(1) Per favorire la valorizzazione del personale avente elevata professionalità è istituito un apposito elenco. Al personale che vi è iscritto possono essere affidati incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione.
(2) I requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco nonché il numero massimo di incarichi di alta professionalità che possono essere affidati al personale altamente qualificato, inserito nell’elenco, sono determinati con regolamento di esecuzione.
(3) L’incarico di alta professionalità è conferito dal/dalla dirigente di prima fascia della struttura di riferimento. Gli incarichi di alta professionalità sono oggetto di verifica annuale da parte del/della dirigente della struttura di assegnazione e sono revocati in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati.
(4) Al personale a cui sono conferiti gli incarichi di cui al comma 1 spetta una specifica indennità stabilita dalla pertinente contrattazione collettiva.