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n) Legge provinciale 20 aprile 2022, n. 31)
Disciplina degli alloggi sfitti e altre disposizioni in materia di imposta municipale immobiliare (IMI)

1)
Pubblicato nel B.U. 28 aprile 2022, n. 17.

Art. 1 (Comuni con esigenza abitativa)

(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

“6. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni e sentiti i Comuni interessati dalla delibera, delibera, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base di rilevamenti statistici, i Comuni che ai fini della presente legge sono da considerarsi Comuni con esigenza abitativa a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, con la possibilità di distinzione per singole zone comunali dei rispettivi comuni. In caso di mancata o tardiva deliberazione si applica la deliberazione dell’anno precedente.”

Art. 2 (Adattamento definizioni)

(1) Le lettere a), c) e d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono così sostituite:

“a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il soggetto possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio nazionale, l’agevolazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applica per un solo immobile;”

c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Qualora la domanda di graffatura sia stata presentata al competente Ufficio del catasto entro il 30 giugno 2015, la graffatura e la nuova rendita del fabbricato determinata in seguito alla stessa hanno, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale immobiliare, validità retroattiva a far data dal 1° gennaio 2014. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di comunicazione di fine lavori oppure, se antecedente, dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al catasto o di richiesta di variazione dei dati catastali. In caso di comunicazione di fine lavori antecedente alla presentazione della richiesta al competente Ufficio del catasto, quale base imponibile vale retroattivamente il valore catastale assegnato al momento dell’iscrizione;

d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale o al piano comunale per il territorio e il paesaggio, ovvero alle loro modifiche, definitivamente approvati, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrati in vigore ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, indipendentemente dall’adozione dei relativi piani attuativi. Nel caso in cui per l’approvazione di varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio si applichino gli articoli 54, comma 1, e 60 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base alle varianti approvate con deliberazione del Consiglio comunale, pubblicate sulla Rete Civica dell’Alto Adige ed entrate in vigore, indipendentemente dall’adozione dei piani attuativi del piano comunale. I fabbricati iscritti nelle categorie catastali F/2, ad eccezione di quelli siti nelle superfici naturali e agricole previste dall’articolo 13, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, F/3 e F/4 sono assimilati ad area fabbricabile fino all’accatastamento definitivo. Non sono considerati aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dai loro familiari coadiuvanti come anche dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modifiche, tutti iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvopastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia i requisiti di cui sopra, l’area non è considerata fabbricabile solo per la parte in suo possesso.”

Art. 3 (Adattamento base imponibile)

(1) Dopo il primo periodo dell’articolo 8, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Il valore venale in comune commercio delle aree destinate a espropriazione in ogni caso non può superare l’ammontare dell'indennità di espropriazione.”

(2) Il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

“5. In caso di utilizzazione edificatoria di un’area, di demolizione di un fabbricato o di interventi di recupero ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o dell’articolo 62, comma 1, lettere c), d), e) ed f), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, che è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4 della presente legge, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di comunicazione di fine lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data di presentazione della richiesta di iscrizione al catasto o di richiesta di variazione dei dati catastali del fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato. La disposizione di cui al presente comma non trova applicazione in caso di lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, conformi alla concessione edilizia, relativi a edifici esenti ai sensi dell’articolo 11 della presente legge.”.

(3) La lettera b) del comma 6 dell’articolo 8 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituita:

“b) per i fabbricati per i quali vengono meno i presupposti per l’abitabilità ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e che di fatto non sono utilizzati, dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inabitabilità, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni ai sensi della perizia della competente commissione, e per i fabbricati per i quali vengono meno i presupposti per l’agibilità ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e che di fatto non sono utilizzati, dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inagibilità, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni ai sensi della perizia dell’ufficio tecnico o da parte di tecnici esterni.”

(4) Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“6/bis La riduzione della base imponibile del 50 per cento ai sensi del comma 6, lettera b), vale solo per il periodo di 3 anni dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inabitabilità o di inagibilità, a condizione che persistano le condizioni di inabitabilità o di inagibilità e di non utilizzo. Per i fabbricati inquadrati quali fabbricati inabitabili o inagibili ai sensi del comma 6, lettera b), al momento dell’entrata in vigore del presente comma, il periodo di 3 anni inizia a decorre dal 1° gennaio 2023.”

Art. 4 (Adattamento dell’aliquota)

(1) Nel comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è soppresso il secondo periodo.

