(1) Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“d) per la corrispondenza alla strategia approvata, alle risorse previste e alle indicazioni fornite con il Piano integrato di attività e organizzazione, dal direttore di dipartimento competente.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Ogni proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta provinciale deve essere corredata dei visti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).”