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Delibera 24 maggio 2022, n. 359
Applicazione delle disposizioni di cui alla legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18 nel periodo pandemico Covid-19

La Giunta Provinciale

Con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 e con successiva delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 è stata disposta l'ulteriore proroga al 31 gennaio 2021; con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 è stata prevista la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, ed in seguito con delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 è stata prevista l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021; il decreto- legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, e con l´art. 1 del decreto- legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, ed infine è stata prevista l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022.

L’articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana tutela la salute come diritto fondamentale dell‘individuo.

Ai sensi all’articolo 1, comma 1/bis, della Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, “l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può porre in essere contratti d’opera o rapporti di diritto privato, per la durata massima di tre anni, con operatori sanitari e con personale nel ruolo professionale. Durante questo periodo il personale deve frequentare i corsi per l’apprendimento delle lingue per le quali non possiede i requisiti per il concorso pubblico nel corrispondente profilo professionale. Questi contratti non sono rinnovabili, se non per indispensabili e inderogabili esigenze di servizio. Ciò deve essere approvato con delibera della Giunta provinciale. I presupposti per la stipula di questi contratti sono:

1. la sussistenza di motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni;

2. l'oggetto del rapporto deve concernere un'attività istituzionale dell'Unità sanitaria locale per la quale il rispettivo posto in organico non è coperto, o un'attività che rientri tra quelle di cui al punto 2.6.6., comma 3, del piano sanitario provinciale 1988-91 allegato alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33;

3. il concorso pubblico bandito nell'anno corrente per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo o, se riguardi l'attività di cui al punto 2.6.6. del piano sanitario provinciale 1988-91, il ricorso alle graduatorie previste dall'accordo nazionale vigente per la medicina specialistica sia stato infruttuoso;

4. l'impossibilità di provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;

5. i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente.

L’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano è autorizzata a finanziare corsi per l’apprendimento della seconda lingua per il personale di cui al presente comma, che ha rapporti contrattuali in essere con l’Azienda stessa.”

L’articolo 1, comma 1/ter, della suddetta Legge provinciale prevede inoltre che, allo scopo di migliorare le competenze linguistiche del personale sopra nominato, l’Azienda sanitaria è autorizzata a finanziare corsi di lingua, la cui frequenza sarà consentita durante l’orario di lavoro.

Garantire un’appropriata assistenza sanitaria fa parte dei compiti istituzionali dell’Azienda sanitaria, la quale deve necessariamente adottare tutti i provvedimenti possibili per la realizzazione e il mantenimento del servizio pubblico; l’assistenza sanitaria dei pazienti deve essere sempre posta al primo piano, evitando situazioni di emergenza, dovute alla mancanza e/o acuta carenza di personale sanitario.

Molteplici ordinanze presidenziali contingibili e urgenti del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, riprendendo i diversi Decreti presidenziali del Consiglio dei Ministri (DPCM) e una pluralità di decreti-legge recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno sospeso la possibilità di frequentare corsi di ogni tipologia, precludendo tale diritto ai prestatori di lavoro. Pertanto, il personale sanitario in servizio, non in possesso dei prescritti attestati di bilinguismo riferiti ai singoli profili professionali, non ha potuto frequentare, né in presenza, e solamente in parte in modalità online, i corsi di lingua volti ad ottenere il corrispondente attestato di bilinguismo, e non ha nemmeno potuto recarsi all’estero per il più efficace apprendimento della lingua tedesca data la chiusura dei confini o, per assicurare l’assistenza sanitaria nel territorio provinciale, assentarsi dal posto di lavoro.
A partire da marzo 2020, infatti, l’Azienda ha sospeso i corsi di tedesco gratuiti in presenza. Lo stesso hanno fatto le scuole lingua, le quali, solo dopo diversi mesi, hanno iniziato a proporre corsi a distanza, in formato webinar o corsi online. Allo stesso modo anche i soggiorni all’estero si sono completamente bloccati, da un lato a causa dei vari periodi di “lockdown” o delle diverse limitazioni alla circolazione, dall’altro a causa della revoca dei corsi intensivi organizzati dalle scuole all’estero.

Nel corso del periodo di emergenza, in corrispondenza delle varie ondate di Covid-19, l’Azienda sanitaria ha bloccato inoltre l’attività di formazione dei propri dipendenti. I reparti e i servizi hanno avuto un notevole aumento del carico di lavoro che in determinati periodi hanno causato anche il rinvio della possibilità di usufruire di periodi di ferie o permessi.

Per ottenere il livello di conoscenza della lingua tedesca prescritta dagli attestati di bilinguismo di cui sopra si stima un tempo medio tra le 60 ore di insegnamento individuale e le 90 ore di lezione di gruppo per livello (ad esempio, senza alcuna conoscenza linguistica e con un impegno intensivo, ci vogliono circa due/tre anni per raggiungere il livello C1).

Attualmente l’Azienza sanitaria dispone di 481 collaboratrici e collaboratori a tempo determinato senza attestato di bilinguismo, di cui 408 tra medici e infermieri, mentre i restanti 73 sono relativi ad altri profili professionali del ruolo sanitario. Di questi 481 contratti, nei prossimi mesi o comunque entro la fine del 2022, 57 sono in scadenza.

I relativi costi rientrano nella spesa ordinaria del personale del ruolo sanitario in pianta organica dell’Azienda sanitaria già previsti e coperti dall’assegnazione in quota indistinta di cui al capitolo U13011.0000, esercizio finanziario 2022, del bilancio previsionale 2022-2024.

delibera

a voti unanimi legalmente espressi:

1. Essendo in presenza di una causa sopravvenuta non imputabile al personale del ruolo sanitario, ai fini della determinazione del termine di cui all'articolo 1, comma 1/bis, della Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, non è utile il periodo ricompreso nello stato di emergenza nazionale (dal 31/01/2020 al 31/03/2022).

2. La presente deliberazione si riferisce solo al personale del ruolo sanitario con assunzione a tempo determinato già in servizio durante il suddetto stato di emergenza nazionale.

3. Come indicato nelle premesse, le ragioni della sospensione del lasso di tempo dal 31/01/2020 al 31/03/2022 si basano sulla necessità dell’impiego del suddetto personale, senza il quale i servizi non avrebbero potuto essere mantenuti, e sull’impossibilità di partecipare ai corsi di lingua nonché sulla revoca o sul blocco degli stessi. Queste motivazioni devono essere certificate dalla diretta/dal diretto superiore.

4. La presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio provinciale.

 

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