(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 4/bis, 4/ter e 4/quater:

“4/bis Qualora le attività indicate al comma 4 non vengano esercitate per l’intero anno, le disposizioni contenute nel comma 4 si applicano, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, solamente per il periodo di esercizio delle attività ricettizie comunicato al Comune ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, o della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche. Per il restante periodo dell’anno si applica l’aliquota ordinaria o, ove stabilita, l’aliquota maggiorata prevista per le abitazioni tenute a disposizione.

4/ter Le aliquote ridotte previste dal comma 4 sono applicate ai fabbricati utilizzati ad uso agrituristico solo se sono soddisfatte le condizioni previste per questa attività ricettiva dagli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e fintanto che queste siano rispettate.

4/quater Nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, i Comuni stabiliscono per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l’attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, il grado di utilizzazione minima, del 20 per cento. Il grado massimo di utilizzazione viene calcolato moltiplicando il numero massimo di posti letto comunicati dall’impresa ricettizia per 365 giorni, se l’attività viene esercitata per l’anno intero. Per le imprese ricettizie che hanno comunicato dei periodi di apertura più brevi, il grado massimo e minimo di utilizzazione sono calcolati in proporzione. Lo stesso principio si applica anche se durante l’anno le imprese ricettizie comunicano l’inizio o il termine della loro attività, oppure l’aumento o la riduzione dei posti letto. L’effettivo grado di utilizzo viene determinato sulla base dei pernottamenti comunicati ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, per il periodo dal 1° settembre dell’anno precedente al 1° ottobre dell’anno di imposta. Per le imprese ricettizie che comunicano l’inizio della loro attività durante l’anno si applica, per i primi sei mesi, l’aliquota ridotta stabilita dal Comune ai sensi del comma 4, senza considerare il grado di utilizzo.”

(3) Nel comma 6/bis dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, dopo le parole: “uno dei soggetti di diritto di cui al comma 6” sono inserite le parole: “o un ente pubblico territoriale”.

(4) Dopo la lettera e) del comma 8 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“f) per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato.”.

Art. 5 (Riforma della base imponibile in Comuni con esigenza abitativa)

(1) Dopo l’articolo 9/bis della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 9/ter, 9/quater, 9/quinquies:

“Art. 9/ter (Abitazioni tenute a disposizione)

1. Sono abitazioni tenute a disposizione quelle per le quali la presente legge rispettivamente il Comune, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, non abbiano stabilito delle aliquote agevolate così come quelle per le quali il Comune non stabilisca, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, l’aliquota ordinaria per una o più delle seguenti fattispecie:

a) abitazioni locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato;

b) abitazioni, se locate in base a un contratto di locazione registrato e se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;

c) abitazioni concesse in godimento ai sensi dell’articolo 23 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133 (rent to buy), e successive modifiche, esclusivamente a fini abitativi, in base a un contratto registrato;

d) abitazioni previste all’articolo 9, comma 8, lettere a), e) ed f), qualora non venga stabilita una riduzione di aliquota o un’apposita aliquota;

e) una sola abitazione, contigua a un’abitazione principale, che è in possesso del nucleo familiare dell’abitazione principale e che viene utilizzata dallo stesso nucleo familiare congiuntamente all’abitazione principale;

f) una sola abitazione, unificata all’abitazione principale con regolare pratica edilizia, e utilizzata come unica abitazione principale dai relativi membri del nucleo familiare;

g) abitazioni concesse in uso gratuito ad affini di primo grado, se nelle stesse l’affine ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;

h) abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9, alle quali non sono applicabili le riduzioni di aliquota previste dalla presente legge;

i) una sola abitazione utilizzata dal rispettivo proprietario/dalla rispettiva proprietaria o dal rispettivo usufruttuario/dalla rispettiva usufruttuaria, dai relativi figli o dal relativo coniuge per motivi di lavoro o di studio;

j) abitazioni in possesso di datori/datrici di lavoro e messe a disposizione dei/delle loro dipendenti come parte della retribuzione (fringe benefit) e locali per l’alloggio temporaneo di personale ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettera c), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche;

k) abitazioni di proprietà di imprese, nelle quali uno/una dei titolari dell'impresa, anche quale socio/socia della stessa, e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;

l) l’abitazione posseduta a titolo di comproprietà nella quale uno dei contitolari ha la residenza anagrafica e la dimora abituale;

m) l’abitazione nella quale il nudo proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora abituale;

n) abitazioni inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate;

o) abitazioni previste all’articolo 4, comma 1, lettera a), alle quali non si applicano le agevolazioni previste per l’abitazione principale;

p) abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da persone anziane o disabili, le quali devono trasferire la residenza anagrafica presso i/le parenti che le accudiscono, a condizione che tali immobili non risultino locati;

q) abitazioni, concesse in locazione a uso abitativo in base ad un contratto di locazione registrato, per le quali sia stata emessa una convalida di licenza o sfratto per finita locazione o una convalida di sfratto per morosità di cui agli articoli 657, 658 e 663 del codice di procedura civile, per il periodo intercorrente dalla data di convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione o della convalida dello sfratto per morosità fino alla data del verbale di consegna dell'abitazione di cui all'articolo 608 del codice di procedura civile o, se antecedenti, fino alla data di rinuncia allo sfratto di cui all'articolo 608/bis del codice di procedura civile o fino alla riconsegna dell’abitazione da parte del detentore.

2. Le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale, e gli alloggi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), per il periodo in cui non sono regolarmente assegnati, non sono da considerarsi abitazioni tenute a disposizione ai sensi del presente articolo.

3. Un’abitazione è da considerare non tenuta a disposizione ai sensi del comma 1 e del comma 2 per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte; a pena di decadenza, tali condizioni devono essere comprovate mediante idonea documentazione secondo le modalità definite nel regolamento comunale.

4. Nei comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale prevista all’articolo 1, comma 6, sono stati definiti Comuni con esigenza abitativa, si applica, in deroga all’aliquota massima prevista all’articolo 9, comma 1, per le abitazioni tenute a disposizione di cui al comma 1, un’aliquota maggiorata del 2,5 per cento, aumentabile dai Comuni fino al 3,5 per cento. Contemporaneamente, negli anzidetti comuni si applica alle abitazioni, locate in base a un contratto di locazione registrato e nelle quali il locatario ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale, un’aliquota ridotta di 0,1 punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria stabilita dai Comuni stessi, i quali possono ridurre ulteriormente tale aliquota e/o possono non prevedere il presupposto della residenza anagrafica e della dimora abituale.

5. Le modulazioni della riduzione dell’aliquota prevista dal comma 4 ed eventualmente anche dell'aumento della detrazione per l’abitazione principale di cui all’articolo 10 devono raggiungere almeno l’ammontare di tutte le maggiori entrate accertate derivanti dall'applicazione delle aliquote maggiorate ai sensi del comma 4 e degli articoli 9/quater e 9/quinquies, comma 1, lettere c) e d). L'aliquota maggiorata prevista dal comma 4 viene applicata a partire dal tredicesimo mese successivo a quello in cui i soggetti previsti dall'articolo 6 sono divenuti per la prima volta soggetti passivi IMI per l’abitazione oppure dal tredicesimo mese successivo a quello di cessazione di una delle fattispecie di non maggiorazione previste dal comma 1 o di cessazione di un’agevolazione d'imposta prevista dalla legge provinciale o dal regolamento comunale.

Art. 9/quater (Aliquota maggiorata per aree fabbricabili)

1. Nei comuni che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all’articolo 1, comma 6, sono stati definiti quali Comuni con esigenza abitativa si applica, in deroga all’aliquota massima prevista all’articolo 9, comma 1, un’aliquota maggiorata del 2,5 per cento, aumentabile dai Comuni fino al 3,5 per cento, per le seguenti fattispecie:

a) per le aree fabbricabili come definite all’articolo 4, comma 1, lettera d), per le quali non è necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale, rispettivamente per i fabbricati delle categorie catastali F/2, F/3 e F/4;

b) per le aree fabbricabili come definite all’articolo 4, comma 1, lettera d), per le quali è necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale.

2. L’aliquota maggiorata di cui al comma 1 non viene applicata ai soggetti passivi, che possiedono nel territorio comunale una o più aree fabbricabili, ad un’unica area fabbricabile che abbia un valore di mercato non superiore a 100.000,00 euro, aumentabile dai Comuni fino a 700.000,00 euro con la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.

3. L’aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 36° mese successivo a quello in cui le aree sono divenute aree fabbricabili, qualora si tratti di aree fabbricabili per le quali non sia necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale. L’iscrizione in una delle categorie catastali F/2, F/3 e F/4 non sospende il decorso dei 36 mesi.

4. Per le aree fabbricabili per le quali è necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale l’aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 36° mese successivo a quello in cui il primo piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale riguardante l’area fabbricabile è stato approvato rispettivamente in cui è possibile incominciare l’attività edificatoria ai sensi del programma di esecuzione del piano urbanistico comunale. Qualora tali provvedimenti siano stati emanati prima dell’entrata in vigore del presente articolo, l’aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 1° gennaio 2026.

