione di un film, i costi della sceneggiatura e dello sviluppo vengono successivamente inseriti nel bilancio di produzione e presi in considerazione per il calcolo dell’intensità massima di aiuto per l’opera audiovisiva, come stabilito all’articolo 10. Tuttavia, l’agevolazione della Provincia o dell’ente strumentale incaricato può ammontare solo fino al 70 per cento dei costi di sviluppo del progetto calcolati. Il massimale di contributo è pari a 100.000 euro. L’apporto diretto a carico del/della richiedente è determinato in conformità all’articolo 16.

4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) una congrua descrizione del progetto (sinossi di massimo 2 pagine in formato DIN A4) in versione tedesca o italiana e relativa traduzione in inglese o in versione originale inglese;

b) una sceneggiatura e/o un treatment in versione tedesca o italiana e relativa traduzione in inglese o in versione originale inglese;

c) l’attestazione dei diritti di utilizzazione del soggetto, del copione e del titolo;

d) un dettagliato preventivo dei costi di sviluppo redatto secondo il metodo in uso nel settore, compresi i documenti giustificativi relativi alle voci principali elencate in preventivo;

e) dettagliato cronoprogramma;

f) un piano finanziario completo e vincolante, nel quale tutte le voci elencate siano possibilmente già confermate e in cui è attestato un buco (gap) di finanziamento (che implichi che ci sia spazio per l’ente erogatore di contributi), nonché

g) un piano di distribuzione/sfruttamento commerciale del progetto in versione tedesca o italiana e relativa traduzione in inglese o in versione originale inglese.

5. Per il calcolo dei costi di cui al comma 4, lettera d), vanno considerati solo quelli relativi al progetto e inerenti al suo sviluppo. Ai fini del calcolo dei costi di sviluppo del progetto non si tiene conto dell’imposta sul valore aggiunto. Bisogna fare riferimento sempre agli importi netti.

6. Nell’ambito del sostegno allo sviluppo, vengono riconosciuti solo i costi strettamente inerenti al progetto e relativi a prestazioni avvenute e fatturate non oltre 6 mesi prima della scadenza del termine di presentazione della domanda.

7. In relazione ai costi netti di sviluppo, nell’ambito del sostegno allo sviluppo possono essere ammessi costi generali fino al 7,5 per cento. Se, in seguito alla concessione di un contributo allo sviluppo da parte della Provincia o del suo ente strumentale, viene concesso anche un contributo alla produzione, le spese generali dello sviluppo le spese generali previste nel preventivo dei costi complessivi di produzione vengono ridotti della quota già versata nell’ambito del sostegno allo sviluppo. La voce producer’s fee e la riserva per imprevisti non vengono riconosciute nell’ambito del sostegno allo sviluppo.

8. Il calcolo dei costi del personale deve avvenire secondo il metodo in uso nel settore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tariffe professionali, diritto del lavoro e retribuzioni minime.

9. Nel calcolo dei costi di sviluppo sono ammesse le prestazioni proprie del/della richiedente relative al progetto, nonché dei coproduttori coinvolti nel progetto (project management, consulenza drammaturgica, regia, direzione della fotografia, contabilità). Qualora le prestazioni proprie siano erogate dal titolare, da un amministratore o da un socio dell’impresa di produzione, queste devono essere stimate a un prezzo inferiore del 25 per cento rispetto al prezzo di mercato. Le prestazioni proprie possono essere conteggiate solo nella misura dell’importo indicato nel preventivo dei costi di sviluppo.

10. Le prestazioni proprie e di terzi possono essere ammesse come costi se le parti interessate dichiarano di rinunciare provvisoriamente al compenso per la propria prestazione (differimento) o di erogare tali prestazioni gratuitamente (noleggio a titolo gratuito) per sostenere in tal modo la realizzazione dell’opera audiovisiva. Differimenti e noleggi gratuiti di servizi ammissibili da parte di terzi (autore/autrice, regista, direttore/direttrice della fotografia) sono accettati fino a un massimo del 15 per cento dei costi di sviluppo complessivi. Prestazioni proprie oggetto di differimenti e noleggi gratuiti (amministrazione, contabilità, consulenza drammaturgica) sono ammissibili fino a un massimo del 15 per cento dei costi di sviluppo complessivi. Prestazioni proprie nonché di terzi oggetto di differimenti e noleggi sono di norma cumulabili solo fino ad un ammontare massimo del 20 per cento dei costi di sviluppo complessivi. I differimenti e i noleggi a titolo gratuito devono essere riportati nel piano finanziario e attestati mediante una dichiarazione di consenso sottoscritta dalle parti coinvolte. Le prestazioni proprie e di terzi oggetto di differimenti e noleggi a titolo gratuito possono essere conteggiate solo per l’importo indicato nel preventivo.

