(1) La protocollazione avviene presso i singoli dipartimenti e le singole ripartizioni dell’Amministrazione provinciale e i rispettivi direttori e direttrici decidono se istituire una sede di protocollo unica o se autorizzare le strutture organizzative dipendenti a istituire sedi di protocollo proprie.
(2) Le autorizzazioni alla protocollazione sono assegnate dal direttore/dalla direttrice della rispettiva struttura organizzativa.
(3) Fermo restando quanto previsto al comma 1, ogni struttura organizzativa istituita con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è inserita nell'organigramma del protocollo informatico al fine di garantire, per il relativo ambito di competenza, l’accesso alle rispettive registrazioni di protocollo.
(4) Il/La responsabile della gestione documentale e il/la responsabile della prevenzione della corruzione per l’Amministrazione provinciale hanno accesso a tutte le registrazioni del registro di protocollo.