5. Per le aree fabbricabili e gli immobili previsti al comma 1, lettera a), in essere prima dell’entrata in vigore del presente articolo, l’aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 1° gennaio 2026.

6. Per le zone produttive previste all’articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, il periodo di 36 mesi menzionato ai precedenti commi 3 e 4 è di 120 mesi e la data, dalla quale applicare l’aliquota maggiorata, menzionata ai precedenti commi 4 e 5 è il 1° gennaio 2033.

7. Alle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata e sociale previste nel piano di attuazione non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.

Art. 9/quinquies (Comuni senza esigenza abitativa)

1. Per i Comuni che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all’articolo 1, comma 6, non sono stati definiti quali Comuni con esigenza abitativa, valgono le seguenti disposizioni: a) i Comuni devono stabilire per le abitazioni previste all’articolo 9, comma 8, lettera a), o all’articolo 9, comma 8, lettera f), un’aliquota ridotta di almeno 0,2 punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria stabilita dagli stessi Comuni;)

b) in alternativa a quanto previsto alla lettera a), i Comuni possono prevedere nel proprio regolamento comunale le disposizioni previste dall’articolo 9/ter, commi 1, 2, 3 e 5, stabilendo un’aliquota maggiorata per le abitazioni tenute a disposizione pari almeno a 0,2 punti percentuali rispetto all’aliquota prevista per le abitazioni previste all’articolo 9, comma 8, lettera a), o all’articolo 9, comma 8, lettera f);

c) i Comuni possono, in deroga alle disposizioni di cui alle lettere a) e b), recepire nel proprio regolamento comunale le disposizioni previste dall’articolo 9/ter, senza apportarvi modifiche;

d) i Comuni possono recepire nel proprio regolamento comunale le disposizioni previste dall’articolo 9/quater, senza apportarvi modifiche.

2. Se i Comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all’articolo 1, comma 6, non sono stati definiti quali Comuni con esigenza abitativa, non prevedono l’applicazione della lettera a) o della lettera b) del comma 1, alle abitazioni previste all’articolo 9, comma 8, lettera a), si applica un’aliquota ridotta di 0,2 punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria stabilita dagli stessi Comuni.”

Art. 6 (Esenzione dal versamento dell’imposta in favore dei proprietari locatori)

(1) Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale immobiliare relativa all'immobile predetto. L’esenzione di cui al primo periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche in possesso di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

(2) I soggetti passivi di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso o al conguaglio per le somme versate ma non dovute in base al comma 1 dietro presentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 gennaio 2023 al comune competente di un’istanza di rimborso o di conguaglio contenente i seguenti dati o allegati:

  1. dati catastali dell’immobile;
  2. copia del contratto di locazione ad uso abitativo registrato o dati di registrazione dello stesso;
  3. copia del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione era sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure copia della convalida di sfratto per morosità emessa successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione era sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
  4. estremi del versamento o dei versamenti dell‘imposta municipale immobiliare riferiti all‘anno 2021;
  5. importo di cui si chiede il rimborso o conguaglio;
  6. coordinate bancarie.

Art. 7 (Adattamento esenzioni)

(1) Il numero 8) della lettera g) del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

“8) abitazioni realizzate ai sensi dell'articolo 107, comma 17/bis, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o locali realizzati ai sensi dell’articolo 37, comma 10, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche;”.

Art. 8 (Versamenti)

(1) Il comma 4/bis dell’articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

“4/bis L’amministratore/L’amministratrice del condominio è obbligato/obbligata al versamento dell’imposta per le parti comuni dell’edificio che possiedono un’autonoma rendita catastale. In tal caso l’amministratore/l’amministratrice è autorizzato/autorizzata a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’imposta dalle disponibilità finanziarie del condominio, attribuendo le quote ai singoli condomini con addebito nel rendiconto annuale.”

Art. 9 (Adeguamento delle equiparazioni all’abitazione principale)

(1) Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

“f) le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute da persone, che da esse devono trasferire la residenza presso la persona, alla quale prestano assistenza in base al congedo accordatogli ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, e ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modifiche, per la durata del congedo e a condizione che le stesse non risultino locate.”

Art. 10 (Norme transitorie)

(1) L’articolo 2, l’articolo 3, commi 2 e 3, l’articolo 4, comma 3, l’articolo 7 e l’articolo 9 trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2022; l’articolo 4, commi 1 e 2, e l’articolo 5 trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2023.

Art. 11 (Disposizioni finanziarie)

(1) All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 12 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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