(1) L’Amministrazione provinciale provvede alla comunicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e, nei casi previsti dalla legge, alla loro notificazione, utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
(2) La protocollazione dei documenti in uscita avviene immediatamente dopo la loro sottoscrizione.
(3) Le comunicazioni alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi sono inviate al domicilio digitale indicato nell’IPA, in cooperazione applicativa o tramite altri servizi digitali previsti dalla normativa vigente in materia. Non è ammessa la trasmissione di documenti a mezzo fax.
(4) Le comunicazioni ai soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese e ai professionisti e alle professioniste tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali sono inviate al domicilio digitale indicato nell’INI-PEC, salvo i casi in cui sia prevista una diversa modalità di comunicazione elettronica.
(5) Le comunicazioni ai cittadini e alle cittadine e agli altri soggetti diversi da quelli di cui ai commi 3 e 4 sono inviate al domicilio digitale indicato nell’INAD. In assenza di tale indicazione, il domicilio digitale è quello indicato nella documentazione presentata all’Amministrazione provinciale e corrisponde, in ogni caso, al domicilio digitale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f).
(6) In assenza del domicilio digitale di cui al comma 5, ai cittadini, alle cittadine e agli altri soggetti diversi da quelli di cui ai commi 3 e 4 è inviata una copia cartacea del documento informatico originale.
(7) Gli inviti a prove d’esame, la pubblicazione dei risultati e le comunicazioni relative alla procedura di assunzione sono pubblicati sul sito dell’Amministrazione provinciale o sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, purché stabilito nel relativo bando di concorso.
(8) Le comunicazioni non soggette a protocollazione sono trasmesse tramite le caselle personali di posta elettronica.