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w) Decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2022, n. 111)
Modifica del regolamento in materia di formazione specifica in medicina generale

1)
Pubblicato nel supplemento 5 al B.U. 26 maggio 2022, n. 21.

Art. 1 (Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, recante “Regolamento sulla formazione specifica in medicina generale”)

(1) L’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

„Art. 8 (Borsa di studio della Provincia e obbligo alla prestazione di servizio)

1. I medici che hanno svolto la formazione specifica in medicina generale con una borsa di studio della Provincia devono prestare – entro cinque anni dal conseguimento del relativo diploma e per la durata di tre anni – l’attività di medico di medicina generale come liberi professionisti o lavoratori dipendenti, nelle forme e presso i servizi in cui tale attività è prevista, nel territorio della provincia di Bolzano.

2. Ai fini della concessione della borsa di studio provinciale, dell’indennità aggiuntiva di cui all’articolo 10 e dell’emolumento aggiuntivo di cui all’articolo 11, i medici devono assumere per iscritto l’obbligo alla prestazione di servizio di cui al comma 1.

3. Se gli emolumenti e le indennità non sono stati erogati per l’intera durata della formazione, il periodo di servizio da prestare è proporzionalmente ridotto.

4. In caso di formazione specifica in medicina generale a tempo parziale ai sensi dell'articolo 7 della legge, gli importi mensili della borsa di studio provinciale, dell’indennità aggiuntiva di cui all’articolo 10 e dell’emolumento aggiuntivo di cui all’articolo 11 sono ridotti in proporzione.”

(2) La rubrica dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, è così sostituita:

“Obbligo alla restituzione degli emolumenti e delle indennità percepiti”.

(3) Nel comma 1 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, dopo la parola “emolumenti” sono inserite le parole “e delle indennità”.

(4) Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, è aggiunto il seguente comma 3:

“3. I medici che hanno già iniziato la formazione specifica in medicina generale alla data di entrata in vigore del presente decreto possono, in casi motivati e nel rispetto dei termini stabiliti dalla Giunta provinciale, chiedere l’autorizzazione a svolgere la formazione a tempo parziale.”

Art. 2 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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