(1) Dopo la lettera l) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, Nr. 6, è aggiunta la seguente lettera:
“”m) per “Musica prodotta in Alto Adige” si intendono: opere musicali prodotte, in tutto o in parte, da musicisti, compositori o produttori che hanno attualmente o avevano per almeno 15 anni la residenza o la sede storica in Alto Adige, nonché relativi contributi redazionali.”