1. Il contingente complessivo dei posti annualmente disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo viene assegnato nel modo seguente:
a) il 50 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami;
b) il 25 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui all’art. 12, comma 1-bis, lettera a) della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche;
c) il restante 25 per cento dei posti mediante scorrimento delle nuove graduatorie provinciali di cui all’art. 12, comma 1-bis, lettera b) della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche.
2. Ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato dalle graduatorie di cui al comma 1 si segue il principio dell’alternanza in questa sequenza: graduatoria di cui alla lettera a), graduatoria di cui alla lettera b), graduatoria di cui alla lettera a), graduatoria di cui alla lettera c). Partendo dalla graduatoria sulla base della quale è stata effettuata l’ultima nomina, si effettuano le nomine per l’anno scolastico successivo osservando la suddetta sequenza.
Ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato:
a) nelle scuole in lingua tedesca e nelle scuole delle località ladine, qualora nell’anno scolastico 2015/2016 in seguito al principio dell’alternanza il primo posto assegnato non sia spettato alla graduatoria di merito di cui al comma 1, lettera a), si è iniziato con la graduatoria di cui al comma 1, lettera c);
b) nelle scuole in lingua italiana, qualora nell’anno scolastico 2017/2018 in seguito al principio dell’alternanza il primo posto assegnato non sia spettato alla graduatoria di merito di cui al comma 1, lettera a), si è iniziato con la graduatoria di cui al comma 1, lettera b).
A fronte di nomine non effettuate negli anni precedenti, e qualora il primo posto da assegnare non spetti alla graduatoria di merito di cui al comma 1, lettera a), ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato nelle scuole in lingua tedesca e nelle scuole delle località ladina si inizia dalla graduatoria di cui al comma 1, lettera c), mentre per le scuole in lingua italiana si inizia con la graduatoria di cui al comma 1, lettera b).
3. Nel caso in cui sia esaurita la graduatoria di cui al comma 1, lettera a) per l’accesso a un ruolo della scuola primaria o per una classe di concorso della scuola secondaria di primo o secondo grado, i posti disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato vengono assegnati scorrendo le restanti graduatorie. Nel caso in cui siano esaurite due graduatorie, tutti i posti vengono assegnati mediante scorrimento della graduatoria restante.
4. Nel caso di scelta dei posti online viene presa in considerazione la miglior posizione nelle graduatorie anche per la stipula di contratti a tempo indeterminato ai sensi della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, Art. 12, comma 2 quater, e successive modifiche. 48 ore prima dell’avvio della scelta dei posti viene pubblicato l’elenco che verrà utilizzato per tale scelta. Questa procedura viene applicata solamente alle graduatorie provinciali ad esaurimento e alle nuove graduatorie provinciali e non alle graduatorie di merito dei concorsi per esami e titoli.
5. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, ai docenti inseriti nelle graduatorie provinciali e/o ad esaurimento delle scuole in lingua italiana con il codice di riserva *05 in attesa di giudizio, assunti a tempo indeterminato in ottemperanza alle disposizioni del giudice del lavoro di Bolzano, non vengono più accantonati i posti a favore di coloro che risultano in posizione utile per l’assunzione a tempo indeterminato. I docenti interessati permangono nelle rispettive graduatorie con il codice di riserva *05 fino al completamento dell’ultimo grado di giudizio o adozione di provvedimenti da parte del MIUR o della rinuncia da parte degli stessi al contratto di lavoro a tempo indeterminato. La rinuncia alla riserva da parte dei docenti interessati comporta la cancellazione immediata dalle graduatorie stesse in conseguenza del ruolo assunto in altra sede.
6. In applicazione dell’art. 12, comma 1/bis, lettera c), punto 3, ultimo periodo della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, i docenti abilitati vincitori di concorsi per titoli ed esami banditi dalla direzione provinciale Scuole in lingua italiana e inseriti nella relativa graduatoria provinciale ai sensi della lettera c), punto 1, della legge suddetta sono assunti a tempo indeterminato dalla stessa graduatoria provinciale prima dei docenti di cui alla lettera c), punto 3, nel rispetto del principio dell’alternanza con le graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e dei contingenti stabiliti dall’art. 12, comma 2/bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24.