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Delibera 5 luglio 2022, n. 476
Criteri applicativi per la concessione di vantaggi economici per iniziative formative strutturate e almeno annuali nel settore cinematografico

Allegato A

Art. 1
Ambito di applicazione

I presenti criteri disciplinano la concessione di vantaggi economici per iniziative formative strutturate e almeno annuali nel settore cinematografico, allo scopo di rafforzare le competenze in questo ambito ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera f) e ai sensi dell'articolo 6, lettera f) della legge provinciale 27 luglio 2015, nr. 9.

Art. 2
Attivitá agevolabili

1. Possono essere agevolate attività formative strutturate e pluriennali nel settore cinematografico, al fine di formare un numero adeguato di professionisti nel settore. Con ciò vengono rafforzate anche le sinergie con l’attività della Film Commission volte alla crescita culturale e sociale del territorio altoatesino.

2. La formazione deve essere sia teorica che pratica per un numero totale di almeno 800 ore all’anno.

3. La formazione deve prevedere un esame finale alla presenza di una commissione di esperti.

4. La formazione deve corrispondere alle linee guida europee per il life long learning (EQR) Livello 5.

Art. 3
Beneficiari

1. I vantaggi economici possono essere concessi a enti, fondazioni, associazioni e cooperative, di seguito denominati organizzazioni, che abbiano la sede o una struttura organizzativa e svolgano un’attività continuativa sul territorio provinciale.

2. Le organizzazioni devono:

a) essere senza scopo di lucro;

b) svolgere un’attività continuativa da almeno due anni in provincia di Bolzano;

c) disporre di una struttura organizzativa idonea;

d) svolgere la propria attività nel rispetto dello statuto e rispondere a criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

e) avere un collegio dei revisori dei conti con almeno un membro iscritto all'albo professionale.

3. Per ottenere i predetti vantaggi economici le associazioni dovranno avere almeno nove soci. Se l’attività prevalente si svolge in comuni della Provincia di Bolzano con meno di 20.000 abitanti, i soci dovranno essere almeno cinque.

Art. 4
Assegnazione

1. Può essere concesso un vantaggio economico, esclusivamente sotto forma di assegnazione, per il sostegno dell’attività annuale ordinaria di cui all’articolo 2, comma 1. Le assegnazioni sono vantaggi economici destinati a organizzazioni la cui attività è determinante per la vita culturale locale e alla cui governance si riconosce ampia fiducia.

2. Le assegnazioni possono essere concesse solo alle organizzazioni che hanno un collegio dei revisori dei conti con almeno un membro iscritto all’albo dei revisori, e che garantiscono:

a) una programmazione pluriennale,

b) stabilità organizzativa e di programmazione,

c) offrono garanzie di correttezza e trasparenza sulla base dell’esperienza pregressa.

3. Le assegnazioni possono essere annuali o pluriennali, per un massimo di tre esercizi finanziari consecutivi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9 per le attività culturali. Le assegnazioni sono concesse dietro presentazione dell’ultimo conto consuntivo (bilancio di esercizio) approvato, corredato di una relazione di missione sull’attività svolta, nonché dell’ulteriore documentazione di cui all’articolo 9.

5. In caso di assegnazioni annuali l’intero importo dell’assegnazione viene liquidato dopo che è stato emesso il provvedimento di concessione.

6. In caso di assegnazioni pluriennali i singoli importi vengono liquidati di anno in anno in base al programma pluriennale approvato.

7. Le assegnazioni possono essere revocate qualora subentrino variazioni nella governance e deficit rilevanti e ricorrenti nel bilancio dell’organiz-zazione richiedente o quando non viene realizzato il programma approvato.

Art. 5
Entitá dei vantaggi economici

1. L’assegnazione ai sensi dell’articolo 4 non può essere superiore alla misura del 90% della spesa ammessa a finanziamento.

2. La quantificazione del vantaggio economico è determinata in termini economici e non può essere superiore al deficit evidenziato nella domanda.

