(1) Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2021, n. 10, è così sostituito:
“2. I pubblici esercizi possono essere ampliati, ma nell’ambito dell’ampliamento non possono essere realizzati letti aggiuntivi per ospiti.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.