11. Il sostegno allo sviluppo non dà alcun diritto a un contestuale sostegno della produzione ai sensi del capo III.

Articolo 21
Contributo in due fasi

1. Se al momento della presentazione della domanda non può essere consegnata una sceneggiatura elaborata, è comunque previsto un contributo anche per la stesura della sceneggiatura. La domanda deve essere corredata da un treatment con almeno un brano di dialogo elaborato, che lasci presumere un film di qualità elevata. In questo caso il contributo viene concesso in due fasi:

a) la prima per la realizzazione di una sceneggiatura elaborata;

b) la seconda per la successiva fase di sviluppo e pre-produzione del progetto (cosiddetto ”sostegno allo sviluppo”).

2. La concessione del contributo per la prima fase non dà alcun diritto alla concessione di un contributo per la seconda fase. La seconda fase, compreso lo stanziamento dei relativi mezzi, può essere raggiunta solamente con l’approvazione della sceneggiatura da parte della Provincia o dell’ente strumentale incaricato oppure dal gruppo di esperti che ha già valutato il progetto al momento della presentazione della domanda. L’investimento di risorse finanziarie del produttore per prestazioni riguardanti la seconda fase, sarà a rischio del/della richiedente se avvenuto prima dell’approvazione della sceneggiatura.

3. La liquidazione è effettuata in conformità all’articolo 8.

4. La realizzazione della sceneggiatura deve essere preferibilmente accompagnata da una consulenza drammaturgica. Il/La richiedente deve considerare tale consulenza negli accordi contrattuali con lo sceneggiatore/la sceneggiatrice e nel calcolo dei costi di sviluppo.

5. L’ammontare del contributo della prima fase è generalmente limitato a 25.000 euro e deve essere utilizzato prevalentemente per il compenso dell’autore/dell’autrice. In questa fase è possibile un aumento del contributo nei seguenti casi eccezionali, che vanno debitamente motivati:

a) se è possibile dimostrare un impegno di carattere eccezionale nell'attività di ricerca;

b) se vengono sostenuti costi per una intensiva consulenza drammaturgica;

c) se si tratta di un’ampia serie oppure se la sceneggiatura sta anche alla base del racconto transmediale.

CAPO V
Ulteriori disposizioni

Articolo 22
Legittimità del progetto

1. Il progetto da agevolare deve essere conforme alla legislazione italiana vigente e, in particolare, alle disposizioni di legge vigenti in materia di diritto del lavoro. Questo vale in particolare per l’osservanza dei salari minimi vigenti e di altre disposizioni tariffarie. In caso di violazione delle disposizioni di legge l’erogazione del contributo può essere rifiutata o revocata.

Articolo 23
Mancato raggiungimento dei costi di produzione complessivi preventivati, dei costi di sviluppo preventivati o delle giornate di ripresa in Alto Adige

1. Qualora i costi di produzione complessivi o i costi di sviluppo del progetto indicati nella dichiarazione d’impegno unilaterale e/o nella domanda di contributo dovessero attestarsi al di sotto di quanto preventivato, l’importo del contributo concesso dalla Provincia o dall’ente strumentale incaricato sarà ridotto di una percentuale corrispondente al mancato raggiungimento dei costi indicati.

2. Qualora l’effetto territoriale o il numero di giornate di ripresa in Alto Adige indicati nella dichiarazione d’impegno unilaterale e/o nella domanda di contributo dovessero attestarsi al di sotto di quanto preventivato, l'importo del contributo concesso dalla Provincia o dall’ente strumentale incaricato sarà ridotto di una percentuale corrispondente al mancato raggiungimento dell’effetto territoriale o delle giornate di ripresa indicate.