3. Il vantaggio economico deve essere utilizzato esclusivamente per le attività per le quali è stato concesso.

Art. 6
Finanziamento pluriennale

1. Per garantire alle organizzazioni certezza nella pianificazione dell’attività, le stesse possono fare domanda per un finanziamento pluriennale per un massimo di tre esercizi finanziari consecutivi.

2. Tale concessione è prevista nei seguenti casi:

a) l'organizzazione è in grado di dimostrare un'attività formativa pluriennale continuativa;

b) l'attività si basa su un progetto chiaro ed una pianificazione conseguente;

c) gli ingenti impegni finanziari sono strettamente collegati al progetto;

d) i documenti di cui all’articolo 9 devono essere depositati annualmente.

Art. 7
Risorse economiche

1. I beneficiari devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse dal contributo provinciale, quali:

a) quote d'iscrizione degli studenti;

b) vantaggi economici da parte di altri enti pubblici;

c) sponsorizzazioni private;

d) atti di liberalità;

e) altre entrate.

Art. 8
Presentazione delle domande

1. Le domande di concessione della assegnazione devono essere compilate sul modello predisposto dai competenti Uffici e sottoscritte dal o dalla legale rappresentante della organizzazione.

2. Le domande devono essere presentate entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello cui l'assegnazione si riferisce tramite PEC.

3. Le domande devono essere presentate in ogni caso prima che siano state sostenute le relative spese.

4. Le domande vengono esaminate sulla base dei criteri qualitativi di cui all’articolo 12.

Art. 9
Documentazione da allegare alla domanda

1. Alle domande di assegnazione deve essere allegata la seguente documentazione:

a) descrizione dettagliata del progetto formativo con indicazione dei temi, del numero di studenti previsti, del personale organizzativo coinvolto e dei docenti prescelti con un loro breve curriculum;

b) statuto nel caso di prima domanda o ogni qualvolta esso venga modificato;

c) l'ultimo bilancio approvato corredato da una relazione di missione sull'attività svolta;

d) preventivo di spesa e piano di finanziamento con indicazione precisa dei mezzi finanziari ai sensi dell'articolo 7;

e) calendario delle attività;

f) nominativi dei membri del collegio dei revisori dei conti con indicazione di quelli iscritti nell'apposito albo professionale;

g) nominativo del o della responsabile della contabilità;

h) bilancio di previsione della organizzazione suddiviso per anno (ai sensi dell’articolo 6 - solo qualora venga fatta richiesta di un'assegna-zione pluriennale);

i) dichiarazione del revisore o dei revisori iscritti all'albo professionale sulla regolarità delle spese sostenute e sulla loro riconducibilità allo stanziamento approvato e al programma di formazione approvato.

Art. 10
Spese ammissibili

1 Sono ammesse tutte le spese di gestione e di personale riferite all’attività di cui all’articolo 2, comma 1. Gli stipendi ed i rimborsi per il personale non possono essere superiori a quelli previsti per il personale del medesimo livello dell’Amministrazione provinciale.

2. Spese di missione per il personale dipendente, le collaboratrici e i collaboratori volontari, nonché per gli studenti e docenti nello svolgimento dell’attività di formazione; fino all’am-montare massimo vigente per l’Amministrazione provinciale, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 10 della legge provinciale 27 luglio 2015, nr. 9;

3. Spese di formazione e aggiornamento del personale dipendente, delle collaboratrici e dei collaboratori volontari sono ammesse solo se relative a tematiche connesse con l’attività in ambito cinematografico e audiovisivo svolta dal beneficiario e comunque non possono comprendere corsi ordinari di studio universitari e accademici o di formazione professionale;

4. Non vengono riconosciute spese straordinarie e di progetto.

Art. 11
Valutazione delle domande

1. Le domande di concessione vengono esaminate ai sensi dei vigenti criteri da una commissione composta da tre funzionari dei competenti Uffici provinciali.

