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g) Legge provinciale 30 maggio 2022, n. 41)
Modifica della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, “Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione”

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1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 6 giugno 2022, n. 22.

Art. 1 (Promozione delle imprese di comunicazione e definizioni)

(1) L’articolo 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

“Art. 8 (Comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano)

1. La comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano e dei suoi enti avviene attraverso canali informativi idonei. Nel rispetto delle disposizioni in materia di appalti pubblici, la Provincia e gli enti da essa dipendenti affidano incarichi per la realizzazione di servizi di stampa, di informazione e redazionali o per diffondere tali informazioni presso l’opinione pubblica. La comunicazione istituzionale avviene attraverso il mezzo di informazione più idoneo a seconda del target da raggiungere, nel rispetto del principio dell'equa distribuzione degli incarichi, tenuto conto in particolare delle piccole e microimprese ai sensi del diritto dell'Unione europea, della distribuzione territoriale, delle lingue provinciali nonché delle copie vendute e distribuite.

2. Per realizzare le finalità di cui all’articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano e i suoi enti possono stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inclusi quelli di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, con giornali e riviste nonché con portali online aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare pregio e di servizi e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I diritti di utilizzazione e diffusione di tali produzioni spettano alla Provincia e/o ai suoi enti.

3. La Provincia può stipulare convenzioni o contratti con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, affinché il servizio raggiunga, sull’intero territorio provinciale, il grado di copertura previsto nel contratto di servizio di cui all’articolo 3 della convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la Rai, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.

4. La Provincia e i suoi enti presentano al Consiglio provinciale annualmente una relazione sugli incarichi ai sensi di questo articolo, con indicazione dello scopo, delle strutture incaricate e dei mezzi finanziari impiegati.”

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