3. In presenza di più di uno scostamento, l’importo del contributo viene ridotto in misura corrispondente alla percentuale di scostamento maggiore.

4. Per gravi e motivate ragioni e in considerazione della valutazione economica e giuridica del progetto ai sensi dell’articolo 8, comma 1 possono essere concesse deroghe a tali disposizioni.

Articolo 24
Controlli

1. Per verificare la regolare attuazione dei progetti agevolati, la Provincia o l’ente strumentale incaricato esegue controlli a campione su almeno il 6 per cento dei progetti stessi.

2. L’individuazione dei casi avviene mediante sorteggio da una lista degli aiuti liquidati nell’anno di riferimento.

3. Sono inoltre controllati tutti i casi che la Provincia o l’ente strumentale incaricato ritiene opportuno verificare.

4. I controlli sul 100 per cento delle spese sostenute in Alto Adige sono finalizzati ad accertare se i beneficiari hanno presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero se hanno omesso di fornire informazioni dovute. Sono inoltre volti a verificare che gli investimenti agevolati siano finalizzati agli scopi per i quali l’aiuto è stata concesso.

5. La Provincia o l’ente strumentale incaricato avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Il controllo, se necessario, potrà avvenire anche mediante sopralluogo.

6. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni comporta la revoca totale o parziale dell’aiuto e la sua restituzione maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Articolo 25
Efficacia

1. I presenti criteri si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 2021 e non ancora approvate, nonché alle domande che verranno presentate entro il 31 dicembre 2023.

Allegato A

Parametri del “Green Shooting”: prerequisiti obbligatori

CRITERIO A: comunicazione sostenibile

A1 Realizzazione di un piano di sostenibilità con focus sui seguenti punti

- Piano di mobilità e trasporti

- Piano energetico

- Bilancio sull’emissione di anidride carbonica (un report comprendente la riduzione di CO2 e un report senza riduzione di CO2)

A2 Comunicazione e integrazione del piano di sostenibilità

- Sensibilizzazione del Team

- Pianificazione delle misure da intraprendere per ciascun reparto e redazione delle checklist

- Nomina di un consulente per la sostenibilità (Green Consultant)

- Invio delle informazioni relative al progetto in formato digitale

CRITERIO B: ENERGIA

B1 Consumo energetico

- Fornitore locale di energia elettrica

- Fornitore locale di energia da fonte rinnovabile

B2 Generatori (quando non è possibile effettuare nessun allaccio alla rete)

- È da prediligere in primo luogo l’uso dei seguenti sistemi mobili di energia: generatori a gas, impianti fotovoltaici, generatori ibridi, sistemi a batteria mobile / Eco Powerbanks

- Qualora i precedenti sistemi non siano disponibili o non ne sia possibile l’impiego: Generatori diesel con minimo STAGE 3A B3 Luce

- Impiego di almeno un 80% di attrezzatura luci a efficienza energetica (per es.: fari LED, proiettori HMI, lampade fluorescenti, sistemi di riflettori)

CRITERIO C: TRANSPORTI E ALLOGGI

C1 Trasporti e consumo di carburante

- Impiego di mezzi pubblici

- Per automobili:

Uso di almeno un 50% di vetture ibride, elettriche, a metano o GPL. Per la percentuale rimanente devono essere usate solamente auto Euro 6.

- Per camion e transporter:

alimentazione ibrida, elettrica, a metano o GPL. I veicoli diesel o a benzina devono essere Euro 6.

C2 Alloggio

- Almeno il 30% degli alloggi deve essere presso hotel ecosostenibili o appartamenti

CRITERIO D: CATERING

D1 Pasti e bevande

- Almeno il 50% degli alimenti consumati deve provenire da agricoltura locale e/o biologica

- Offerta di pietanze vegetariane

- Evitare pesce e frutti di mare presenti nella Red List Seafood

- Impiego di acqua del rubinetto in loco

- Rinuncia alle bottiglie di plastica e uso di distributori mobili di acqua potabile

- Evitare lo spreco alimentare

D2 Stoviglie

- Impiego di stoviglie riutilizzabili

D3 Confezione

- Evitare l’uso di imballaggi uso e getta e di plastica

- Evitare l’uso di capsule di caffè in alluminio

CRITERIO E: MATERIALI

E1 Scelta dei materiali

- Solo legno certificato FSC

- Evitare la stampa di documenti; la carta, in tutte le sue forme d’uso, deve essere riciclata

