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x) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2022, n. 171)
Modifica della struttura amministrativa dell’Amministrazione provinciale

1)
Pubblicato nel B.U. 23 giugno 2022, n. 25.

Art. 1  (Definizioni)

(1) Per una migliore leggibilità del presente regolamento, l’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come “allegato A della legge provinciale” e l’allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come “allegato 1 del decreto”.

Art. 2  (Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione)

(1) La ripartizione “Lavoro” di cui al punto 19 dell’allegato A della legge provinciale e indicata con il numero 19 nell’allegato 1 del decreto assume la denominazione “Servizio Mercato del lavoro”.

(2) Nell’allegato A della legge provinciale, nell’elenco delle competenze della Ripartizione Servizio Mercato del lavoro il quinto trattino è così sostituito:

“- inserimento professionale”.

(3) Nel testo italiano dell’allegato A della legge provinciale, nell’elenco delle competenze della Ripartizione Servizio Mercato del lavoro, al secondo trattino la parola “collocamento” è sostituita dalla parola “mediazione” e al quarto trattino le parole “nel collocamento” sono sostituite dalle parole “nella mediazione al lavoro”.

(4) Nell’allegato A della legge provinciale, nell’elenco delle competenze della Ripartizione Servizio Mercato del lavoro sono soppressi i trattini “servizi per l’impiego”, “accesso al pubblico impiego” e “Eures e Eures T”.

(5) Nell’allegato 1 del decreto, nell’elenco delle competenze dell’Ufficio Osservazione mercato del lavoro i trattini di seguito elencati sono così sostituiti:

il primo trattino è così sostituito:

“- piano strategico di politica attiva del mercato del lavoro”;

il sesto trattino è così sostituito:

“- gestione e manutenzione del Sistema Informativo Lavoro Provinciale”;

il settimo trattino è così sostituito:

“- comunicazioni obbligatorie relative a rapporti di lavoro”.

(6) Nell’allegato 1 del decreto, nell’elenco delle competenze dell’Ufficio Osservazione mercato del lavoro sono soppressi i trattini “segreteria della commissione provinciale per l’impiego”, “vigilanza sull’Istituto per la promozione dei lavoratori” e “contributi ad organizzazioni dei lavoratori”.

(7) Nell’allegato 1 del decreto, nell’elenco delle competenze dell’Ispettorato del lavoro i trattini di seguito elencati sono così sostituiti:

il terzo trattino è così sostituito:

“- inchieste infortuni sul lavoro”;

l’ottavo trattino è così sostituito:

“- informazione nelle materie di legislazione sociale e lavoro nonché di sicurezza e igiene del lavoro”.

(8) Nell’allegato 1 del decreto, nell’elenco delle competenze dell’Ispettorato del lavoro è soppresso il trattino “attestati di conducente”.

(9) Nell’allegato 1 del decreto, nell’elenco delle competenze dell’Ispettorato del lavoro, dopo l’ultimo trattino è aggiunto il seguente trattino:

“- certificazione dei contratti di lavoro”.

(10) L’Ufficio Servizio lavoro di cui all’allegato 1 del decreto assume la denominazione “Ufficio Mediazione al lavoro”.

(11) Nell’allegato 1 del decreto, nell’elenco delle competenze dell’Ufficio Mediazione al lavoro i trattini di seguito elencati sono così sostituiti:

il primo trattino è così sostituito:

“- mediazione al lavoro”;

il secondo trattino è così sostituito:

“- servizi a favore delle persone in cerca di lavoro”;

il terzo trattino è così sostituito:

“- servizi a favore dei datori di lavoro”;

il quarto trattino è così sostituito:

“- misure di politica attiva del lavoro a favore delle persone disoccupate”;

l’ultimo trattino è così sostituito:

“- coordinamento dei Centri di mediazione lavoro”.

(12) Nell’allegato 1 del decreto, nell’elenco delle competenze dell’Ufficio Mediazione al lavoro, dopo il quarto trattino sono inseriti i seguenti trattini:

“- tirocini extracurriculari ed estivi

- conferma e verifica dello stato di disoccupazione”.

(13) Nell’allegato 1 del decreto, nell’elenco delle competenze dell’Ufficio Mediazione al lavoro sono soppressi i trattini “coordinamento dell’immigrazione”, “collocamento obbligatorio e inserimento di soggetti deboli nel mondo del lavoro”, “EURES”, “conciliazione delle controversie del lavoro” e “certificazione di contratti di lavoro”.

(14) Dopo l’Ufficio Mediazione al lavoro del numero 19. Servizio Mercato del lavoro dell’allegato 1 del decreto sono inseriti i seguenti uffici, che assumono le seguenti denominazioni e i seguenti compiti:

“Ufficio Integrazione lavorativa

- mediazione al lavoro a favore delle persone con disabilità o appartenenti alle categorie protette

- misure di politica attiva del lavoro a favore delle persone con disabilità o appartenenti alle categorie protette

- assunzione obbligatoria delle persone con disabilità o appartenenti alle categorie protette

Ufficio amministrativo Mercato del lavoro

- commissioni e organi collegiali nel settore del lavoro

- conciliazione delle controversie del lavoro, collegi arbitrali

- autorizzazioni al lavoro per cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea

- politica passiva del lavoro

- albo provinciale delle agenzie per il lavoro

- accreditamento degli operatori privati nel settore dei servizi al lavoro

- affidamento dei servizi per l’attivazione delle misure di politica attiva del lavoro per la mediazione al lavoro e l’integrazione lavorativa

- contributi alle organizzazioni dei lavoratori

- attività preparatoria e istruttoria per la commissione provinciale di controllo sul collocamento

- formazione tecnica di base e continua del personale addetto alla mediazione al lavoro e all’integrazione lavorativa

- supporto giuridico per la mediazione al lavoro e per l’integrazione lavorativa”.

Art. 3  (Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio)

(1) Nell’allegato 1 del decreto, l’elenco delle competenze dell’Ufficio Affari amministrativi è così sostituito:

“- questioni amministrative inclusi i provvedimenti correlati fino al collaudo dell’opera, incarichi suppletivi, trattamento delle riserve, accordi bonari, risoluzione del contratto, svincolo delle fideiussioni

- autorizzazioni al subappalto, cessioni di credito, dichiarazioni stragiudiziali

- capitolati speciali per lavori, forniture e servizi

- procedure aperte e negoziate per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, e liquidazione delle spese

- concorsi di idee e progettazione

- contratti a seguito di procedure negoziate

- accordi e convenzioni con altre amministrazioni pubbliche

- segreteria del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici”.

Art. 4  (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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