(1) Dopo l’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 15 ottobre 2012, n. 35, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 6/bis:
“Art. 6/bis Protezione dei dati personali
1. L’attribuzione al Servizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 4, comporta il trattamento dei seguenti dati personali:
a) dati identificativi e anagrafici;
b) dati di contatto;
c) dati relativi alla conoscenza linguistica;
d) dati relativi alla conoscenza della società e della cultura locale;
e) dati relativi all'adempimento dell'obbligo scolastico.
2. I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie di persone:
a) cittadine e cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, richiedenti le prestazioni aggiuntive disciplinate dalla legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, e dalle deliberazioni della Giunta provinciale vigenti in materia, i coniugi non legalmente ed effettivamente separati o le persone con le quale i richiedenti intrattengono un rapporto coniugale di fatto;
b) i figli minorenni soggetti all’obbligo scolastico figuranti sullo stato di famiglia della persona richiedente, per i quali viene trattato il dato relativo all’adempimento di tale obbligo.
3. Il trattamento dei dati personali di cui al comma 1 è:
a) necessario ai fini dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico volto alla promozione dell’integrazione delle cittadine e dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, regolarmente soggiornanti sul territorio provinciale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera g), della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, e successive modifiche, nonché ai fini dell’erogazione delle prestazioni aggiuntive di cui alla legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, e alle deliberazioni della Giunta provinciale vigenti in materia;
b) effettuato nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sia in sede di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e delle attestazioni/certificazioni relative ai requisiti supplementari di integrazione, il cui accertamento è indispensabile per l’erogazione delle prestazioni aggiuntive, sia in sede di controllo delle stesse, ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
c) parzialmente basato su un processo decisionale automatizzato.
4. I dati personali di cui ai commi 1 e 2:
a) sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
b) sono forniti direttamente dagli interessati o per il tramite dei patronati o altri enti delegati a mezzo di dichiarazioni sostitutive, salvo che sia richiesta la produzione di idonea documentazione;
c) sono conservati in un’apposita banca dati per il tempo necessario a conseguire le finalità per cui sono trattati, fatti salvi i termini fissati dalle norme vigenti per la conservazione documentale;
d) possono essere comunicati:
1) in sede di attività di verifica, a scuole ed università situate nell’Unione europea, altre amministrazioni pubbliche e ad agenzie di educazione permanente;
2) ai fini dell’erogazione delle prestazioni aggiuntive, all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE);
e) possono essere riutilizzati a fini statistici e di ricerca scientifica, previa adozione di adeguate misure di sicurezza quali la pseudonimizzazione o anonimizzazione.
5. L’Amministrazione provinciale, in qualità di titolare del trattamento, adotta misure tecniche e organizzative che garantiscono un adeguato livello di sicurezza, avendo riguardo al contesto, alle specifiche finalità del trattamento, alla tipologia dei dati personali trattati, alle categorie di interessati, come anche al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti degli interessati.”