2. La commissione può avvalersi anche di esperti esterni.

Art. 12
Criteri qualitativi

1. La concessione dell’assegnazione, che ha per finalità lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio, avviene sulla base delle risorse disponibili sui capitoli di spesa degli uffici provinciali competenti, tenuto conto dei seguenti criteri generali:

a) coerenza del progetto didattico con le finalità perseguite e in conformità con le linee guida di analoghe attività di life long learning a livello europeo (EQR) Livello 5;

b) equilibrata alternanza fra insegnamenti teorici, workshop pratici e tirocini professionalizzanti;

c) curriculum dei docenti;

d) la domanda dovrà essere corredata da indicatori per la misurazione dell’impatto (sociale, culturale ed economico) della formazione sul territorio, di cui dovrà essere dato conto nella relazione di missione;

e) un'organizzazione interna che risponda a criteri di correttezza, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Art. 13
Pubblicità e trasparenza

1. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e per consentire ai cittadini di sentire come proprie le iniziative sostenute con denaro pubblico ed esercitare il loro diritto alla partecipazione ed al controllo, le attività formative finanziate secondo i seguenti criteri devono essere adeguatamente pubblicizzate e devono evidenziare, in proporzione adeguata rispetto ad altri cofinanziatori, il sostegno provinciale. Dovrà essere utilizzata la seguente dicitura: “Realizzato con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano/Alto Adige – Ripartizioni Cultura”. Tale dicitura dovrà essere accompagnata dal logo della Provincia.

2. I prodotti filmici realizzati nell'ambito dell’attività formativa devono (anche) utilizzare nei titoli di apertura e di coda la dicitura di cui sopra nonché il logo della Provincia.

3. La Provincia autonoma di Bolzano/Alto Adige è autorizzata a promuovere a titolo gratuito le opere realizzate nell'ambito dell’attività formativa a fini istituzionali.

Art. 14
Volontariato

1. Le organizzazioni senza scopo di lucro possono giustificare la parte di spesa ammessa che eccede la misura del vantaggio economico concesso quantificando le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci/socie e aderenti, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa, alle organizzazioni di cui al comma 1 è riconosciuto, per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci/socie e aderenti, un importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale, per un ammontare complessivo non superiore al 25% della spesa ammessa.

3. L’organizzazione beneficiaria non può avvalersi del suddetto beneficio per la partecipazione dei soci/socie alle sedute degli organi istituzionali.

4. L’attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso.

5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, l’attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l’organizzazione.

Art. 15
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.17 e successive modifiche gli uffici provinciali competenti effettuano controlli a campione su almeno il 6% dei soggetti beneficiari.

2. I soggetti beneficiari da sottoporre a controllo sono sorteggiati in collaborazione con l’ufficio spese della Provincia e/o da una commissione composta dai direttori/trici di ripartizione competenti e da due funzionari/e.

3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dagli uffici provinciali competenti.

4. Il controllo è volto ad accertare:

a) a veridicità delle dichiarazioni del soggetto beneficiario;

b) la realizzazione dei programmi di attività per i quali è stato concesso il vantaggio economico;

c) la regolarità della documentazione di spesa e la sua riconducibilità alle spese ammesse;

d) l’avvenuta registrazione della documentazione contabile relativa al vantaggio economico nel libro cassa e/o negli altri registri previsti dallo statuto o dal regolamento dell’organizzazione;

e) la corretta gestione del vantaggio economico attraverso l’esame, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli estratti del conto corrente indicato dal soggetto beneficiario, eventualmente schermati;

f) la correttezza e trasparenza nella gestione amministrativa e contabile.

Art. 16
Revoca

1. Qualora si proceda alla revoca di contributi o altre agevolazioni già erogati, le somme da restituire, ove non diversamente stabilito, sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione così come previsto dall’articolo 9, comma 5 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 17
Norma transitoria

1. Per l’anno dell’entrata in vigore dei presenti criteri, è ammessa in deroga all’articolo 8, comma 2, la presentazione della domanda a valere sul 2022 entro il 30 settembre.

 

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