(1) Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:
“f) le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute da persone, che da esse devono trasferire la residenza presso la persona, alla quale prestano assistenza in base al congedo accordatogli ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, e ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modifiche, per la durata del congedo e a condizione che le stesse non risultino locate.”