(1) Nel comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è soppresso il secondo periodo.
(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 4/bis, 4/ter e 4/quater:
“4/bis Qualora le attività indicate al comma 4 non vengano esercitate per l’intero anno, le disposizioni contenute nel comma 4 si applicano, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, solamente per il periodo di esercizio delle attività ricettizie comunicato al Comune ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, o della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche. Per il restante periodo dell’anno si applica l’aliquota ordinaria o, ove stabilita, l’aliquota maggiorata prevista per le abitazioni tenute a disposizione.
4/ter Le aliquote ridotte previste dal comma 4 sono applicate ai fabbricati utilizzati ad uso agrituristico solo se sono soddisfatte le condizioni previste per questa attività ricettiva dagli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e fintanto che queste siano rispettate.
4/quater Nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, i Comuni stabiliscono per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l’attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, il grado di utilizzazione minima, del 20 per cento. Il grado massimo di utilizzazione viene calcolato moltiplicando il numero massimo di posti letto comunicati dall’impresa ricettizia per 365 giorni, se l’attività viene esercitata per l’anno intero. Per le imprese ricettizie che hanno comunicato dei periodi di apertura più brevi, il grado massimo e minimo di utilizzazione sono calcolati in proporzione. Lo stesso principio si applica anche se durante l’anno le imprese ricettizie comunicano l’inizio o il termine della loro attività, oppure l’aumento o la riduzione dei posti letto. L’effettivo grado di utilizzo viene determinato sulla base dei pernottamenti comunicati ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, per il periodo dal 1° settembre dell’anno precedente al 1° ottobre dell’anno di imposta. Per le imprese ricettizie che comunicano l’inizio della loro attività durante l’anno si applica, per i primi sei mesi, l’aliquota ridotta stabilita dal Comune ai sensi del comma 4, senza considerare il grado di utilizzo.”
(3) Nel comma 6/bis dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, dopo le parole: “uno dei soggetti di diritto di cui al comma 6” sono inserite le parole: “o un ente pubblico territoriale”.
(4) Dopo la lettera e) del comma 8 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“f) per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato.”.