- Non devono essere utilizzati isocinati e toluene

- Utilizzo di materiali ecosostenibili (p.es.: cancelleria)

CRITERIO F: GESTIONE DEI RIFIUTI

F1 Separazione e smaltimento dei rifiuti delle categorie: carta, plastica, metallo, vetro e rifiuti organici biodegradabili

CRITERIO G: GREEN INNOVATION

- Idee innovative per evitare l’impatto ambientale

Il rispetto dei criteri A, B, C, D, E, F ed G è sottoposto ad attività di valutazione da parte dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima che potrà delegare o incaricare per lo svolgimento di tale attività un ente esterno all´Amministrazione provinciale. L’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima rilascerà il certificato “Green Shooting” solo una volta accertato il rispetto dei sopra citati criteri e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa documentazione da parte dei soggetti richiedenti.

Allegato B

Documentazione di spesa e modalità di liquidazione a seconda della tipologia di sostegno

Si precisa che la Provincia o l’ente strumentale della stessa (di seguito “ente erogatore”) in considerazione dello stato di avanzamento del progetto e del fabbisogno finanziario, può stabilire un’abbreviazione dei termini o una diversa ripartizione delle rate. Inoltre, l’ente erogatore può, per motivi giustificati, posticipare il pagamento di singole rate fino ad avvenuta verifica della rendicontazione finale delle spese sostenute o liquidare il contributo in un’unica soluzione solo in seguito alla verifica della rendicontazione finale.

1. Sostegno alla produzione

a. Prima rata del 25 per cento

Il primo anticipo viene versato e contabilizzato secondo il cronoprogramma presentato di cui all’articolo 8, comma 5, se il beneficiario/la beneficiaria:

- ha fornito prova certa del fatto che il finanziamento complessivo del progetto ammesso a contributo è garantito;

- ha presentato un piano di finanziamento definitivo;

- ha presentato un preventivo dei costi definitivo;

- ha aperto un conto corrente dedicato al progetto e presentato all’ente erogatore la relativa conferma della banca contenente le coordinate bancarie;

- ha fornito, per il conto corrente di produzione, i dati necessari alla tracciabilità dei pagamenti;

- ha comunicato le date definitive delle riprese del progetto effettuate in Alto Adige e fuori provincia;

- ha attestato la partecipazione all’interno della produzione delle principali figure professionali indicate nell’elenco del cast e dello staff di cui alla domanda di contributo. Ciò vale in particolare per il/la regista, il cast principale e il direttore/la direttrice della fotografia. Eventuali cambiamenti necessitano dell’approvazione scritta da parte dell’ente erogatore;

- ha dimostrato di avere stipulato per il progetto un’assicurazione per il caso di annullamento e per il materiale, con una copertura sufficiente e che rientri fra quelle generalmente stipulate in questo settore.

b. Seconda rata del 30 per cento

Il secondo anticipo viene versato e contabilizzato secondo il cronoprogramma presentato di cui all’articolo 8, comma 5, se il beneficiario/la beneficiaria ha presentato:

- la sceneggiatura definitiva;

- un elenco definitivo e dettagliato del cast e dello staff indicandone la residenza e/o la sede fiscale;

- un piano definitivo delle riprese;

- l’ordine del giorno e il primo giornaliero;

- un elenco definitivo delle location in cui verranno effettuate le riprese.

c. Terza rata del 25 per cento

Il terzo anticipo viene versato e contabilizzato secondo il cronoprogramma presentato di cui all’articolo 8, comma 5, se il beneficiario/la beneficiaria ha presentato all’ente erogatore:

- il primo montaggio, previa verifica e approvazione da parte dello stesso;

- informazioni aggiornate sul primo utilizzo programmato del progetto (p.es. prima uscita nelle sale sul mercato nazionale, prima messa in onda televisiva, festival première);

