(1) I documenti concernenti il rapporto di lavoro delle singole e dei singoli dipendenti sono depositati nel fascicolo digitale del personale e non sono trasmessi per posta.
(2) I fascicoli digitali del personale provinciale e del personale dirigente, docente e ispettivo delle scuole a carattere statale sono alimentati dalle strutture organizzative provinciali e dalle direzioni scolastiche preposte all’amministrazione del personale, nel limite delle competenze loro assegnate.
(3) I fascicoli del personale preesistenti all’introduzione del fascicolo digitale del personale confluiscono in quest’ultimo.
(4) I fascicoli digitali delle singole e dei singoli dipendenti sono accessibili esclusivamente a loro.