(1) Fatte salve le disposizioni di cui ai capi V e VI della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche, il contenuto dei fascicoli non può essere rivelato, neppure in parte, a chi non ne abbia diritto in base alla normativa vigente, né diffuso all’interno dell’Amministrazione provinciale. L’inosservanza di tale divieto costituisce violazione del segreto d’ufficio.