- una rendicontazione intermedia del progetto complessivo che evidenzi in particolare l’effetto Alto Adige raggiunto fino a quel momento, e che è stata accettata dall’ente erogatore o da un soggetto terzo dallo stesso incaricato senza contestazioni. Qualora l’effetto Alto Adige stabilito nella dichiarazione di impegno unilaterale non fosse stato ancora raggiunto, il beneficiario/la beneficiaria dovrà confermare in forma scritta all’ente erogatore che il rispetto dell’effetto Alto Adige è garantito.

b. Rata finale del 20 per cento

L’ultima rata viene versata e contabilizzata secondo il cronoprogramma presentato di cui all’articolo 8, comma 5, se il beneficiario/la beneficiaria entro 12 mesi dalla conclusione del progetto (primo sfruttamento):

- ha presentato all’ente erogatore la documentazione per la verifica della rendicontazione finale, e dall’esame effettuato dall’ente erogatore o da un soggetto terzo dallo stesso incaricato non è emersa alcuna anomalia;

- ha presentato all’ente erogatore una chiavetta USB e un link per scaricare il file del progetto agevolato;

- ha presentato all’ente erogatore una copia digitale intatta del progetto finanziato nel formato originale per l’archiviazione;

- ha dimostrato che la copia zero oppure un altro formato tecnico adeguato è stato depositato in un laboratorio riconosciuto dal settore di attività o in un archivio riconosciuto;

- ha fatto pervenire all’ente erogatore materiale stampa o altro materiale di promozione.

2. Sostegno allo sviluppo di progetto e alla pre-produzione e contributo in due fasi

a. Prima rata del 50 per cento

Il primo anticipo (in caso di un contributo in due fasi di regola al massimo 25.000 euro) viene versato e contabilizzato secondo il cronoprogramma presentato di cui all’articolo 8, comma 5, se il beneficiario/la beneficiaria:

- ha aperto un conto corrente dedicato al progetto e presentato all’ente erogatore la relativa conferma della banca contenente le coordinate bancarie;

- ha fornito, per il conto corrente di produzione, i dati necessari alla tracciabilità dei flussi finanziari;

- ha presentato un preventivo definitivo delle misure di pre-produzione;

- ha presentato, per le misure di pre-produzione, un piano di finanziamento definitivo e ha potuto dimostrare con documenti giuridicamente vincolanti che il finanziamento è completamente chiuso;

- ha presentato una sintesi dettagliata delle misure di pre-produzione previste con relativo calendario di programmazione e descrizione dettagliata delle relative finalità.

b. Seconda rata del 25 per cento

Il secondo anticipo viene versato e contabilizzato secondo il cronoprogramma presentato di cui all’articolo 8, comma 5, se il beneficiario/la beneficiaria ha presentato all’ente erogatore:

- un dettagliato resoconto del lavoro svolto fino a quel momento, che è stato approvato dallo stesso;

- una rendicontazione intermedia del certificato d’uso del primo anticipo, che è stata verificata e approvata dall’ente erogatore stesso o da un soggetto terzo dallo stesso incaricato;

- in caso di contributo in due fasi, la sceneggiatura approvata ai sensi dell’articolo 21, comma 2.

c. Rata finale del 25 per cento

L’ultima rata viene versata e contabilizzata secondo il cronoprogramma presentato di cui all’articolo 8, comma 5, se il beneficiario/la beneficiaria ha presentato all’ente erogatore:

- la documentazione per la verifica della rendicontazione finale, e dall’esame effettuato dall’ente erogatore o da un soggetto terzo dallo stesso incaricato non è emersa alcuna anomalia;

- un dettagliato resoconto del lavoro svolto nonché una versione aggiornata della sceneggiatura accettata dall’ente erogatore;

- un resoconto della pianificazione e dello stato di finanziamento del progetto.

3. Sostegno a cortometraggi e serie short-form

a. Prima rata del 70 per cento

Il primo anticipo viene versato e contabilizzato secondo il cronoprogramma presentato di cui all’articolo 8, comma 5, se il beneficiario/la beneficiaria:

- ha fornito prova certa del fatto che il finanziamento complessivo del progetto ammesso a contributo è garantito;

- ha presentato un piano di finanziamento definitivo;

- ha presentato un preventivo dei costi definitivo;

- ha aperto un conto corrente dedicato al progetto e presentato all’ente erogatore la relativa conferma della banca contenente le coordinate bancarie;

- ha fornito, per il conto corrente di produzione, i dati necessari alla tracciabilità dei pagamenti;

- ha comunicato le date definitive delle riprese del progetto effettuate in Alto Adige e fuori provincia;

- ha attestato la partecipazione all’interno della produzione delle principali figure professionali indicate nell’elenco del cast e dello staff di cui alla domanda di contributo. Ciò vale in particolare per il/la regista, il cast principale e il direttore/la direttrice della fotografia. Eventuali cambiamenti necessitano dell’approvazione scritta da parte dell’ente erogatore;

- ha presentato la sceneggiatura definitiva;

- ha presentato un elenco definitivo delle location in cui verranno effettuate le riprese;

- ha dimostrato di avere stipulato per il progetto un’assicurazione, fra quelle generalmente stipulate nel settore e con una copertura sufficiente per il caso di annullamento e per il materiale.

b. Rata finale del 30 per cento

L’ultima rata viene versata e contabilizzata secondo il cronoprogramma presentato di cui all’articolo 8, comma 5, se il beneficiario/la beneficiaria, entro 12 mesi dalla conclusione del progetto (primo sfruttamento):

- ha presentato all’ente erogatore l’ordine del giorno e il resoconto giornaliero del primo giorno di riprese;

- ha presentato all’ente erogatore la documentazione per la verifica della rendicontazione finale, e dall’esame effettuato dall’ente erogatore o da un soggetto terzo dallo stesso incaricato non è emersa alcuna anomalia;

- ha presentato all’ente erogatore una chiavetta USB e un link per scaricare il file del progetto agevolato;

- ha dimostrato che la copia zero oppure un altro formato tecnico adeguato è stato depositato in un laboratorio riconosciuto dal settore di attività o in un archivio riconosciuto;

- ha fatto pervenire all’ente erogatore materiale stampa o altro materiale di promozione.

Allegato C

Presupposti generali per il riconoscimento di un servizio come effetto territoriale

Si precisa che per l’inserimento nella banca dati online dei professionisti e delle aziende altoatesine del settore audiovisivo da parte dell’ente erogatore è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

- sede operativa attiva;

- iscrizione nel Registro delle imprese;

- locazione di spazi adibiti a uffici e assunzione o incarico di almeno una persona professionalmente qualificata residente in Alto Adige;

- locazione di infrastrutture speciali, ad es. spazio di stoccaggio (a seconda del servizio);

- erogazione della prestazione in Alto Adige; nel caso di noleggio di attrezzature, la maggior parte del materiale di norma deve essere stoccata permanentemente in Alto Adige;

- comunicazione aperta e vincolante con la Provincia o l’ente strumentale incaricato in merito allo scopo principale delle operazioni commerciali e alle prestazioni erogate in Alto Adige.

Non sono generalmente ammesse prestazioni erogate da fornitori di servizi terzi.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction Delibera 11 gennaio 2022, n. 4
ActionAction Delibera 18 gennaio 2022, n. 18
ActionAction Delibera 25 gennaio 2022, n. 30
ActionAction Delibera 25 gennaio 2022, n. 36
ActionAction Delibera 25 gennaio 2022, n. 37
ActionAction Delibera 25 gennaio 2022, n. 44
ActionAction Delibera 1 febbraio 2022, n. 63
ActionAction Delibera 8 febbraio 2022, n. 82
ActionAction Delibera 8 febbraio 2022, n. 83
ActionAction Delibera 8 febbraio 2022, n. 88
ActionAction Delibera 8 febbraio 2022, n. 90
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ActionAction Delibera 22 febbraio 2022, n. 120
ActionAction Delibera 22 febbraio 2022, n. 124
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ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 478
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 479
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 481
ActionAction Delibera 2 agosto 2022, n. 532
ActionAction Delibera 2 agosto 2022, n. 535
ActionAction Delibera 30 agosto 2022, n. 602
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ActionAction Delibera 20 settembre 2022, n. 668
ActionAction Delibera 20 settembre 2022, n. 670
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ActionAction Delibera 18 ottobre 2022, n. 745
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ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 759
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ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 770
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 773
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 776
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 792
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 797
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 798
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 801
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 823
ActionAction Delibera 15 novembre 2022, n. 840
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ActionAction Delibera 22 novembre 2022, n. 853
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